Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DECRETO 3 agosto 2011
  Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010/2011.  
  Pubblicato in GU, n. 202 del 31/08/2011
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 15/09/2011
  urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-08-03;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ed IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l' art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l' art. 39, comma 4  , del testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l' art. 46 del regolamento  di attuazione del testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , di seguito denominato «regolamento», sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' art. 1, comma 376   e 377  della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », e in particolare l'art. 1, comma 5;

Considerate le disponibilita' comunicate dalle universita' statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2010-2011;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno accademico 2010-2011 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.877 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 42.482 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, e in numero di 6.395 presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro degli Affari esteri: Frattini

Il Ministro dell'Interno: Maroni

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca: Gelmini