Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 5 agosto 2010
  Modifiche al decreto 22 luglio 2008  recante linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza, modalità da seguire per il dettaglio del cofinanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007.  
  Pubblicato in GU, n. 229 del 30/09/2010
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 15/10/2010
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2010-08-05;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  , di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, con decreto in data 28 novembre 2005, come modificato con successivi decreti in data 27 giugno 2007 e 22 luglio 2008, il Ministro dell'interno ha provveduto a: stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;

- assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;

- determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del «Fondo», le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non viene inviato nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo e nelle strutture degli enti locali finanziate tramite il medesimo «Fondo»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del "decreto-legge" con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Rilevata l'opportunità di prevedere una procedura informatica per la presentazione delle domande di partecipazione alla ripartizione del «Fondo», di garantire una più funzionale accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale particolarmente vulnerabili, di semplificare le modalità di attribuzione dei punteggi nonchè aggiornare le linee guida in modo da assicurare che la durata della permanenza nei servizi di accoglienza tenga conto delle esigenze dei percorsi di integrazione;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  , di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante «norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;

Sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ;

Decreta:


   
  Art. 1 

Modifiche al decreto del 22 luglio 2008

 
  1.   
All' art. 3 del decreto 22 luglio 2008  , dopo il comma 3 è inserito il seguente: «  
 
  3-bis.  Con direttiva del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione da pubblicare, almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la decorrenza del termine di presentazione delle domande ai sensi del comma 3, sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del "decreto-legge" sono definite le procedure informatiche per la presentazione delle domande per la partecipazione alla ripartizione del "Fondo". Nell'ambito delle modalità stabilite per le procedure informatiche e' assicurata alla Regione competente per territorio la valutazione sulla congruità del progetto alla programmazione regionale nonchè al collegamento del progetto con reti di servizi territoriali e regionali attraverso la formulazione di un punteggio da 0 a 2 punti, utile ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 9.
».
 
  2.   
All' art. 3, comma 2, del decreto 22 luglio 2008  , dopo le parole: «  
vulnerabili
» sono aggiunte le seguenti: «  
Nel rispetto del limite di cui all'art. 5, comma 2, una terza domanda e' consentita esclusivamente per i servizi di accoglienza rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.
».
 
  3.   
Al comma 2 dell'art. 5 del decreto 22 luglio 2008  , secondo periodo, dopo le parole: «  
e' dieci.
» sono inserite le seguenti: «  
La capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a 4 posti ne' superiore a 8 posti.
».
 
  4.   
L' art. 8 del decreto 22 luglio 2008  e' sostituito dal seguente: «  
 
  Art. 8 

(Ripartizione del Fondo). -

 
  1.  Alla ripartizione del "Fondo" sono prioritariamente ammessi, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, e, fra le categorie vulnerabili, prioritariamente e nei limiti della capacita' ricettiva fissata, ai servizi esclusivamente dedicati a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, per una capacita' ricettiva complessiva da fissare per le singole tipologie secondo le modalità indicate dal comma 4.
 
  2.  Il piano di ripartizione del "Fondo" e' definito dalla commissione di cui all'art. 7, che assegna al singolo Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.
 
  3.  In presenza di risorse disponibili sul "Fondo", in applicazione dell' art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , il limite dell'ottanta per cento può essere superato per l'accoglienza di richiedenti asilo nonchè per i servizi dedicati esclusivamente all'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.
 
  4.  Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entità del co-finanziamento dell'Ente locale, della disponibilita' delle risorse sul "Fondo", del numero dei posti di ricettivita' complessiva stabilito con il provvedimento del capo del Dipartimento di cui all' art. 2, comma 1. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettività disponibili.
 
».
 
  5.   
All' art. 9, comma 1, lettera n), del decreto 22 luglio 2008  , le parole: «  
Qualora, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, sia stabilita una durata pluriennale degli interventi e non fosse possibile applicare tale penalità nella pluriennalità in corso, entrambe le sanzioni precedentemente indicate potranno essere applicate, in occasione dell'approvazione, da parte della Commissionedi valutazione.
» sono sostituite dalle seguenti: «  
Nel caso di durata pluriennale degli interventi le penalità per i ritardi nella presentazione dei rendiconti sono applicate nella prima procedura di formazione della graduatoria successiva all'accertamento del ritardo.
».
 
  6.   
La lettera i) dell'art. 9,comma 1 , del decreto 22 luglio 2008  e' sostituita dalla seguente: «  
   i)  punti 1,50 per i progetti degli Enti locali che non usufruiscono del punteggio di cui alle lettere g) e h) e nel cui territorio e' presente un centro di cui all' art. 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  , o all' art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni;
».
 
  7.   
All' art. 10 del decreto 22 luglio 2008  , dopo ilcomma 2 e' inserito il seguente: «  
 
  2-bis.  Dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno dell'elenco dei progetti finanziati e dei relativi soggetti beneficiari e' data comunicazione alle Regioni e alle province autonome.
».
 
  8.   
All' art. 12 del decreto 22 luglio 2008  , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:«  
 
  1-bis.  In sede di rimodulazione del piano finanziario preventivo, la macrovoce: "Integrazione" non può subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nel progetto approvato.
».
 
 
  Art. 2 

Disposizione transitoria

 
  1.  Per l'anno in corso, le domande di contributo da presentare con le modalità stabilite dall' art. 3, comma 3, del decreto 22 luglio 2008  , sono presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
  2.  In fase di prima applicazione, la capacita' ricettiva per i servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata e' fissata in cinquanta posti da imputare alla capacita' ricettiva massima stabilita per le categorie vulnerabili ai sensi dell' art. 2, comma 2  .
 
 
  Art. 3 

Allegato

 
  1.  L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, contiene modifiche alle linee guida del decreto 22 luglio 2008.
 

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro:Maroni



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

MODIFICHE ALLE LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO 22 LUGLIO 2008.

Le linee guida allegate al decreto 22 luglio 2008  sono così modificate:

a) Al punto 2) "Gli standard" alla lettera a) "Servizi di accoglienza", al punto "Condizioni materiali di accoglienza" alla fine è aggiunto il seguente periodo:

"Gli enti locali che offrono servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata sono tenuti a garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali e le realtà del privato sociale nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.";

b) il punto 3) "Tempi dell'accoglienza" è sostituito dal seguente:

" 3) Tempi dell'accoglienza Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale ai sensi dell' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140  .

In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, l'accoglienza dell'interessato deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a complessivi sei mesi.

In caso invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n° 25  , sospende l'efficacia del provvedimento impugnato; durante tale periodo il richiedente, ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell' articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140  , ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro (come previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.140  ).

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria appartenenti le categorie ordinarie possono essere prorogati, per circostanze eccezionali e debitamente motivate anche in relazione ai percorsi d'integrazione avviati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno tramite il Servizio centrale, per ulteriori sei mesi ovvero per maggiori periodi temporali secondo le necessarie esigenze.

Per le categorie vulnerabili, titolari di protezione internazionale e umanitaria, i tempi di accoglienza possono essere prorogati, sulla base di comprovate esigenze, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale.

Per quanto riguarda il minore straniero non accompagnato, richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è previsto il protrarsi dell'accoglienza fino a sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe del periodo di accoglienza sono consentite sulla base delle esigenze dei percorsi di integrazione presso strutture dedicate ai maggiorenni.