Regione Toscana
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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 9 luglio 2008
  Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l'anno 2008.  
 
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.salute.politiche.sociali:decreto:2008-07-09;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 27, comma 1  , che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  ;

Visto in particolare l' art. 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede, in attuazione dell' art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998  , che gli stranieri possono fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Visto altresì l' art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , devono avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri del 16 luglio 2007, che ha provveduto, ai sensi dell' art. 44-bis comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , a determinare il contingente per l'anno 2007, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' art. 44-bis comma 5  , e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all' art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  ;

Considerato che l' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Considerato che alla data del 30 giugno 2008 non e' stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  ;

Considerato il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85  , recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  , con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Decreta:


   
  Art. 1.   
  1.  Per l'anno 2008 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  , nel limite del contingente fissato per l'anno 2007, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:
   a)  5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell' art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  , organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell' art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;
   b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
  Art. 2.   
  1.  Le quote di cui all' art. 1, lettera b)  , sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 

Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.
 

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali: Sacconi