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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 16 luglio 2013
  Limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio.  
  Pubblicato in GU, n. 199 del 26/08/2013
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2013-07-16;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

VISTO in particolare, l' articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998  , che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334  recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , in materia di immigrazione";

VISTO in particolare, l' articolo 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;

VISTO l' articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il riiascio dei visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione accreditati, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all' articolo 40, comma 9, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive modificazioni, possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;

VISTO l' articolo 9, comma 8, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76  che prevede che il contingente triennaie è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo State, le Regioni e le Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio;

VISTO altresi, che il medesimo articolo 9, comma 8, del decreto Iegge 28 giugno 2013, n. 76  prevede che qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro Ia scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedcnte;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2012, che, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anne 2011, ha determinato il contingente per I'anno 2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all' articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive modificazioni, e nel numere di 5.000 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, Iettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999  e successive medificazioni;

CONSIDERATO che, alla data del 30 giugno 2013, non è stata ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all' art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999  e successive modificazicni, né il decreto di programmazione triennale di cui all'articoio 9, comma 8, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno 2013 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in:
   a)  5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell' articoIo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;
   b)  5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142  , in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
 
 
  Art. 2   
  1.  Le quote di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b)  , sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  2.  Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 16 luglio 2013

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri

REGIONE QUOTA
ABRUZZO50
BASILICATA30
CALABRIA50
CAMPANIA70
EMILIA ROMAGNA800
FRIULI VENEZIA GIULIA400
LAZIO300
LIGURIA300
LOMBARDIA800
MARCHE300
MOLISE30
PIEMONTE400
PUGLIA50
SARDEGNA50
SICILIA50
TOSCANA400
UMBRIA30
VALLE D'AOSTA30
VENETO800
Provincia Autonoma di BOLZANO30
Provincia Autonoma di TRENTO30
TOTALE5.000