Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 2 dicembre 2011
  Delega di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato all'interno dr. Carlo DE STEFANO, dr. Giovanni FERRARA, prof. Saverio RUPERTO  
 
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2011-12-02;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400  e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398  e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2011 con il quale il dr. Carlo De Stefano, il dr. Giovanni Ferrara e il prof. Saverio Ruperto sono stati nominati Sottosegretari di Stato all'interno;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  I Sottosegretari di Stato dr. Carlo De Stefano, dr. Giovanni Ferrara e prof. Saverio Ruperto sono delegati a rappresentare il Ministro presso le Camere, in relazione alle disposizioni che di volta in volta il Ministro stesso riterrà di impartire, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale o per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari;
 
  2.  Ai Sottosegretari di Stato è delegata, altresì, la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate;
 
  3.  Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , i Sottosegretari di Stato sono delegati per le materie nei seguenti articoli indicate.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il Sottosegretario di Stato dr. Carlo De Stefano è delegato, con esclusione delle materie relative all'immigrazione e all'asilo, per le materie di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
 
  2.  Il Sottosegretario di Stato dr. Carlo De Stefano è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:
    attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ( art. 43, regio decreto n. 690/1907  );
    riconoscimento e classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931  );
    iscrizione al catalogo delle armi da sparo e rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo ( art. 7, legge n.110/1975  e art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977);
    decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art.6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931  );
    costituzione del Consiglio superiore di disciplina ( art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981  );
    riammissione degli stranieri ( art. 13,comma 13 decreto legislativo n. 286/1998  ).
 
 
  Art. 3   
  1.  Al Sottosegretario di Stato dr. Carlo De Stefano è delegata la Presidenza della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall' art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8  convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82  .
 
 
  Art. 4   
  1.  Il Sottosegretario di Stato dr. Giovanni Ferrara è delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile e per le materie di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali relative alla Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, limitatamente alle tematiche afferenti le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
 
  2.  Il Sottosegretario di Stato dr. Giovanni Ferrara è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti: decreti di autorizzazione delle consultazioni per scopi storici di documenti a carattere riservato ( art. 123, decreto legislativo n. 42/2004  ); decreti d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti ( art. 125, decreto legislativo n. 42/2004  ); nomina dei rappresentanti del personale nonchè di un Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959  , e successive modifiche); provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ( art. 2, decreto legislativo n. 139/2006  ); provvedimenti relativi ai servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge n.930/1980  ( art. 3, comma 1, legge n. 930/1980  ); istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi ( art. 20, decreto del presidente della Repubblica n. 577/1982  e art. 22, decreto legislativo n. 139/2006  ); provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante ( art.19 decreto legislativo n. 334/1999  e art. 22 decreto legislativo n. 139/2006  ); sottoscrizione degli accordi nazionali, nonchè degli accordi integrativi nazionali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclusivi dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo n. 217/2005  ; decreti di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di guida ( art. 120, decreto legislativo 285/1992  ).
 
 
  Art. 5   
  1.  Il Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto è delegato per le materie relative all'immigrazione e all'asilo di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, per le altre materie di competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e per le materie di competenza del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con esclusione delle tematiche afferenti le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.
 
  2.  Il Sottosegretario di Stato prof. Saverio Ruperto è delegato alla firma deiseguenti provvedimenti: attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5,7 e 8, legge n. 91/1992  , e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993  ); approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930  ); designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati ( art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976  ).
 
 
  Art. 6   
  1.  È delegata ai Sottosegretari di Stato dr. Carlo De Stefano, dr. Giovanni Ferrara e prof. Saverio Ruperto, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.
 
 
  Art. 7   
  1.  Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorchè rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sè avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.
 
  2.  Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 2 dicembre 2011

Il Ministro: Cancellieri