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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 28 ottobre 2002
  Attuazione dell' art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222  , in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.  
  Pubblicato in GU, n. 17 del 22/01/2003
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 06/02/2003
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2002-10-28;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , avente ad oggetto la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189  , recante: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

Visto il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222  , recante: "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari";

Visto, in particolare, l' art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002  , che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' per l'imputazione del contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1  sia per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso articolo 1  , sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali;

Visto il citato art. 1, comma 7,  demanda, altresi', al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al articolo 1, comma 1 ;

Tenuto conto che, per garantire al lavoratore la copertura contributiva ai fini pensionistici per i tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002  , occorre, nel rispetto del minimale introdotto dall' art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463  , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638  , modificato dall' art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389  , destinare una quota pari ad Euro 669 del contributo di cui al citato comma 3, lettera b) dell'art. 1 del decreto-legge n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002  ;

Tenuto conto, altresi', dell'intesa raggiunta tra il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa la quantificazione delle somme occorrenti per l'attuazione del citato art. 1 del decreto-legge n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002  , determinata in una quota pari ad Euro 31;

Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402  , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537  ;

ADOTTA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1   
  1.  I soggetti di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222  , sono tenuti a versare, ai fini della ricevibilita' della dichiarazione di emersione, il contributo di cui al comma 3, lettera b) del medesimo art. 1  , all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) mediante bollettini di c/c postale entro l'11 novembre 2002.
 
 
  Art. 2   
  1.  L'ammontare del contributo di cui all' articolo 1  , pari a Euro 700, e' ripartito dall'I.N.P.S. nelle seguenti misure:
   a)  Euro 669 destinati, in base all'aliquota di finanziamento del 32,70 per cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall' art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463  , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638  , modificato dall' art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389  , alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche;
   b)  Euro 31 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1 del citato decreto- legge n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002  , da assegnare per due terzi al Ministero dell'interno e per un terzo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
 
  Art. 3   
  1.  I datori di lavoro di cui all' art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 195  , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002  , possono versare, previa domanda, al competente Istituto previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonche' i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al medesimo articolo 1, comma 1  , in un'unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
   a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
   b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
 

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Dato a Roma, 28 ottobre 2002

Il Ministro: Maroni