Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 56
  Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP).  
  Pubblicato in GU, n. 119 del 23/05/2013
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 07/06/2013
  urn:nir:ministero.salute:decreto:2013-02-22;56

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  ;

Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l' articolo 14, del predetto decreto-legge  ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni e, in particolare, l' articolo 35  ;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368  , e successive modificazioni;

Visto l' articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, recante «Costituzione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'»;

Visto l' articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122  ;

Visto l' articolo 17, comma 7, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111  ;

Vista la deliberazione n. 106 del 22 luglio 2011 del Commissario straordinario del predetto Istituto, con la quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto medesimo in regime di sperimentazione gestionale;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si e' espressa nella seduta del 24 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  , e successive modificazioni, effettuata con nota dell'Ufficio legislativo in data 20 febbraio 2013, prot. n. 1014-P e la nota del 22 febbraio prot. DAGL 4-3-17.3/8/2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta;

Adotta

il seguente regolamento:


   
  Art. 1  

Oggetto

 
  1.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  , l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato «Istituto», con sede legale in Roma, gia' costituito, ai sensi dell' articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , e successive modificazioni, quale sperimentazione gestionale ai sensi dell' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007.
 
 
  Art. 2  

Articolazione delle funzioni

 
  1.  L'Istituto promuove l'attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'. E' centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta' nonche' centro per la mediazione transculturale in campo sanitario e fonda la propria attivita' su una metodologia d'intervento transdisciplinare, integrando tra di loro le figure professionali sanitarie e socio-assistenziali con quelle della mediazione transculturale e dell'antropologia medica.
 
  2.  L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e regionale, organizza l'attivita' di assistenza di cui al comma 1  , attraverso le seguenti modalita':
   a) assume iniziative volte al contrasto delle malattie derivanti dal disagio sociale e della poverta', ivi comprese, in accordo con le regioni interessate, attivita' di prevenzione e di cura di tipo interdisciplinare. A tal fine, l'Istituto puo' avvalersi di personale qualificato proveniente da altri Stati europei ed extraeuropei, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti pubblici o privati coinvolti che disciplinino le modalita' di utilizzo di tale personale nonche' la distribuzione degli oneri connessi all'espletamento delle attivita', nel rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie dell'ente;
   b) garantisce uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento rapido dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica all'assistenza;
   c) provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati, coinvolgendo centri regionali di riferimento;
   d) adotta, promuove e realizza idonee iniziative di prevenzione primaria e secondaria;
   e) conduce, anche in collaborazione con i Ministeri e le altre amministrazioni pubbliche, progetti di prevenzione, di formazione sanitaria e di sviluppo di capacita' gestionali nei Paesi in via di sviluppo. A tal fine, il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto puo' operare temporaneamente all'estero, per lo svolgimento di tali attivita'. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento ed e' soggetto alla normativa vigente in tema di rimborso spese per le missioni all'estero;
   f) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati delle regioni allo svolgimento delle predette attivita'.
 
  3.  L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di formazione di cui al comma 1  , attraverso le seguenti modalita':
   a)  si uniforma, ai fini dell'accreditamento, ai criteri di cui all'accordo sancito il 5 novembre 2009, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, attraverso il rafforzamento del proprio ruolo di provider nazionale per l'Educazione continua in medicina (ECM);
   b) promuove l'adozione, a livello nazionale, del curriculum educativo-formativo del mediatore transculturale in ambito sanitario, attraverso la previsione di specifici percorsi formativi specializzanti con il coinvolgimento delle regioni;
   c) elabora e attua, direttamente o in collaborazione con altri enti, programmi di educazione e formazione professionale, con riferimento agli ambiti istituzionali delle attivita' di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse, in armonia con le programmazioni regionali e con i programmi di educazione continua in medicina;
   d) svolge attivita' di addestramento e formazione permanente, nonche' di formazione specialistica, in convenzione con le universita', gli enti di ricerca e altre istituzioni nazionali e internazionali.
 
  4.  L'Istituto, in conformita' con la programmazione nazionale e delle regioni interessate, organizza l'attivita' di ricerca di cui al comma 1  , attraverso le seguenti modalita':
   a) partecipa alle attivita' di ricerca del Ministero della salute nei settori della biomedicina e della sanita' pubblica, nonche' al programma del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) per le tematiche di proprio interesse;
   b) stabilisce opportune forme di collaborazione scientifica nel settore di competenza con enti, istituzioni, laboratori di ricerca italiani e stranieri, nonche' con altri organismi internazionali, al fine di realizzare programmi coordinati;
   c) promuove e condivide progetti di ricerca e protocolli di assistenza, in particolare con le regioni interessate alle problematiche legate ai flussi migratori;
   d) assicura la diffusione, in ambito nazionale e internazionale, delle conoscenze scientifiche acquisite attraverso le ricerche condotte e l'attivita' clinica svolta;
   e) tutela la proprieta' intellettuale dei risultati dell'attivita' di ricerca e la valorizzazione economica degli stessi, favorendone il trasferimento in ambito industriale salvaguardando la finalita' pubblica della ricerca;
   f) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione nel campo sanitario e della ricerca biomedica.
 
  5.  L'Istituto, per le attivita' della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitari, coinvolge, sulla base di specifici accordi tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, gli attori territoriali che operano per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta'.
 
 
  Art. 3  

Programmazione delle attivita'

 
  1.  L'Istituto svolge la sua attivita' sulla base di progetti annuali o pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli indirizzi strategici e sentito il consiglio di indirizzo di cui all' articolo 8  . I progetti sono approvati, ai sensi dell' articolo 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  , dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
 
  2.  I volumi e le tipologie dell'attivita' socio-assistenziale, erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 14, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , sono definiti mediante singoli accordi con le regioni interessate.
 
  3.  Per la realizzazione di specifici progetti, anche di ricerca, l'Istituto puo' stipulare inoltre accordi e convenzioni con strutture pubbliche e private e con universita', anche straniere, costituire e partecipare a consorzi, con soggetti di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneita'. Eventuali perdite derivanti dalla partecipazione a consorzi o altre societa' partecipate possono essere poste a carico della gestione dell'Istituto limitatamente e non oltre la quota di partecipazione versata. Nell'ambito dei progetti di ricerca, l'Istituto puo' sperimentare, senza oneri aggiuntivi, nuove modalita' di aggregazione e di collaborazione caratterizzate da flessibilita' e temporaneita', con ricercatori di altri enti e strutture, ovvero autorizzare l'impiego del proprio personale assegnato a compiti di ricerca presso gli enti e i soggetti di cui al comma 3  , nel rispetto della normativa vigente.
 
  4.  L'Istituto, per il migliore esercizio delle proprie attribuzioni puo', nel rispetto della normativa vigente in materia di enti ed organismi pubblici, altresi':
   a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato d'uso per l'acquisizione di beni strumentali finalizzati all'attivita' istituzionale;
   b) amministrare, gestire e valorizzare, anche all'estero, i beni di cui sia locatario, comodatario o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
   c) acquisire, da parte di soggetti pubblici e privati, risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attivita' istituzionali;
   d) svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attivita' strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e del proprio codice etico;
   e)  utilizzare, nell'ambito di iniziative finanziate da progetti di ricerca nazionale o internazionale, personale comandato da Ministeri o dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni, nonche' professionalita' esterne attraverso contratti di collaborazione, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 7, comma 6 e seguenti, e dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo, avvalendosi di figure dotate di particolari professionalita' e di alta qualificazione.
 
 
  Art. 4  

Organizzazione e personale

 
  1.  Il numero, la tipologia delle unita' operative complesse e semplici e la pianta organica dell'Istituto sono definite nell'allegata tabella A, che prevede anche il direttore sanitario e il direttore amministrativo, ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni.
 
  2.  Considerata la natura di Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario dell'Istituto, di cui all' articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , l'Istituto medesimo puo' avvalersi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di un contingente aggiuntivo di esperti nel numero massimo di trenta unita' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni.
 
  3.  Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto, il relativo trattamento giuridico ed economico, nonche' il reclutamento dello stesso sono disciplinati, al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , e successive modificazioni e dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa e del comparto della sanita', nelle more della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
 
  4.  All'antropologo e al traduttore si applica il profilo del collaboratore tecnico-professionale, inserito nella categoria D, mentre al mediatore transculturale si applica il profilo del coadiutore amministrativo esperto, inserito nella categoria B, livello economico Bs, di cui all'allegato 1 al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita', nelle more della istituzione dei profili dell'antropologo, del traduttore e del mediatore transculturale nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento individuato dal Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione successivo a quello relativo al quadriennio 2006-2009.
 
 
  Art. 5  

Finanziamento e contabilita'

 
  1.  L'Istituto uniforma la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', nel rispetto del vincolo dell'equilibrio economico del bilancio conseguito attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attivita' istituzionali, e a tal fine il bilancio e' deliberato in pareggio. L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica amministrativa e le risorse umane e strumentali. Al fine di assicurare la continuita' con la sperimentazione gestionale dell'Istituto, l'Istituto medesimo adotta la contabilita' economico-patrimoniale nonche' il piano regionale dei conti della regione Lazio, compatibilmente con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  .
 
  2.  L'Istituto trae i mezzi per il proprio funzionamento:
   a)  dai finanziamenti di cui all' articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  ;
   b) dai contributi attribuiti all'Istituto dallo Stato e da altri enti pubblici, anche territoriali;
   c) dai lasciti, donazioni, eredita' ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;
   d) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' istituzionali o dei soggetti controllati o collegati;
   e) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalita' istituzionali;
   f) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria.
 
  3.  La gestione finanziaria dell'Istituto si svolge in base al bilancio di previsione deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce, e viene trasmesso dal direttore, corredato dalla relazione sull'attivita', al consiglio di indirizzo e al collegio sindacale.
 
  4.  L'esercizio finanziario ha inizio in data 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 
  5.  Il bilancio d'esercizio e' composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e, congiuntamente alla relazione sulla gestione del direttore e relativi allegati, viene deliberato entro il 31 marzo di ciascun anno e, quindi, trasmesso, nei cinque giorni successivi, al collegio sindacale per gli adempimenti di competenza.
 
  6.  L'Istituto procede alla deliberazione del bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno in corso e, qualora particolari e straordinarie esigenze lo richiedano, l'approvazione dello stesso puo' avvenire entro il 30 giugno.
 
  7.  I bilanci preventivo e consuntivo nonche' le eventuali variazioni sono sottoposti alla verifica del collegio sindacale e trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze, conformemente alle modalita' e ai termini previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439  , e successive modificazioni, nonche' ai termini di deliberazione ivi previsti.
 
 
  Art. 6  

Patrimonio

 
  1.  I beni dell'Istituto sono descritti in separati inventari, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi 2   e 3  .
 
  2.  Le aliquote di ammortamento di riferimento sono quelle previste dalla tabella di cui all'allegato 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118  . Gli inventari dei beni immobili sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e devono evidenziare:
   a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso a cui sono destinati e l'ufficio a cui sono affidati;
   b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali nonche' la rendita imponibile;
   c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
   d) il costo d'acquisto o di costruzione e le eventuali successive variazioni anche per manutenzione straordinaria.
 
  3.  I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della migliore salvaguardia del loro valore e redditivita' e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed immobili.
 
  4.  Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, l'Istituto continua a svolgere la propria attivita' nei locali gia' messi a disposizione dagli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), secondo le modalita' convenzionali in essere.
 
 
  Art. 7  

Organi

 
  1.  Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell' articolo 14, comma 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  :
   a) il consiglio di indirizzo;
   b) il direttore;
   c) il collegio sindacale.
 
 
  Art. 8  

Consiglio di indirizzo

 
  1.  Il consiglio di indirizzo e' composto, ai sensi dell' articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  , da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta' ed ha compiti di indirizzo strategico.
 
  2.  Il componente con funzione di presidente e' nominato, tra i cinque componenti, dal Ministro della salute.
 
  3.  Il consiglio:
   a)  definisce gli indirizzi strategici dell'Istituto, esprime parere sui progetti annuali e pluriennali di attivita', predisposti dal direttore dell'Istituto ai sensi dell' articolo 3, comma 1  , e ne verifica l'attuazione;
   b) esprime parere preventivo sul bilancio di previsione e su quello consuntivo, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa', consorzi, altri enti e associazioni e, qualora richiesto dal direttore, sulle materie dallo stesso proposte. Il parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso tale termine il parere si intende espresso in senso positivo;
   c) delibera in ordine al regolamento di amministrazione e contabilita', e agli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze e al Dipartimento della funzione pubblica.
 
  4.  In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e' sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'.
 
  5.  Il consiglio di indirizzo si riunisce con cadenza, di regola, bimestrale, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o a istanza di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono, di norma, tenute presso la sede dell'Istituto e possono svolgersi anche in modalita' telematica, con uso della videoconferenza.
 
  6.  Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita' del proprio funzionamento si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
 
  7.  Alle riunioni del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore e i componenti del collegio sindacale. Possono, altresi', partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso cui spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Ai componenti non spetta alcun compenso, gettone o indennita' salvo, ove dovuto, l'esclusivo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in conformita' alle disposizioni vigenti per la dirigenza della pubblica amministrazione.
 
 
  Art. 9  

Direttore

 
  1.  Il direttore e' nominato con decreto del Ministro della salute tra persone munite di laurea magistrale o equivalente e con provata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, in enti, aziende e strutture sanitarie pubbliche e private e settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Al rapporto di lavoro e al trattamento economico del direttore si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni, per quanto compatibili.
 
  2.  Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende l'andamento e ne esercita tutti i poteri di gestione. Il direttore adotta, altresi', su delibera del consiglio di indirizzo, ai sensi dell' articolo 8, comma 3, lettera c)  , il regolamento di amministrazione e contabilita' e gli altri regolamenti dell'Istituto, che vengono trasmessi per l'approvazione al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e finanze.
 
  3.  Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e assume le determinazioni e le deliberazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. E', altresi', responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Istituto e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilita' dirigenziale, compatibilmente con l'organizzazione interna e la dotazione organica.
 
  4.  Il direttore si avvale della collaborazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo, al cui rapporto di lavoro e al trattamento economico si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 10  

Collegio sindacale

 
  1.  Il collegio sindacale e' composto, ai sensi dell' articolo 14, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158  , convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  , da tre membri: due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I membri del collegio sindacale, ad eccezione di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  .
 
  2.  Il collegio sindacale, ai sensi dell' articolo 2400 del codice civile  , ha la durata di tre esercizi finanziari ed elegge, nel corso della prima seduta, il presidente tra i propri componenti.
 
  3.  Il collegio sindacale esercita le attribuzioni di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  , e successive modificazioni.
 
  4.  I componenti del collegio, per le finalita' connesse all'esercizio dei poteri-doveri di controllo che incombono su detto organo, possono partecipare alle riunioni del consiglio di indirizzo senza diritto di voto.
 
  5.  Ai componenti del collegio spetta il trattamento economico previsto dall' articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e successive modificazioni.
 
  6.  All'insediamento del collegio provvede il Direttore, che fissa la prima seduta del collegio medesimo.
 
 
  Art. 11  

Disposizioni transitorie

 
  1.  L'Istituto utilizza l'attuale subcodice identificativo afferente agli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO) attribuito all'Istituto medesimo, fino all'attivazione, da parte della regione Lazio, del codice identificativo dell'Istituto come struttura erogante prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale.
 
  2.  L'Istituto subentra nella titolarita' dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con la sperimentazione gestionale di cui all' articolo 1  , fino alla loro naturale scadenza.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro della salute Balduzzi

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli

Visto, Il Guardasigilli: Severino



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 

TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA INMP
STRUTTURA Numero
DIREZIONE
Direttore Generale1
Dirigente medico1
Collaboratore amministrativo1
Assistente amministrativo2
Sub-totale5
Comunicazione e URP
Collaboratore tecnico professionale1
Collaboratore tecnico traduttore1
Sub-totale2
U.O.C. Coordinamento scientifico
Direttore1
Collaboratore amministrativo1
Dirigente biologo1
Tecnico informatico1
Collaboratore tecnico-antropologo1
Sub-totale5
U.O.S. formazione e ECM
Responsabile U.O.S.1
Collaboratore amministrativo3
Dirigente Psicologo1
Tecnico informatico1
Assistente amministrativo1
Sub-totale7
U.O.S. Salute e mediazione transculturale
Responsabile U.O.S.1
Collaboratore amministrativo1
Mediatori transculturali15
Sub-totale17
U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale
Direttore U.O.C.1
Collaboratore amministrativo2
Assistente amministrativo1
Sub-totale4
U.O.S. Sistema Informativo e statistico
Responsabile U.O.S.1
Tecnico informatico2
Sub-totale3
UOS Controllo di gestione
Responsabile UOS1
Collaboratore amministrativo1
Assistente amministrativo1
Sub-totale3
U.O.C. Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del | ciclo di progetto
Direttore U.O.C.1
Collaboratore amministrativo4
Assistente amministrativo1
Dirigente medico1
Collaboratore tecnico - antropologo1
Sub-totale8
U.O.S. Salute globale e cooperazione sanitaria
Responsabile U.O.S.1
Dirigente medico1
Assistente amministrativo1
Sub-totale3
U.O.S. Epidemiologia
Responsabile U.O.S.1
Medico epidemiologo1
Collaboratore amministrativo1
Tecnico informatico1
Sub-totale4
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore amministrativo1
Collaboratore amministrativo
Assistente amministrativo2
Sub-totale3
U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi
Direttore U.O.C.1
Collaboratore amministrativo2
Assistente amministrativo3
Sub-totale6
U.O.S. Contabilita' generale e bilancio
Responsabile U.O.S.1
Collaboratore amministrativo2
Assistente amministrativo2
Operatore amministrativo3
Sub-totale8
U.O.S. Acquisizione beni e servizi, patrimonio
Responsabile U.O.S.1
Collaboratore amministrativo1
Assistente amministrativo1
Sub-totale3
DIREZIONE SANITARIA
Direttore Sanitario1
Collaboratore amministrativo1
Assistente amministrativo 1
Sub-totale3
U.O.C. Odontoiatria sociale a conduzione universitaria
Direttore1
Odontoiatra2
Infermiere1
Sub-totale4
U.O.C. Prevenzione sanitaria
Direttore UOC1
Dirigente medico5
Coordinatore infermieristico1
Sub-totale7
U.O.S. Salute Mentale
Responsabile U.O.S.1
Dirigente medico1
Dirigente psicologo4
Assistente sociale2
Collaboratore tecnico - antropologo2
Sub-totale10
U.O.S. Polispecialistica e professioni sanitarie
Responsabile U.O.S.1
Dirigenti medici10
Infermieri5
Operatori socio-sanitari2
Sub-totale18
TOTALE123