Regione Toscana
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
DECRETO 20 maggio 2016, n. 313
  Bando accesso medici alle scuole di specializzazione A.A. 2015/2016  
 
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.istruzione.universita.ricerca:decreto:2016-05-20;313

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59  " e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1  , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  " che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l' art. 230 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827  , recante le modalità per effettuare versamenti di somme nelle Tesorerie statali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293 "Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n.141 recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341  , recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari";

VISTA la legge 2 agosto 1999 n.264  , recante "norme in materia di accesso ai corsi universitari";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104  , recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazione;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010 , n. 170  recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193  , "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240  recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368  e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE " e, in particolare, l'art. 36, comma 1 - come modificato dall' art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104  , convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128  , in base al quale "con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  ";

VISTO il comma 433 dell'art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  - come sostituito dall' art.7 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137  , convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169  -, in base al quale "Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368  , e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato";

VISTO l' art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n.90  , convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014  n., in base al quale "[...] l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48, recante "Nuovo Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell' art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368  ", che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2014, n.105 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007  recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i., registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 - registro n.6 - foglio 116;

VISTO il comma 3-bis dell'art.20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999  - come modificato dall' art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90  , convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114  -, in base al quale "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica". Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica".

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999  , in base al quale "la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell' art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999  , come modificato dall' art.15 del D.L. n. 90/2014  , convertito in L. n.114/2014  , che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il comma 1, dell'art. 35, del citato D.Lgs. n. 368/1999  , in base al quale "Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale";

VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs. n.368/1999  , in base al quale "In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa";

VISTO l'art.3, comma 3 del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che "con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005;

VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del D.M. 1 agosto 2005;

VISTI i decreti del Ministro della salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M. n.68/2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria in precedenza istituite;

TENUTO CONTO che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;

VISTI i decreti del Ministro della salute del 5 maggio 2016, emanati di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi all'accreditamento ai sensi del citato D.M. 29 marzo 2006 delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di nuova istituzione;

VISTI i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i quali il MIUR, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM 2015-2016, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di Specializzazione ai sensi dei nuovi Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209  concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";

VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999  per i medici in formazione specialistica;

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999  per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato D.I. n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all'incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999  e s.m.i.;

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha indicato al MIUR il fabbisogno, individuato dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999  , dei medici specialisti da formare per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTA la nota del 19 gennaio 2016 prot. n.2163 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle Finanze di conoscere le risorse economiche finalizzate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'a.a. 2015-2016;

VISTA la nota del 29 gennaio 2016 prot. n. 7480 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, in riscontro alla nota del Ministero della salute prot. n. 2163/2016 ha effettuato la ricognizione generale delle attuali autorizzazioni di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici;

VISTA la nota del 7 aprile 2016 prot. n. 9060 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli a. a. precedenti, ha comunicato al Ministero dell'economia e finanze l'ammontare della spesa prevista per l'A.A. 2015-2016 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione medica specialistica già in essere;

VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. MEF-RGS n. 36214 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di formazione medica specialistica attivabili con risorse statali per l'A.A. 2015-2016, pari a n. 6.133 contratti ;

VISTO il decreto del 13 maggio 2016 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999  e contenente "la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale", per un totale di n. 6.133 specialisti medici da formare per l'A.A. 2015/2016;

VISTA la nota 14 marzo 2016 prot. n. 6534 con la quale il MIUR, stante le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento n. 48/2015, nel dare comunicazione dell'apertura della Banca Dati Offerta formativa - SSM 2015-2016, ha altresì chiesto alle Università di comunicare, prima dell'emanazione del bando di concorso, gli eventuali contratti aggiuntivi - rispetto a quelli finanziati con risorse statali e regionali - derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati, da attivare per l'A.A. 2015-2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del Decreto ministeriale n.68/2015 e compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse Scuole;

VISTE le proposte caricate in Banca dati dagli Atenei per l'A.A. 2015-2016 con riferimento ai contratti aggiuntivi derivanti da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati;

VISTA la nota del 17 febbraio 2016 prot. n. 3923, con la quale il MIUR ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica che intendono finanziare per l'A.A. 2015/2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del D.I. n.68/2015, in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO il Decreto ministeriale del 16 maggio 2016 n. 306 con il quale, in relazione al citato Decreto interministeriale Salute-MIUR-MEF del 13 maggio 2016, il MIUR, ai sensi del comma 2, dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999  , acquisito il parere del Ministero della salute, ha ripartito per l'A.A. 2015-2016 i richiamati 6.133 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse Scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei e, facendo seguito alla citata nota prot. n. 3923/2016, ha altresì chiesto alle Regioni e alla Province autonome di comunicare, in vista dell'emanazione del bando di ammissione alle Scuole, i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie assegnabili alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige" nonché le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n.14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n.4;

VISTA la Legge della provincia autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico" e in particolare gli articoli 3, 4 e 4 bis, nonché le deliberazioni di Giunta provinciale n.1564/2013 e n. 2147/2014;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 36, del D.Lgs. n.368/1999  , in base al quale "sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università ";

VISTA la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico", in particolare l' articolo 2  , commi 5 e 6, e la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2002 prot. n. 1155, nonché la Legge della regione autonoma Valle d'Aosta 15 dicembre 2006, n.30, in particolare l'art. 15, comma 4, e la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2007, prot. n. 2970;

VISTO l' art.1, comma 5, della legge della regione Sardegna 31 marzo 1992, n. 5  recante "Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia", come integrato dapprima dall' art.5, comma 46, della legge 23 maggio 2013, n. 12  e successivamente dalla Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9;

VISTA la legge della regione Sicilia 20 agosto 1994 n. 33  recante "Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano";

VISTO il D.D.G. n.851 del 9 marzo 2016 della regione Sicilia - assessorato istruzione e formazione professionale, recante l'approvazione dell'Avviso n.6/2006 relativo al finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria, nonché il D.D.G. n. 2360 del 18 maggio 2016 della regione Sicilia - assessorato istruzione e formazione professionale recante la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento dei richiamati contratti di formazione specialistica;

VISTA la delibera della giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 610 del 13.04.2016;

VISTE le normative delle Regioni a statuto ordinario dettate in materia di interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti;

VISTE le comunicazioni con le quali le Regioni e le Province autonome hanno fornito le indicazioni richieste in ordine ai suddetti contratti aggiuntivi tesi a soddisfare loro specifiche esigenze;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  , recante "Codice dell'ordinamento militare", e, in particolare, l'art. 757 in base al quale "per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all' art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999  , è stabilita, d'intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare";

VISTA la nota 21 aprile 2016 prot. n. 56767 con la quale il Ministero della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) ha comunicato al Ministero dell'istruzione , dell'università e della ricerca, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66  , le proprie esigenze di medici specialisti per l'A.A. 2015/2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell'IGESAN stesso quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa;

VISTO il comma 3, dell'art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999  nella parte in cui dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato [.]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";

VISTA la nota del 15 aprile 2016 prot. n. 9953 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto al Ministero dell'interno di volere comunicare per l'A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici della Polizia di Stato ai sensi del citato comma 3, dell'art.35 del D.Lgs. n.368/1999  ;

VISTA la nota del 3 maggio 2016 prot. n. 11070/118, con cui il Ministero dell'Interno ha segnalato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999  , di non avere da indicare, per l'A.A. 2015-2016, riserve di posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

VISTO il comma 5 dell'articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come sostituito dall' articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189  e dall' articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271  ;

VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n. 4  recante "Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole" e, in particolare, l'art.1 comma 7 in base al quale "il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati";

VISTO l'Accordo governativo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo delle Repubblica Italiana del 21 marzo 2002;

VISTA la nota congiunta Governo della Repubblica di San Marino - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 20 aprile 2016 prot. n.50960/UNIMIRE e prot. n. 43234/RSM;

VISTO il comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n. 368/1999  in base al quale si dispone che, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, "è stabilita, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2";

VISTA la nota del 26 febbraio 2016 prot. n. 5045 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale di volere comunicare per l'A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l'ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai sensi del citato comma 3 dell'art.35 del D.Lgs. n.368/1999  , nonché, il numero di mediciextracomunitari destinatari per l'intera durata del corso di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee ai sensi del comma 7 dell'art.1 della Legge n.4/1999  ;

VISTA la nota prot. n. 4015-100657 del 20 maggio 2016 con cui il Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale ha comunicato, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999  , le proprie proposte per l'A.A. 2015/2016 in ordine alle riserve in soprannumero;

VISTO il comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999  , in base al quale "il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità , può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola";

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999  , al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici : a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270  , per i quali l' articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto D.P.R. n. 270/2008  prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999  ; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la nota del 4 febbraio 2016 prot. n. 5235 con la quale il Ministero della salute ha chiesto alle Regioni ed alle Province autonome di comunicare le loro eventuali esigenze per l'a.a. 2015-2016 in ordine a posti da riservare ai sensi dell' articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999  e nell'ambito delle diverse tipologie di Scuola di cui al D.M. n.68/2015, a personale medico di ruolo del Servizio Sanitario;

VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. n. 19934 con cui il Ministero della salute, alla luce dei riscontri ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome rispetto alla richiamata nota prot. 5235/2016, ha a sua volta comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999  , le esigenze del SSN per l'A.A. 2015/2016 in ordine alle riserve di posti in soprannumero relative alla formazione di personale medico di ruolo e titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, compatibilmente con la capacità recettiva delle Scuole;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con DM n. 48/2015 il quale prevede che la predisposizione dei quesiti "è affidata al Ministero che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio";

VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 48/2015 che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, prot. n. 287, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 48/2015 come integrato dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 16 maggio 216 n.307;

DECRETA


   
  Articolo 1 

(Disposizioni generali)

 
  1.  Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1, riordinate ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto. La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'A.A. 2015/2016 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata al 1° novembre 2016. Ai sensi di quanto disposto dall' art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 368/1999  e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con DM n. 48/2015, le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario per tutte le tipologie di Scuola appartenenti alla medesima Area. L'organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi anche alle disposizioni fornite dal MIUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 8  .
 
  2.  Ai fini del presente bando:
   a) per "Ministro" e per "Ministero" si intende rispettivamente il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
   b)  
per "  
Decreto di riordino n. 68/2015
" si intende il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015, n. 68 recante "  
Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria
" in attuazione dell' art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n.368/1999  , come modificato dall' art.15 del D.L. n.90/2014  , convertito in L. n.114/2014  ;
   c)  per "Regolamento n. 48/2015" si intende il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48, recante "Nuovo Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell' art.36, comma1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368  ";
   d) per "area", ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del Decreto di riordino n.68/2015;
   e) per "tipologia di Scuola" si intende la specifica tipologia di corso di specializzazione, compresa nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici di cui al citato Decreto di riordino n. 68/2015;
   f) per "Scuola" si intende la specifica Scuola di specializzazione di una specifica Università;
   g) per "SSD" si intende settore scientifico-disciplinare;
   h) per CFU si intende Credito Formativo universitario;
   i) per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento ministeriale n. 48/2015.
 
 
  Articolo 2 

(Posti disponibili)

 
  1.  I posti disponibili per l'A.A. 2015/2016 sono indicati, per ciascuna scuola di specializzazione, nella tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  2.  Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3  , i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.
 
  3.  I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative di riferimento degli Enti finanziatori e richiamati al successivo art. 4, comma 2  .
 
  4.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento n. 48/2015, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.
 
 
  Articolo 3 

(Posti riservati ed in sovrannumero)

 
  1.  Per l'A.A. 2015/2016, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle seguenti categorie:
   a)  Medici Militari. Ai sensi dell' art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010  , recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell'Ispettorato generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all' art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999  , d'intesa con il Ministero della Difesa. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all' articolo 5  . Nell'Allegato 2 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia;
   b)  Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva(10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999  è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi; per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all' articolo 5  . Nell'Allegato 2 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia;
   c)  Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999  e Medici extracomunitari di cui all' art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4  . In attuazione della Legge n.49/1987  ed ai sensi del comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n.368/1999  , è stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in sovrannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all' articolo 5  . Nell'Allegato 2 del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia;
   d)  Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all' art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999  , è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi ai suddetti posti, i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all' articolo 5  . Per l'A.A. 2015-2016 il Ministero dell'interno non ha segnalato esigenze specifiche con riguardo alla riserva di posti per la Sanità della Polizia di Stato.
 
  2.  Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa. A tale obbligo è, pertanto, tenuto anche il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN , che dovrà svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, all'atto dell'immatricolazione presso l'Ateneo di assegnazione dovrà presentare un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio svolte dal proprio dipendente di ruolo, l'Ente espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato, l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico dipendente di ruolo del SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi. La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari - quali, tra gli altri, i medici dipendente di ruolo del SSN - risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.
 
 
  Articolo 4 

(Requisiti di ammissione)

 
  1.  Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n.244/2007  , nonché dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art. 5  . Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007  e del Regolamento n.48/2015, il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l'A.A. 2015-2016 al 1 novembre 2016, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. E' onere dell'Ateneo presso cui il candidato procederà ad immatricolarsi effettuare in tal senso le necessarie verifiche.
 
  2.  Per l'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta, Sicilia, Sardegna, e dalla Repubblica di San Marino è richiesto altresì il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate:
   a)  per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole delle Università di Padova, Pavia, Udine e Verona e riportati nell'Allegato 2, il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso; non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n.4/91; ovvero di esserne già beneficiario o di averne già beneficiato, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n.1564/2013; di impegnarsi ai sensi dell' art. 4 della legge n.4/91  a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
   b)  per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona e riportati nell'Allegato 2, il possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752  e ss.mm., o di un attestato equipollente [coloro che non sono in possesso di uno degli attestati devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, consistente in una prova d'ascolto, in una prova scritta e in una prova orale (nel corso della compilazione della domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo o che intendono sottoporsi all'esame per l'accertamento per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca)]; sottoscrivere, prima dell'inizio della formazione, la dichiarazione di impegno di cui all'art.3 del Decreto del Presidente della Provincia n.4/2008 secondo il quale i medici si impegnano a prestare per quattro anni, entro 10 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, servizio a tempo pieno nel territorio della provincia di Bolzano;
   c) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole delle Università di Bari e Foggia e riportati nell'Allegato 2, l'iscrizione presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e residenza in Puglia da almeno tre anni, all'atto della firma del contratto di formazione;
   d) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università di Padova e Verona riportati nell'Allegato 2, il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso gli atenei del Veneto; l'impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Veneto e dalle Università e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali, nonché l'impegno a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni, entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario nonché presso università o istituzioni di livello internazionale veneti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1438 del 5 agosto 2014;
   e) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Università degli studi di Torino e riportati nell'Allegato 2, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 , commi 5 e 6 della legge regionale 30 gennaio 1998 n.6, della deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2002 prot. n. 1155 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 26 ottobre 2007, il possesso da almeno tre anni della residenza in Valle d'Aosta, l'iscrizione - alla data di inizio dell'attività didattica del corso di specializzazione - all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della regione Valle d'Aosta, la sottoscrizione presso i competenti uffici regionali dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione nell'ambito del servizio sanitario regionale, per un periodo comunque non inferiore a 5 anni pena la restituzione all'Amministrazione regionale da parte del candidato dell'intero valore economico del contratto di specializzazione di cui si è usufruito;
   f) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna, il possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti : - siano nati nel territorio della regione Sardegna; - siano figli di emigrati sardi; - siano residenti nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica o abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia in uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari. Inoltre i beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza;
   g) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sicilia : - essere nati o residenti in Sicilia - avere una età non superiore a 35 anni - avere un reddito ISEE non superiore a 30.000,00 E (trentamila euro);
   h) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Basilicata, nel rispetto della delibera della Giunta regionale n.464 del 29 aprile 2016, iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici provinciali della regione Basilicata nonché residenza nella regione Basilicata da almeno n. 5 anni;
   i) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Campania, residenti in Campania o che hanno conseguito il titolo accademico presso uno dei tre Atenei campani presso cui insistono le Scuole mediche;
   j) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San Marino.
 
  3.  I cittadini comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall' articolo 5  del presente bando di concorso.
 
  4.  I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero i medici non comunitari regolarmente soggiornanti in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, ovvero i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi della legge n.271/2004  sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall' articolo 5  del presente bando di concorso.
 
  5.  Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4  potranno partecipare al concorso ai sensi dell' articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4  , entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani e previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie, per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri.
 
  6.  Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
 
  7.  Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:
   a) difetto dei requisiti prescritti;
   b) dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.
 
  8.  Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.
 
 
  Articolo 5 

(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

 
  1.  Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale Universitaly (www.universitaly.it). A seguito dell'accesso e dell'accreditamento sul portale Universitaly, il Sistema chiederà al candidato l'up load del file pdf, la cui dimensione massima non può superare 50 MB, di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da .., valido dal ..al.. ). La procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da martedì 24 maggio 2016 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di martedì 7 giugno 2016.
 
  2.  Ogni candidato può scegliere di partecipare alla selezione per l'ammissione ad un massimo di 3 tipologie di Scuola (non più di 2 per Area). Ai fini della graduatoria, il candidato, all'atto dell'iscrizione, deve specificare le tipologie di Scuola prescelte, indicandole in ordine di preferenza. All'interno di ogni tipologia prescelta il candidato deve, altresì, elencare le specifiche Scuole rientranti nella Tipologia indicandole in ordine di preferenza di sede. Tali preferenze, successivamente alla chiusura della domanda, sono irrevocabili e non integrabili. Non è ammessa la partecipazione al concorso per la stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possegga il relativo titolo di specializzazione.
 
  3.  Al momento dell'iscrizione on line il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, fornisce le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):
   Cognome* e Nome*
   Luogo di nascita : Paese* , Provincia*, Città*
   Data di nascita*
   Sesso*
   Cittadinanza*
   Codice Fiscale*
   Residenza: Paese*, Provincia*, Città*, C.A.P.*, Indirizzo*
   Email*
   Almeno un recapito telefonico*. Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al Documento di riconoscimento del candidato (Tipo di Documento , Numero Documento , Rilasciato da , Valido dal ..al.. ), acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato in fase di accesso al portale
 
  4.  I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di handicap di cui alla legge n. 104 del 1992  o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010  possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, facendone richiesta nella compilazione della domanda on line. L'istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d'esame adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono :
   a)  Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di handicap, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall' art. 8, comma 5  , dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione - in originale o in copia autenticata in carta semplice - rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto;
   b)  Il candidato con DSA, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall' art.8, comma 5  dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la diagnosi di DSA. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento " allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi : calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e dsa di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati in ambito regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer diverso da quello fornito in dotazione dall'Ateneo /tablet/smartphone.
 
  5.  All'atto dell'iscrizione on line il candidato deve contestualmente dichiarare - una sola volta, indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quale concorre - le seguenti informazioni obbligatorie:
   l'Università presso cui ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo e l'Ordinamento didattico di riferimento;
   il possesso o meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, ovvero, per il candidato in possesso di abilitazione conseguita all'estero il possesso o meno del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute (in entrambi i casi, dovranno essere conseguiti entro l'inizio dell'attività didattica);
   l'eventuale iscrizione ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola a cui è iscritto e l'anno di corso ;
   l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita;
    di essere pienamente a conoscenza che nel periodo tra mercoledì 19 ottobre 2016 e martedì 25 ottobre 2016 ore 12.00 (fuso orario Italia) dovrà procedere, tramite l'apposita procedura informatica che gli verrà attivata nell'area riservata del sito www.universitaly.it e secondo le modalità operative ivi indicate, alla manifestazione della conferma di interesse all'immatricolazione di cui al successivo art. 9 comma 4  , consapevole del fatto che, in assenza della manifestazione di conferma di interesse, il candidato decade dalle graduatorie in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola e ad ognuna delle sedi per le quali non avrà provveduto a confermare l'interesse;
   di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n.48/2015 non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso.
 
  6.  I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì autocertificare il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al precedente art. 4, comma 2  . I candidati in possesso dei requisiti per accedere ai posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull'apposita casella predisposta a Sistema. I dipendenti di ruolo del Servizio Sanitario dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull'apposita sezione della procedura informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN specificando, altresì, l'Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull'apposita sezione, di essere a conoscenza del fatto che l'Ateneo di assegnazione non procederà alla loro immatricolazione se al momento dell'immatricolazione il candidato non produrrà l'atto formale di cui all' art.3, comma 2  , del presente bando, rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza. Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi, gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti - una sola volta, indipendentemente dal numero di tipologie di Scuola per le quali il candidato concorre - al caricamento on line, nell'apposita sezione informatica riservata all'Ateneo presente alla pagina https://ateneo.cineca.it/ssm e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell'Ateneo stesso nella quale sia riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato - media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel procedere all'attestazione, l'Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. 28,44=28,4; 28,45=28,5). L'attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della laurea, con relativo voto, e degli esami di profitto sostenuti dal candidato, completa di tutte le necessarie informazioni per ogni singolo esame di profitto sostenuto dal candidato (voto ottenuto, CFU totali di ogni esame, i settore/settori scientifico disciplinari che compongono il corso di insegnamento cui l'esame si riferisce con di fianco ad ogni SSD i relativi CFU). L'Ateneo dovrà procedere a riportare anche nell'apposita casella della procedura informatica sia la media degli esami sia il voto di laurea conseguiti dal candidato ed indicati nell'attestazione. Con riferimento ai candidati laureati in Italia, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 7, comma 2, lettera b)  punto 2 ("voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola "), l'Ateneo presso cui il candidato ha conseguito la laurea dovrà caricare nell'apposita sezione della procedura informatica, per ciascuna tipologia di Scuola per la quale il candidato ha scelto di concorrere e seguendo le indicazioni operative di cui all'Allegato 3 (che costituisce parte integrante del presente decreto), i 5 esami di profitto maggiormente rappresentativi, rispetto all'intero percorso didattico erogato allo studente, dei vari SSD indicati (nell'apposita tabella di cui al citato Allegato 3) come "fondamentali " e come "caratterizzanti " la singola Scuola, nei quali il candidato abbia riportato un voto almeno pari o superiore a 27/30. A mente di quanto previsto dal Regolamento n. 48/2015 e dal successivo art. 7, comma 2, lettera b)  , punto 2 del presente decreto, sono infatti valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio curriculare solo gli esami nei quali il candidato ha riportato una votazione almeno pari o superiore a 27/30. Qualora nel curriculum degli studi sostenuti dal candidato fossero presenti più esami di profitto parimente riferibili ad uno stesso SSD, tutti con lo stesso numero di CFU collegati a quel dato SSD e tutti con votazione uguale o superiore a 27/30, l'Ateneo dovrà caricare a Sistema, con riferimento a quel dato SSD, l'esame nel quale il candidato ha ottenuto il voto più alto.
 
  7.  Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b)  punto 3 dovrà caricare in formato pdf:
   il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato e dell'eventuale riassunto/abstract;
   la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studi o di dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla controfirma.
 
  8.  Tale dichiarazione deve attestare:
   per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa e l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell'apposita tabella di cui all'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto;
   per la tesi di dottorato l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tesi che deve essere relativo a quello di riferimento della specifica Scuola secondo quanto indicato nell'apposita tabella di cui all'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto. Relativamente alle informazioni generali e di carriera di cui ai commi 3, 4 e 5, se ivi non diversamente indicato, la procedura on line di iscrizione richiede al candidato l'inserimento dei dati una sola volta anche nel caso di partecipazione al concorso per più Scuole.
 
  9.  Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:
   voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo;
   esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti;
   eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf. Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.
 
  10.  Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale, tenendo altresì conto della tabella di cui all'Allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  11.  Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell' articolo 46 del DPR n. 445/2000  . Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000  ) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei contro interessati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.
 
  12.  La domanda di iscrizione si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell'operazione di chiusura. Essa può comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine definitivo della procedura di iscrizione on line, quindi fino alle ore 15.00 (fuso orario Italia) del martedì 7 giugno 2016 . Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l'operazione di chiusura, dovrà poi procedere ad una nuova chiusura della posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua la chiusura della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultima chiusura regolarmente effettuata nei precedenti accessi. Allo scadere delle ore 15 (fuso orario Italia) del martedì 7 giugno 2016 (termine di chiusura della procedura on line) il Sistema salverà in via definitiva la versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di chiusura. Il perfezionamento dell'iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura della procedura on line di cui al precedente comma 1  , cioè entro martedì 7 giugno 2016.
 
  13.  Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente accedendo alla propria pagina personale del portale www.universitaly.it eventuali cambiamenti dei recapiti forniti all'atto della compilazione della domanda di ammissione al concorso.
 
  14.  Fermo restando la compilazione e chiusura della domanda di iscrizione on line secondo quanto specificato ai commi precedenti, il candidato deve altresì procedere al versamento di un contributo di iscrizione alla prova di 100,00 E ed entro il 7 giugno 2016 (data di chiusura definitiva della procedura on line di cui al precedente comma 1  ) deve caricare il file pdf della ricevuta nell'apposita sezione della procedere on line. La dimensione massima del file pdf non può superare 50 MB. Nella ricevuta di versamento deve essere fedelmente riportata la CAUSALE. La causale del versamento corrisponde al "codice di iscrizione" al concorso del candidato ed è generata in automatico dal sistema di iscrizione on line. Il versamento deve essere prioritariamente effettuato :
   tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a :Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185
   ROMA - IBAN : IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00. In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all'IBAN anche il seguente codice BIC : BITAITRRENT;
   o tramite versamento su uno dei conti correnti postali di cui all'elenco allegato al presente bando (ALLEGATO 7) delle Tesorerie provinciali dello Stato corrispondenti al luogo in cui si effettua il versamento. In caso di versamento su conto corrente postale il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00. Il versamento potrà, altresì, essere effettuato recandosi direttamente presso uno degli sportelli delle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio in ragione del luoCAPITOLOgo da cui si intende effettuare il versamento. Anche in caso di versamento effettuato direttamente presso lo sportello il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITOLO 2411 - ARTICOLO 00.
 
 
  Articolo 6 

(Prova d'esame)

 
  1.  La prova d'esame consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con quattro possibili risposte. La prova d'esame è divisa nelle seguenti parti :tabella 2.
Prova
Prima partecomune a tutte le tipologie di Scuola70 quesiti
specifica di Area30 quesiti
Seconda partespecifica per tipologia di Scuola10 quesiti
 
  2.  Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue:
   a) Prima parte della prova - parte generale (70 quesiti con 4 opzioni di risposta), i 70 quesiti saranno riferiti ad argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di studi;
   b) Seconda parte della prova:
   Parte di Area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta)
 
  3.  Tali quesiti sono definiti prevalentemente in relazione a scenari predefiniti a livello di Area, in modo tale che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici nonché di dati epidemiologici. Tale valutazione è riferita, in particolare, alle materie riconducibili ai seguenti ssd fondamentali dell'Area di riferimento:
   AREA MEDICA: MED/08 - Anatomia Patologica; MED/09 - Medicina Interna; MED/18 - Chirurgia Generale; BIO/14 - Farmacologia;
   AREA CHIRURGICA: MED/08 - Anatomia Patologica; MED/09 - Medicina Interna; MED/18 - Chirurgia Generale; BIO/16 - Anatomia Umana;
   AREA SERVIZI: MED/04 - Patologia Generale; MED/08 - Anatomia Patologica; MED/09 - Medicina Interna; MED/18 - Chirurgia Generale;
   Parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti con 4 opzioni di risposta).
 
  4.  Tali quesiti sono predisposti prevalentemente in relazione a scenari predefiniti a livello di singola tipologia di scuola, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici, nonché di dati epidemiologici. Tale valutazione è riferita, in particolare, alle materie riconducibili al ssd caratterizzante di ciascuna tipologia di Scuola indicato nella tabella di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 
  Articolo 7 

(Punteggio dei titoli, punteggio delle prove)

 
  1.  Il Punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti).
 
  2.  Il Punteggio relativo ai titoli si compone di:
   a)  Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti
Voto di laureaPunteggio
110 e lode2 punti
1101,5 punti
da 108 a 1091 punto
da 105 a 1070,5 punti
   b) Curriculum - Punteggio massimo 13 punti;
   b.1)  Media ponderata degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante 509/99 alla media aritmetica) - Punteggio massimo 5 punti
Media dei voti degli esami sostenutiPunteggio
Superiore o uguale a 29,5 punti5 punti
Superiore o uguale a 29 punti4 punti
Superiore o uguale a 28,5 punti3 punti
Superiore o uguale a 28 punti2 punti
Superiore o uguale a 27,5 punti1 punti
   b.2)  Voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola Scuola - Punteggio massimo 5 punti. Il punteggio è attribuito sulla base delle modalità indicate nell'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto e secondo i seguenti criteri
Voto ottenutoPunteggio per singolo esame
30 o 30 e lode1
290,7
280,5
270,2
   b.3) Altri titoli - massimo 3 punti. Tale Punteggio non può essere attribuito a coloro che alla data di presentazione della domanda sono già in possesso di un diploma di specializzazione, ovvero che siano già titolari di un contratto di specializzazione da almeno un anno. Il punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri:
    1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto specificato all' art. 5, comma 5  ;
    2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina afferente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola debitamente documentato secondo quanto specificato all' art. 5, comma 5  .
 
  3.  Per la prova d'esame di cui all' articolo 6  è attribuito un punteggio massimo di 120 punti, così suddivisi:
   70 punti per la prima parte della prova, costituita da 70 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta;
   30 punti per la seconda parte della prova specifica di Area, costituita da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta di cui una sola corretta;
   20 punti per la seconda parte della prova specifica per tipologia di Scuola, costituita da 10 quesiti con 4 opzioni di risposa di cui una sola corretta.
 
  4.  Qualora, all'atto dello svolgimento della prova specifica dell'Area e/o della tipologia, il candidato selezioni erroneamente un'Area e/o una tipologia di Scuola diversa da quelle preventivamente scelte all'atto dell'iscrizione e svolga, quindi, erroneamente la prova per tali Aree e/o per tali tipologie, il punteggio ottenuto dal candidato per tali specifiche prove non sarà considerato valido e non verrà conteggiato.
 
  5.  Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d'esame si tiene conto dei seguenti criteri
ProvaRisposta esattaRisposta errataRisposta non data
Prima parte comune (70 quesiti)1 punto- 0,30 punti0
Seconda parte specifica di Area (30 quesiti)1 punto- 0,30 punti0
Seconda parte specifica per tipologia di Scuola (10 quesiti)2 punti- 0,60 punti0
 
 
  Articolo 8 

(Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione)

 
  1.  La prova di ammissione si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di Scuola.
 
  2.  La prova si svolgerà secondo il seguente calendario
ProvaData
Prima parte (comune a tutte le tipologie di Scuola)19 luglio 2016 ore 12,00
Seconda parte - Scuole di AREA MEDICA20 luglio 2016 ore 12,00
Seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA21 luglio 2016 ore 12,00
Seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI22 luglio 2016 ore 12,00
 
  3.  I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale di venerdì 24 giugno 2016 per la comunicazione della conferma delle date di svolgimento della prova d'esame che verrà inserita anche sul sito www.universitaly.it
 
  4.  Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer privi di tastiera, non connessi a internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse. Il software necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d'aula procede all'attivazione della postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale. In caso di inerzia nell'inserimento del codice fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d'aula per il buon fine dell'autenticazione da parte del candidato. Con l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio dei dati, i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di fuori dell'aula.
 
  5.  Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di:
   95 minuti per i 70 quesiti della prima parte della prova;
   48 minuti per i 30 quesiti della seconda parte della prova comune per Area;
   19 minuti per i 10 quesiti della seconda parte della prova specifica per singola tipologia di Scuola.
 
  6.  Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 48/2015, l'organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del Regolamento n. 48/2015, entro mercoledì 29 giugno 2016 sul sito www.universitaly.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell'Istituzione sede di assegnazione accedendo all'area riservata del medesimo sito.
 
  7.  Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno entro venerdì 1 luglio 2016 a rendere note ai candidati loro assegnati, nell'area riservata del sito www.universitaly.it le informazioni relative allo specifico orario e luogo di presentazione per le procedure di riconoscimento e per lo svolgimento della prova per ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.
 
  8.  Il giorno fissato per ciascuna parte di prova, ogni candidato si presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato dall'Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati, a pena di inammissibilità, dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento tra quelli indicati nell' art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n.48/2015 non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso.
 
  9.  Non saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione i candidati che:
   si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
   non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.
 
  10.  Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato 6, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MIUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell'allegato 6 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento della prova di ammissione, mediante la pubblicazione nell'area riservata del sito www.universitaly.it.
 
 
  Articolo 9 

(Graduatorie)

 
  1.  Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione sono definite graduatorie nazionali per ciascuna tipologia di Scuola in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all' articolo 4  , commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.
 
  2.  In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai dieci quesiti specifici di ciascuna tipologia di Scuola e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica.
 
  3.  Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all' articolo 3, comma 1  , si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai posti indicati nell'Allegato 2.
 
  4.  Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuna tipologia di Scuola ai fini dell'iscrizione avviene secondo le seguenti regole, fasi e limiti, tenuto conto delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti aggiuntivi finanziati da Regioni e Province autonome. Fermo restando quanto specificato in tema di chiusura degli scorrimenti al successivo articolo 10  , l'assegnazione dei candidati alle Scuole segue, in ragione della loro posizione in graduatoria, l'ordine delle preferenze scelte in via preventiva dagli stessi candidati al momento della domanda di iscrizione, tenuto conto che il candidato iscrivendosi al concorso è chiamato a scegliere preventivamente - ponendole in ordine di preferenza - le tipologie di Scuola sulle quali, in ragione della propria posizione in graduatoria, accetta anticipatamente di essere assegnato. All'interno delle tipologie preventivamente scelte egli è chiamato, altresì, ad indicare in via preventiva le sedi, ponendo anch'esse in ordine di preferenza. Il candidato ha facoltà di indicare anche una sola delle tre tipologie di Scuola che gli è consentito selezionare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015. Nell'indicare la tipologia o le tipologie di Scuola il candidato accetta anticipatamente di accedere, in ragione della propria posizione in graduatoria, alle tipologie di Scuola preventivamente scelte. All'interno di ogni tipologia di Scuola preventivamente indicata il candidato ha facoltà di scegliere da una sede a tutte le sedi elencate. Nell'indicare la sede o le sedi il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione in graduatoria, ad ognuna delle possibili sedi preventivamente scelte, ciò al fine di realizzare l'interesse prioritario all'iscrizione alla tipologia di Scuola preventivamente scelta. Nel funzionamento della graduatoria e nell'individuazione delle relative assegnazioni si considera, dunque, in ragione della collocazione in graduatoria, la tipologia di Scuola indicata come prima scelta e all'interno di essa le sedi selezionate secondo l'ordine di preferenza preventivamente scelto. A seguire, e in ordine della preferenza espressa, si considera l'eventuale successiva tipologia di Scuola preventivamente scelta e all'interno di essa la sede o le sedi indicate, secondo l'ordine di preferenza preventivamente scelto. In considerazione del calendario delle prove di cui all' art. 8, comma 2  , e delle attività di certificazione che effettuano gli Atenei in ordine ai titoli dei candidati, sono pubblicati sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it, i punteggi dei titoli ottenuti con riferimento a ciascuna tipologia di Scuola, secondo le modalità operative ivi indicate e comunque in tempo utile per la pubblicazione delle graduatorie.
 
  5.  Tenuto conto di quanto sopra esplicitato:
   a) giovedì 11 agosto 2016 sono pubblicate sul sito riservato www.universitaly.it le graduatorie nominative per ogni tipologia di Scuola - che tengono conto dell'ordine di preferenza espresso dal candidato sulle tre tipologie di Scuola prescelte - con l'indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria con indicazione del relativo status, della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede. Con riferimento alle suddette graduatorie:
   i candidati utilmente collocatisi in graduatoria nella loro prima preferenza di Tipologia di Scuola nonché, all'interno di questa, nella loro prima preferenza di sede, decadono automaticamente ed immediatamente da tutte le graduatorie relative alle altre preferenze indicate all'atto dell'iscrizione al concorso e devono provvedere all'iscrizione alla Scuola prescelta cui risultano assegnati nell'arco di tempo compreso tra mercoledì 24 agosto 2016 e lunedì 29 agosto 2016, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Il candidato che non provvede entro il termine indicato decade automaticamente dal diritto all'iscrizione alla Scuola prescelta cui risulta assegnato, non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo, ed è eliminato definitivamente da tutte le graduatorie;
   i candidati utilmente collocatisi in graduatoria nella loro prima preferenza di tipologia di Scuola ma, all'interno di questa, in una sede diversa da quella indicata come prima scelta, permangono su tutte le preferenze migliori in termini di sede rispetto a quella in cui si sono collocati, in attesa della loro assegnazione alla migliore scelta di sede possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria, decadendo, viceversa, automaticamente da tutte le altre preferenze espresse in termini di sede all'interno della suddetta tipologia, nonché da tutte le altre graduatorie relative alle tipologie di Scuola indicate in ordine di preferenza, all'atto dell'iscrizione al concorso, come successive alla prima. A tali candidati è data facoltà di iscriversi alla Scuola e nella sede su cui risultano essersi collocati, perfezionando l'iscrizione, nell'arco di tempo compreso tra mercoledì 24 agosto 2016 e lunedì 29 agosto 2016, oppure di attendere gli esiti dei successivi scorrimenti e l'assegnazione alla migliore scelta di sede possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria. Nel caso il candidato scelga di iscriversi, decade automaticamente e definitivamente da tutte le altre preferenze di sede indicate all'atto dell'iscrizione;
   i candidati utilmente collocatisi in graduatoria dalla loro seconda preferenza di tipologia di Scuola in poi, permangono nelle graduatorie relative a tutte le preferenze migliori, sia in termini di tipologia di Scuola sia in termini di sede, rispetto a quella in cui si sono collocati, in attesa della loro assegnazione alla migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria, decadendo, viceversa, automaticamente da tutte le altre preferenze espresse sia in termini di tipologia di Scuola sia in termini di sede. A tali candidati è data facoltà di iscriversi alla Scuola e nella sede in cui risultano essersi collocati, perfezionando l'iscrizione, nell'arco di tempo compreso tra mercoledì 24 agosto 2016 e lunedì 29 agosto 2016, oppure di attendere gli esiti dei successivi scorrimenti e l'assegnazione alla migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria. Nel caso il candidato scelga di iscriversi, decade automaticamente e definitivamente da tutte le graduatorie in cui si trova ancora collocato sia in termini di tipologia di Scuola sia di sede;
   i candidati che non si collocano in posizione utile all'interno di una graduatoria restano, con riferimento ad essa, in posizione di attesa, aspettando eventualmente di collocarsi, in ragione degli scorrimenti, in posizione utile in graduatoria;
   b) entro martedì 30 agosto 2016 ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi dei candidati che hanno provveduto ad iscriversi alla Scuola;
   c) mercoledì 31 agosto il CINECA procede alla pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni tipologia di Scuola aggiornati a seguito di quanto verificatosi nei punti che precedono da a) a b) , proseguendo nell'assegnazione dei candidati alla loro prima preferenza utile cioè alla loro migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione ed della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria.
 
  6.  Si riavviano conseguentemente i successivi scorrimenti fino alla loro chiusura e alla conseguente assegnazione definitiva, ai sensi di quanto disposto al successivo art. 10  , di tutti i candidati in posizione utile alla loro migliore scelta possibile in ragione della loro posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che hanno preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei candidati che li precedono in graduatoria. In caso di mancata iscrizione secondo le modalità indicate dal presente bando o di rinuncia comunicata prima della saturazione di tutti i posti disponibili nella specifica Scuola, subentra il candidato, che non risulti già iscritto, che segue nella graduatoria, fermo restando l'inizio delle attività didattiche e fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.
 
  7.  Le date in cui saranno effettuati i successivi scorrimenti e, quindi, riavviate le procedure indicate ai punti da a) a c) , saranno comunicate ai candidati tramite pubblicazione dell'informazione nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it, area a cui il candidato ha l'onere di accedere con regolarità. Con la pubblicazione dello scorrimento :
   il candidato assegnato alla sua prima preferenza utile (cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato all'atto dell'iscrizione e della situazione dei candidati che lo precedono in graduatoria), deve provvedere all'iscrizione entro 4 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione stessa (incluso il giorno della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi);
   l'Università, entro il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla data entro cui il candidato deve perfezionare l'iscrizione, comunica le iscrizioni al CINECA mediante l'area riservata sul sito www.universitaly.it;
   il CINECA il giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) alla data di comunicazione delle iscrizioni da parte degli Atenei, procede alla pubblicazione dei nuovi scorrimenti per ogni tipologia di Scuola aggiornati a seguito di quanto verificatosi in precedenza.
 
  8.  I candidati che non risultano ancora assegnati ad alcuna Scuola possono sempre rinunciare al loro posto nelle graduatorie liberando la posizione occupata. La rinuncia può essere effettuata sia in termini di rinuncia generale al posto nella graduatoria di tipologia di Scuola , sia solo in termini di rinuncia su determinate sedi all'interno della Tipologia. La rinuncia è effettuata secondo le apposite modalità informatiche che verranno attivate a tutti i candidati ancora non assegnati ad alcuna Scuola, nella loro area personale e secondo le tempistiche che verranno di volta in volta notificate nell'area personale e stabilite in virtù della seguente regola : la rinuncia può essere effettuata dal giorno della pubblicazione dello scorrimento e fino alle ore 12.00 (fuso orario Italia) del quinto giorno successivo alla pubblicazione stessa (incluso il giorno della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi). Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile assegnazione dei candidati nelle varie sedi in fase di chiusura definitiva degli scorrimenti, tutti i candidati ancora in graduatoria - fatta eccezione, quindi, per gli immatricolati ed i rinunciatari - dovranno procedere, tramite apposita procedura informatica che verrà loro attivata nell'area riservata del sito www.universitaly.it e secondo le modalità operative ivi indicate, alla manifestazione della conferma di interesse all'immatricolazione nel periodo tra mercoledì 19 ottobre 2016 e martedì 25 ottobre 2016 ore 12.00 (fuso orario Italia) (cioè tra la data di pubblicazione del penultimo scorrimento ed il quinto giorno successivo alla pubblicazione stessa, incluso il giorno della pubblicazione ed esclusi il sabato ed i giorni festivi). Il candidato dovrà manifestare conferma di interesse all'immatricolazione su tutte le tipologie di Scuola e su tutte le sedi per le quali ancora è inserito in graduatoria. In assenza della manifestazione di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola e ad ognuna delle sedi per le quali non ha provveduto a confermare l'interesse.
 
  9.  La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.
 
  10.  Il Ministero si riserva la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento utile a consentire il più rapido scorrimento delle graduatorie, ivi compresa la convocazione personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.
 
  11.  Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì, considerate le riserve di posti previste dal presente bando.
 
  12.  L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:
   a) l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
   b) per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti.
 
 
  Art. 10 

(Chiusura degli scorrimenti ed assegnazione definitiva dei candidati alle Scuole preventivamente scelte)

 
  1.  La modalità di scorrimento delle graduatorie, di cui al precedente articolo 9  , intende assicurare coerenza didattica al Sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'Anno Accademico. Pertanto, tenuto conto degli esiti della procedura di "manifestazione della conferma di interesse all'immatricolazione" che, a mente di quanto disposto al precedente art. 9, comma 4  , verrà eseguita dai candidati tra mercoledì 19 ottobre 2016 e martedì 25 ottobre 2016, con l'ultimo scorrimento - da effettuarsi entro e non oltre il 26 ottobre 2016 - si chiude la procedura di scorrimento delle graduatorie e il candidato che si trova, in ragione della propria collocazione in graduatoria, nella posizione di prenotato su una determinata tipologia di Scuola e, all'interno di essa, su una determinata sede, acquisisce automaticamente lo status di assegnato a quella specifica Scuola e deve inderogabilmente procedere, a pena di decadenza, entro i successivi 4 giorni (incluso il giorno stesso della pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i giorni festivi) al perfezionamento dell'immatricolazione presso la suddetta Scuola, secondo le procedure amministrative proprie di tale sede universitaria. Terminate le operazioni relative all'ultimo scorrimento, con l'inizio delle attività didattiche di cui all' articolo 1  , non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non assegnati in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce, o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica eventualmente resisi liberi sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto, di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici.
 
 
  Articolo 11 

(Trattamento economico)

 
  1.  Al medico in formazione specialistica, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa in ragione dell'appartenenza a specifiche categorie, è corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo omnicomprensivo.
 
  2.  Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
 
  3.  Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
 
  4.  Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885  .
 
  5.  Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
 
  6.  Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all' articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999  , al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
 
  7.  I posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l'impegno finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento.
 
 
  Articolo 12 

(Copertura Assicurativa)

 
  1.  Ai sensi dell' art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999  l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
 
 
  Articolo 13 

(Incompatibilità)

 
  1.  L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
 
  2.  Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. n.368/1999  .
 
  3.  I medici per i quali sussista un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto non rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti, come disposto dall' art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.368/1999  .
 
  4.  Ai sensi di quanto disposto dall' art.40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999  , al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall' art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001  (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.
 
  5.  La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.
 
 
  Articolo14 

(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

 
  1.  Il trattamento dei dati personali richiesti all' articolo 5  del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.
 
  2.  Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
 
  3.  CINECA pubblica sul proprio sito http://scuole-specializzazione.miur.it, nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.
 
  4.  Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.
 
  5.  Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla Scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle Scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.
 
  6.  È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003  .
 
  7.  È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.
 
  8.  Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.
 

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 20 maggio 2016

IL MINISTRO f.to Prof.ssa Stefania Giannini



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 
- Allegato 2   -

 
- Allegato 3   -

 
- Allegato 4   -

 
- Allegato 5   -

 
- Allegato 6   -

 
- Allegato 7   -