Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
DECRETO 6 agosto 2015, n. 6357
  Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici.  
  Pubblicato in GU, n. 190 del 18/08/2015
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri.cooperazione.internazionale:decreto:2015-08-06;6357

Indice


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 , ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722  ;

Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954 , ratificata e resa esecutiva con legge 1 febbraio 1962, n. 306  ;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559  e successive modificazioni e integrazioni recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato" e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185  recante "Norme sui passaporti";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  ;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.";

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251  di attuazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004  ;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004  del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno 2009, n. 303/014  recante "Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico", pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559  e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 7 maggio 2015  , pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;

Considerato che l'adeguamento del formato dei documenti di viaggio destinati ai rifugiati, agli apolidi e agli stranieri al formato elettronico prescritto dai citati Regolamenti europei comporta l'opportunità di far confluire nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014, i dati relativi ai rilasci dei documenti di viaggio elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015;

Decreta:


   
  Art. 1.   
  1.  Nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2009, n. 303/014 , vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici di cui all' articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2015  .
 
  2.  Al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio di cui al comma 1  sono applicabili le finalità, le modalità e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici.
 
  3.  Resta fermo che le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare.
 
  4.  Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

 

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro: Gentiloni Silveri