Regione Toscana
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MINISTERO DELLA SALUTE  
DECRETO 16 aprile 2021
  Disposizioni ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2  
 
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.salute:decreto:2021-04-16;nir-1

Indice


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32  , 117, comma 2 lettera q)  e 118  della Costituzione ;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l' articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  , che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  , in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l' articolo 2, comma 2  ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124  , recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159  , recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30  , recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44  , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l' articolo 1, comma 1  , il quale prevede che «da! 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15  , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 202 1, n. 81;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 2, comma 1  , del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19  , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35  , di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

la seguente


   
  Art. 1   
  1.  Al fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall' articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
 
  2.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50, le disposizioni di cui al comma | non si applicano nei casi di cui all'articolo S1, comma 7, lettere a), b), c), f), g), |), m), 0).
 
  3.  Il presente articolo si applica a decorrere dal 19 aprile 2021.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'articolo 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nel 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto, è rideterminato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.
 
  2.  Il presente articolo si applica agli ingressi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza.
 
 
  Art. 3   
  1.  Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all' articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.
 
 
  Art. 4   
  1.  AI fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
 
  2.  Per le finalità di cui al comma 1  , l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
   c) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
   d) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.
 
  3.  Nei casi di cui al comma 2  , fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021  e dall' articolo 3  della presente ordinanza, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
   a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare 1 controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
   c)  obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b)  , alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 51, commi da | a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
   d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
 
  4.  Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all'articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  , previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da | a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente disciplina:
   a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50;
   b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
   c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
 
  5.  A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale di cui all' articolo 3  , le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
 
 
  Art. 5   
  1.  Agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo, le disposizioni di cui all' articolo 2  e all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19», cessano di trovare applicazione.
 
  2.  La presente ordinanza, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, produce effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data del 30 aprile 2021.
 
  3.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro della Salute Speranza