Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 18 novembre 2019
  Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi).  
  Pubblicato in GU, n. 284 del 04/12/2019
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2019-11-18;nir-1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  e successive modificazioni, che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi);

Visto il comma 2 del citato art. 1-sexies che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri e delle modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza nel Siproimi, da ammettere a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno;

Visti i commi 4 e 5 del citato art. 1-sexies che prevedono rispettivamente l'attivazione del Servizio centrale e le relative attribuzioni;

Visto l' art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , citato, che ha istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attivita' e degli interventi in favore dei soggetti di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  e successive modificazioni, concernente l'«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  e successive modificazioni, concernente l'«attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», e, in particolare, l'art. 19, comma 2, sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47  , recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  , recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata», convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132  e, in particolare, l'art. 12, comma 1, di modifica dell' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , citato, che ridetermina le categorie dei soggetti beneficiari del sistema Siproimi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2016, recante «Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)»;

Ritenuto di adeguare il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016 e le Linee guida al medesimo allegate alle disposizioni introdotte con il citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  , di semplificare e di razionalizzare le modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, nonche' di rafforzare l'attivita' di monitoraggio e di controllo sull'attuazione dei progetti da parte degli enti locali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , espresso nella seduta del 7 novembre 2019;

Decreta:


   
  Art. 1 

Oggetto

 
  1.  Il presente decreto ha per oggetto le modalita' di accesso da parte degli enti locali di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all' art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti indicati dall'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge, nonche' l'approvazione delle «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)».
 
 
  Art. 2 

Domande di accesso ai finanziamenti

 
  1.  Per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo gli enti locali di cui all' art. 1  presentano le proposte progettuali per l'attivazione dei servizi di accoglienza al Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione.
 
  2.  Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell'ammissione al finanziamento dalla Commissione di cui all' art. 3  , con le modalita' indicate nelle Linee guida adottate ai sensi dell' art. 7  del presente decreto. I progetti approvati dalla Commissione hanno durata triennale, salvo quanto previsto dall' art. 5  delle Linee guida di cui all'allegato A).
 
 
  Art. 3 

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali

 
  1.  Con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali di cui all' art. 2  . La Commissione provvede alla valutazione dei nuovi progetti con la predisposizione delle relative graduatorie, nonche' all'autorizzazione alla prosecuzione e all'ampliamento della capacita' di accoglienza dei progetti in essere ed e' composta dal direttore centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo del medesimo Dipartimento, con funzioni di presidente, da un dirigente non generale dell'area funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (Upi), da un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e da un rappresentante delle regioni. Per il presidente e per ciascun componente sono nominati uno o piu' supplenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione. La partecipazione alle sedute della Commissione e' a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura.
 
  2.  La Commissione di cui al comma 1  e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 
  3.  In presenza di un elevato numero di domande, con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione possono essere costituite una o piu' sottocommissioni, composte dai componenti supplenti della Commissione di cui al comma 1  .
 
 
  Art. 4 

Ammissione al finanziamento

 
  1.  I progetti approvati dalla Commissione di cui all' art. 3  , la prosecuzione dei progetti in essere e l'ampliamento dei posti, autorizzati dalla medesima Commissione, sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto.
 
  2.  Il decreto di assegnazione delle risorse e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sono pubblicate sul medesimo sito, unitamente al decreto di ammissione ai finanziamenti, le graduatorie delle proposte progettuali, gli elenchi dei progetti autorizzati alla prosecuzione e all'ampliamento della capacita' di accoglienza.
 
 
  Art. 5 

Controllo e monitoraggio

 
  1.  L'ente locale titolare del finanziamento e' tenuto ad un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonche' di ulteriori figure professionali eventualmente individuate.
 
  2.  Al fine di assicurare la regolare esecuzione dei progetti finanziati e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione svolge direttamente e tramite le prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio centrale di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , controlli sulla esecuzione del progetto finanziato.
 
  3.  Ai fini di cui al comma 2  possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticita' emerse o comunque segnalate.
 
  4.  L'esito delle attivita' di controllo di cui al comma 2  e' tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dal Capo VII  delle Linee guida allegate al presente decreto.
 
 
  Art. 6 

Servizio centrale

 
  1.  Il Servizio centrale provvede ai sensi dell'articolo l' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , all'assistenza agli enti locali che intendono predisporre progetti di accoglienza nell'ambito del Siproimi e agli enti locali titolari di finanziamento al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del progetto approvato, nonche' a svolgere l'attivita' di monitoraggio di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 1-sexies, secondo quanto previsto nelle Linee guida allegate al presente decreto.
 
  2.  Le attivita' del Servizio centrale accompagnano l'intero ciclo di vita del progetto dell'ente locale, prevedendo anche visite presso gli enti locali al fine di supportare gli stessi nell'applicazione della normativa e delle istruzioni operative di riferimento, individuando anche le azioni correttive piu' opportune ad accrescere la qualita' dei servizi di accoglienza.
 
 
  Art. 7 

Approvazione delle linee guida

 
  1.  Sono approvate le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi), riportate nell'allegato al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti le modalita' per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, le modalita' di esame delle proposte progettuali, i requisiti delle strutture utilizzate per l'accoglienza, le modalita' di assegnazione e revoca del finanziamento, gli aspetti finanziari, nonche' la modalita' di gestione delle attivita' e dei servizi di accoglienza integrata.
 
 
  Art. 8 

Disposizioni transitorie

 
  1.  In sede di prima attuazione del presente decreto, gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 possono formalizzare la domanda di prosecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il relativo finanziamento e' assegnato entro il 1° luglio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022.
 
  2.  Le modalita' di presentazione, di ammissibilita' e di valutazione delle domande di prosecuzione di cui al comma 1  , nonche' i progetti ammessi, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto e delle Linee guida allegate.
 
  3.  I progetti degli enti locali che hanno formalizzato domanda di prosecuzione ai sensi del comma 1  decadono dal finanziamento nel caso in cui sopravviene un provvedimento di revoca totale del finanziamento, adottato ai sensi dell'art. 27 delle Linee guida allegate al decreto ministeriale 10 agosto 2016. L'avvio del procedimento di revoca comporta la sospensione del finanziamento sino alla conclusione del medesimo procedimento.
 
  4.  Nelle more dell'approvazione delle domande di cui al comma 1  , gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento dei servizi di accoglienza. Le risorse a tal fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazione ai posti attivi al 30 settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della capacita' di accoglienza gia' autorizzate o comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione dei posti da parte dell'ente locale. I progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, per disabili o persone con disagio mentale o psicologico sono autorizzati alla prosecuzione per tutti i posti finanziati, anche in esito alle variazioni della capacita' di accoglienza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con decreto da adottare ai sensi dell'articolo l' art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  .
 
  5.  Gli enti locali titolari di finanziamento con scadenza entro il 30 giugno 2020 presentano richiesta di prosecuzione del progetto di accoglienza, entro il 31 dicembre 2019, con le modalita' di cui al presente decreto e alle Linee guida allegate.
 
  6.  Agli enti locali finanziati ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016, le cui attivita' di accoglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del presente decreto, si applicano, fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del 10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione del presente decreto e delle allegate Linee guida relativamente alla disciplina in materia di prosecuzione e di ampliamento dei posti e relative modalita' di ammissibilita' e di valutazione, in materia di nuove strutture, nonche' della disciplina in materia di richieste di sospensione.
 
  7.  Gli enti locali titolari di un progetto di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati, in scadenza al 31 dicembre 2019, finanziato con il Fondo asilo migrazione ed integrazione (FAMI) possono presentare per la medesima tipologia di destinatari progetti di accoglienza, con le modalita' indicate nelle Linee guida allegate al presente decreto. A tal fine, entro la data di scadenza dei progetti, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno apposita comunicazione. I progetti ammessi a finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio 2020.
 
 
  Art. 9 

Disposizioni finanziarie

 
  1.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
 
  Art. 10 

Abrogazioni

 
  1.  Il presente decreto abroga il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2016, fatta salva l'applicazione delle disposizioni richiamate in via transitoria nel presente decreto e nelle Linee guida, di cui all'allegato A).
 

 

Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2019

Il Ministro: Lamorgese



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

  Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi).  
 
 
Capo I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1. 

Oggetto

 
  1.  Le presenti Linee guida hanno ad oggetto le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la realizzazione di progetti di accoglienza per i soggetti di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modificazioni, i criteri di valutazione delle domande, nonche' le modalita' di erogazione e di gestione dei relativi servizi.
 
 
  Art. 2. 

Definizioni

 
  1.  Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:
   a)  «banca dati SIPROIMI» banca dati per la registrazione e la gestione di tutte le informazioni relative alle persone accolte nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, agli interventi realizzati attraverso i progetti presentati dagli enti locali, finanziati ai sensi dell' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , e successive modificazioni, e alla rendicontazione delle spese sostenute;
   b) «Commissione»: la Commissione di cui all'art. 3 del decreto che approva le presenti Linee guida;
   c) «comunicazione di inizio attivita' o Cia»: l'atto con il quale l'ente titolare del progetto finanziato attesta l'avvenuta attivazione dei posti e dei servizi previsti nel progetto;
   d) «decreto»: decreto del Ministro dell'interno di approvazione delle presenti Linee guida;
   e) «direttore centrale»: il direttore della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
   f) «Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
   g)  «domanda»: l'istanza presentata dall'ente locale per l'accesso al finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all' art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;
   h)  «enti locali»: gli enti di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e successive modificazioni;
   i)  «Fondo o FNPSA»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dall' art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;
   l) «Manuale operativo»: manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione previsti dalle linee guida;
   m)  
«  
Manuale unico per la rendicontazione
»: manuale contenente i criteri per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali inseriti nella rete Siproimi;
   n) «Manuale di utilizzo della piattaforma»: manuale tecnico illustrativo delle modalita' di presentazione delle domande di accesso al finanziamento e di caricamento nella piattaforma FNasilo (https://fnasilo.dlci.interno.it) della documentazione inerente al progetto finanziato;
   o) «minore straniero non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
   p)  «nucleo familiare»: i seguenti familiari dell'avente titolo appartenenti al nucleo familiare gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale: il coniuge; i figli minori anche adottati o nati fuori dal matrimonio a condizione che non siano sposati; i minori affidati o sottoposti a tutela; il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e ss. del codice civile  del minore non coniugato;
   q) «piano finanziario preventivo/pfp»: il piano previsionale delle spese da sostenere annualmente per il progetto, predisposto su apposito modello da allegare obbligatoriamente alla domanda;
   r) «posto attivo»: posto di accoglienza operativamente predisposto e disponibile;
   s)  «servizio centrale»: il servizio previsto dall' art. 1-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  e affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
   t)  
«  
Siproimi
»: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati di cui all' art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , modificato dall' art. 12 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132  .
 
 
  Art. 3. 

Obiettivi del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Siproimi

 
  1.  I progetti presentati dagli enti locali ai sensi delle presenti Linee guida sono diretti alla predisposizione di servizi di accoglienza integrata di cui all' art. 4  per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.
 
 
  Art. 4. 

Accoglienza integrata e servizi minimi da garantire

 
  1.  L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati nel capo VI  :
   a) accoglienza materiale;
   b) mediazione linguistico-culturale;
   c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
   d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
   e) formazione e riqualificazione professionale;
   f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
   g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
   h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
   i) orientamento e accompagnamento legale;
   j) tutela psico-socio-sanitaria.
 
  2.  Per i progetti relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono garantiti, oltre ai servizi di cui al comma 1  , i servizi specifici di cui all'art. 35.
 
  3.  Per le modalita' di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.
 
 
  Art. 5. 

Durata del progetto

 
  1.  I progetti di accoglienza hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio, salvo quanto previsto al comma 2  .
 
  2.  In caso di necessita' puo' essere previsto il finanziamento di proposte progettuali con decorrenza e/o durata diversa da quella di cui comma 1  , indicata nella apposita comunicazione pubblicata sul sito internet del Ministero dell'interno.
 
 

 
Capo II 

Modalità per la presentazione delle domande

 
  Art. 6. 

Presentazione della domanda

 
  1.  L'ente locale, in forma singola o associata, puo' presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3.
 
  2.  La domanda e' presentata, a pena di inammissibilita', mediante accesso alla piattaforma FN Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it), utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica pubblicata sul medesimo indirizzo https://fnasilo.dlci.interno.it
 
 
  Art. 7. 

Nuove domande e finestre di finanziamento

 
  1.  In relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno una comunicazione per la presentazione di proposte progettuali per le tipologie di cui al comma 3  , entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza.
 
  2.  Le domande sono presentate con le modalita' di cui all' art. 6, comma 2  , entro novanta giorni successivi alla data di pubblicazione della comunicazione per l'ammissione al finanziamento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio.
 
  3.  I progetti di accoglienza sono distinti nelle seguenti tipologie:
   a) accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati;
   b) accoglienza in favore di persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
   c) accoglienza di carattere ordinario, per i soggetti che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e b).
 
  4.  Ai fini della presentazione della domanda e' richiesta la seguente documentazione:
   a) istanza di finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma;
   b) piano finanziario preventivo redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 12;
   c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per le strutture di accoglienza, ove gia' individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19;
   d)  dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall' art. 10  .
 
 
  Art. 8. 

Domande di prosecuzione

 
  1.  Gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento a valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attivita' e servizi di accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto.
 
  2.  La domanda di prosecuzione e' presentata con le modalita' di cui all' art. 6, comma 2  .
 
  3.  Ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1  e' richiesta la seguente documentazione:
   a) istanza di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma;
   b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto indicato dall'art. 12;
   c) dichiarazione recante l'indicazione delle strutture di accoglienza utilizzate e con l'impegno, in caso di sostituzione, a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 21;
   d)  dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall' art. 10  . Gli enti locali possono presentare richiesta di prosecuzione delle attivita' progettuali per un numero di posti di accoglienza non superiore a quelli attivi alla data dell'istanza.
 
 
  Art. 9. 

Ampliamento dei posti

 
  1.  In caso di eccezionali e sopravvenute esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale, esaurite le graduatorie di cui all'art. 14, pubblica sul sito internet del Ministero dell'interno una comunicazione per la presentazione di richieste di ampliamento della capacita' di accoglienza dei progetti in corso, distinte per tipologie secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3.
 
  2.  Non e' ammessa la presentazione di richieste di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti gia' finanziati.
 
  3.  La domanda di ampliamento e' presentata con le modalita' di cui all' art. 6, comma 2  , entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 1  .
 
  4.  Ai fini della presentazione della domanda di ampliamento e' richiesta la seguente documentazione:
   a) proposta di ampliamento del numero di posti finanziati firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma, corredata dall'istanza di finanziamento;
   b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto indicato dall'art. 12, aggiornato sulla base dei nuovi posti;
   c) dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti per le strutture di accoglienza, ove gia' individuate, ovvero l'impegno ad avvalersi di strutture aventi i requisiti di cui all'art. 19;
   d)  dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall' art. 10  .
 
 
  Art. 10. 

Enti attuatori

 
  1.  Per la realizzazione delle attivita' disciplinate dalle presenti Linee guida, l'ente locale puo' avvalersi di uno o piu' enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e successive modificazioni e della normativa regionale di settore.
 
  2.  Gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.
 
  3.  L'ente locale che intende avvalersi di uno o piu' enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica.
 
  4.  Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attivita' assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati.
 
  5.  L'associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 11. 

Capacita' dei servizi di accoglienza

 
  1.  Ciascun progetto di accoglienza assicura una disponibilita' non inferiore a dieci posti, per ciascuna delle tipologie indicate all'art. 7, comma 3. La capacita' recettiva di ciascuna struttura di accoglienza non puo' di norma superare i cinquanta posti, salva autorizzazione della Direzione centrale.
 
  2.  Al fine di rendere compatibile la realizzazione delle misure di accoglienza con la sostenibilita' dei servizi locali, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sui cui territori insistono le strutture di accoglienza, sono tenuti a fare riferimento ai seguenti tetti massimi di posti attivabili:
   a) dieci posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
   b) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
   c) trenta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
   d) quaranta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
   e) cinquanta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
 
  3.  I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti ammessi alla prosecuzione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016.
 
  4.  Se la proposta progettuale e' presentata da enti locali in forma associata, si tiene conto del numero complessivo di abitanti degli enti che aderiscono al progetto.
 
  5.  Il Servizio centrale procede all'inserimento dei beneficiari nel Siproimi tenendo conto delle esigenze e delle richieste avanzate dall'ente locale titolare del progetto che e' tenuto comunque a garantire una capacita' ricettiva non inferiore al 20% per le esigenze di accoglienza della rete individuate dal Servizio centrale.
 
 
  Art. 12. 

Piano finanziario preventivo

 
  1.  A ciascun progetto e' allegato il piano finanziario preventivo, articolato per ognuna delle annualita' del triennio finanziato, fatta salva la possibilita' di rimodulazione con le modalita' previste dal «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi».
 
  2.  Il piano finanziario preventivo e' redatto in relazione a ciascuna tipologia di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, in conformita' all'apposito modello contenuto nel «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi» e rispetta le indicazioni relative alle voci di spesa ammissibili e i limiti ivi previsti.
 
  3.  La rimodulazione di cui al comma 1  e' consentita nei limiti del 10% del costo complessivo annuale del progetto, ed e' comunicata nel termine massimo di un mese dalla conclusione di ciascun esercizio finanziario. Il piano finanziario del triennio rimodulato non puo' comunque discostarsi da quello iniziale per un quota maggiore del 30% complessivo. Ai fini del calcolo del 30% concorrono tutte le modifiche apportate durante il periodo di finanziamento.
 
  4.  In caso di richiesta di ampliamento della capacita' ricettiva di cui all' art. 9  il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e l'incremento del finanziamento e' pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti da ampliare, ferma restando la possibilita' di riduzione dei costi da parte dell'ente locale.
 
  5.  In caso di riduzione dei posti ai sensi degli articoli 25 e 26 il nuovo piano finanziario preventivo e' rapportato all'anno solare e la riduzione del finanziamento e' pari al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti di accoglienza da diminuire, ferma restando la possibilita' di riduzione di ulteriori costi da parte dell'ente locale.
 
  6.  La rimodulazione del piano finanziario preventivo, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, non deve pregiudicare la prosecuzione e la qualita' dei servizi prestati e si attiene a quanto previsto dal Manuale unico per la rendicontazione.
 
 

 
Capo III 

Esame delle proposte progettuali

 
  Art. 13. 

Criteri di valutazione

 
  1. 
Criteri di valutazione Sottocriteri Punteggio (Min-Max)
Aderenza della proposta progettuale alle attivita' e ai servizi previsti dalle presenti - linee guida1-6
Complementarieta' con altri progetti/interventi presenti sul territorio e contestualizzazione delle attivita' e servizi - Siproimi nel sistema di welfare locale1-5
Modalita' di promozione/partecipazione a una rete a livello locale attraverso la rappresentazione delle risorse proposta del territorio1-4
Qualità della proposta progettualeCoerenza delle previsioni di spesa per il personale stabilmente impiegato rispetto ai servizi previsti nel progetto1-8
Coerenza delle previsioni di spesa per attivita' di accoglienza materiale rispetto ai servizi previsti nel progetto1-3
Coerenza delle previsioni di spesa per attivita' di inserimento socio economico abitativo rispetto la domanda di finanziamento1-6
Totale criterio «Qualita' della proposta progettuale»max 32
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di accoglienza materiale1-6
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Mediazione linguistico-culturale e insegnamento della lingua italiana1-5
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Orientamento e accesso ai servizi del territorio1-5
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di formazione e riqualificazione professionale1-5
Servizi e attivita' integrata di accoglienzRispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo1-5
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo1-5
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale1-5
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Orientamento e accompagnamento legale1-5
Rispondenza della proposta alle linee guida e agli obiettivi del Siproimi in tema di Tutela psico-socio-sanitaria1-5
Totale criterio «Organizzazione delle attivita' progettuali»max 46
Previsione di modalita' di organizzazione del lavoro per la programmazione e l'attuazione delle attivita' e dei servizi di accoglienza integrata1-5
Organizzazione e gestione del lavoroAdozione di procedure per le attivita' di monitoraggio, gestione e controllo delle attivita' e dei servizi di accoglienza integrata1-6
Esperienza e completezza dell'equipe multidisciplinare1-6
Modalita' organizzative, coordinamento, gestione dell'equipe multidisciplinare, nonche' verifica e monitoraggio del lavoro svolto1-5
Totale criterio «Equipe multidisciplinare»max 22
Punteggio massimo totalemax 100

Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato almeno 55 punti, sulla base dei criteri di cui al comma 1  .

 
  2.  La Commissione in sede di valutazione delle istanze presentate ai sensi degli articoli degli articoli 7, 8 e 9 puo' disporre riduzioni della capacita' ricettiva indicata nella istanza di finanziamento in base alle caratteristiche del territorio di riferimento e all'impianto complessivo dei servizi di accoglienza previsti. Puo' altresi', chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e integrazioni documentali. Le risposte sono inserite nella piattaforma FN Asilo con le stesse modalita' seguite per la presentazione dell'istanza.
 
  3.  La Commissione puo' chiedere rimodulazioni del progetto e del relativo piano finanziario.
 
 
  Art. 14. 

Ammissione al finanziamento delle nuove domande e predisposizione delle graduatorie

 
  1.  La Commissione, al termine dell'esame delle domande presentate ai sensi dell' art. 7  ed assegnati i rispettivi punteggi, predispone per ciascuna tipologia di accoglienza di cui al all'art. 7, comma 3, la graduatoria con l'esito della valutazione.
 
  2.  I progetti sono ammessi a finanziamento sulla base delle esigenze di accoglienza, secondo l'ordine di graduatoria della rispettiva tipologia di accoglienza. A parita' di punteggio si tiene prioritariamente conto delle domande che riguardano territori regionali con minor numero di posti finanziati nell'ambito del Siproimi e, in via subordinata, dell'ordine cronologico di presentazione.
 
  3.  I progetti valutati favorevolmente dalla Commissione e non finanziati rimangono nelle graduatorie per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono.
 
  4.  L'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della Commissione non comporta l'automatica ammissibilita' delle spese in esso contenute, che potranno essere esaustivamente valutate solo attraverso il controllo della documentazione giustificativa presentata in sede di rendicontazione.
 
 
  Art. 15. 

Esame delle domande di prosecuzione

 
  1.  Ai fini della valutazione delle domande di prosecuzione dei servizi di accoglienza presentate dagli enti locali ai sensi dell' art. 8  , la Commissione verifica la documentazione prodotta, l'adeguatezza del piano finanziario preventivo e la rispondenza con quanto previsto dalle presenti Linee guida.
 
  2.  In caso di riduzione delle risorse del FNPSA o di mutate esigenze di accoglienza la Commissione procede alla riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti, fatte salve particolari necessita' in relazione a determinate tipologie di beneficiari , di cui all'art. 7, comma 3.
 
  3.  La Commissione predispone, per ciascuna tipologia di accoglienza di cui all'art. 7, comma 3, un elenco dei progetti con l'esito della valutazione. I progetti ammessi indicano il numero dei posti da finanziare e l'importo previsto, ai fini dell'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
 
  4.  In caso di mancata ammissione al finanziamento della prosecuzione, la Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, provvede al trasferimento delle persone ancora in accoglienza.
 
  5.  Nelle more della valutazione della Commissione, gli enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone gia' prese in carico.
 
 
  Art. 16. 

Esame delle domande di ampliamento della capacita' ricettiva

 
  1.  Le domande di ampliamento della capacita' di accoglienza presentate ai sensi dell' art. 9  sono valutate dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma di cui all' art. 6, comma 2  .
 
  2.  Ai fini della valutazione la Commissione, acquisita la documentazione prodotta, ne verifica la completezza e la conformita' alle presenti Linee guida, tenuto conto delle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili.
 
  3.  In caso di accoglimento della domanda di ampliamento della capacita' di accoglienza di cui al comma 1  , il finanziamento e' concesso sino alla scadenza del progetto in corso di esecuzione.
 
 
  Art. 17. 

Cause di inammissibilita'

 
  1.  Sono inammissibili le domande di finanziamento:
   a) presentate oltre la scadenza del termine previsto;
   b) prive di firma digitale o sottoscritte da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato;
   c) presentate con modalita' differenti da quelle indicate dagli articoli 7, 8 e 9 o redatte su formulari non conformi all'apposita modulistica rinvenibile nella piattaforma FN Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it);
   d) presentate da un ente locale destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento ai sensi degli articoli 45 e 46, ovvero ha espressamente rinunciato al finanziamento, se non ha ancora perfezionato i relativi adempimenti gestionali, amministrativi e contabili;
   e)  presentate da soggetti, in forma singola o associata, diversi da quelli indicati dall' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  ;
   f) presentate da un ente locale per la medesima tipologia di accoglienza.
 
  2.  Nel caso previsto dal comma 1, lettera f)  , prima di procedere alla dichiarazione di inammissibilita' la Commissione invita l'ente locale a individuare, entro un congruo termine, il progetto che intende confermare per il finanziamento. Decorso il termine assegnato, in mancanza di comunicazioni dell'ente locale, la Commissione dichiara l'inammissibilita' dei progetti presentati.
 
 
  Art. 18. 

Cause di esclusione

 
  1.  Sono escluse dall'ammissione al finanziamento le domande rispetto alle quali l'ente locale:
   a) non ha prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini e con le modalita' dalla stessa indicati;
   b) ha espressamente rinunciato alla domanda di finanziamento, nelle more dell'esame della Commissione di valutazione;
   c) non prevede i servizi di accoglienza indicati dalle presenti Linee guida, ovvero prevede tipologie di destinatari diverse da quelle indicate dall'art. 1 del decreto.
 
 

 
Capo IV 

Strutture di accoglienza

 
  Art. 19. 

Requisiti delle strutture

 
  1.  Le strutture utilizzate per l'accoglienza devono avere i seguenti requisiti:
   a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
   b) immediatamente e pienamente fruibili;
   c) ubicate nel territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purche' limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
   d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonche' in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
   e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
   f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacita' abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
   g)  in caso di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308  , recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell' art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328  »;
   h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
   i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
   j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
   k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
   l) destinate esclusivamente a progetti Siproimi, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema e' assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilita'.
 
  2.  Nei progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati i posti da riservare ai neomaggiorenni non devono essere superiori alla meta' di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di eta' superiore ai quattordici anni.
 
 
  Art. 20. 

Attivazione delle strutture e dei servizi di accoglienza

 
  1.  L'attivazione delle strutture di accoglienza e' comunicata alla Direzione centrale. La comunicazione e' effettuata dal responsabile di progetto attraverso la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale, per ciascun immobile, dell'apposita dichiarazione presente nella piattaforma FNAsilo.
 
 
  Art. 21. 

Sostituzione delle strutture di accoglienza

 
  1.  La sostituzione delle strutture di accoglienza, indicate in sede di proposta progettuale o attivate ai sensi dell'art. 20, deve essere debitamente motivata e formulata con le modalita' di cui al medesimo art. 20, utilizzando l'apposita modulistica presente sulla piattaforma FNAsilo.
 
 
  Art. 22. 

Trasferimento dei beneficiari e variazione capacita' di accoglienza

 
  1.  Le variazioni del numero di ospiti tra strutture attive nel medesimo progetto sono comunicate con le modalita' di cui all'art. 20.
 
  2.  Non e' ammessa la riduzione del numero dei posti di una struttura gia' attivata e la corrispondente attivazione di un nuovo immobile, se non previa autorizzazione nei casi adeguatamente motivati in relazione a specifiche esigenze dei beneficiari, ovvero per cause di forza maggiore. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Direzione centrale, sulla base dell'istruttoria del Servizio centrale, ed e' caricata tempestivamente sulla piattaforma FNAsilo.
 
 
  Art. 23. 

Costi strutture

 
  1.  I costi di locazione delle strutture sono determinati in conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera k).
 
  2.  Non sono riconosciuti i costi sostenuti per l'utilizzo di strutture non inserite sulla piattaforma informatica FNAsilo con le modalita' di cui all'art. 20, ovvero per l'utilizzo di strutture non conformi alle dichiarazioni rese attestanti la sussistenza dei requisiti previsti.
 
  3.  In caso di variazione delle strutture, nel periodo di sovrapposizione per la realizzazione delle attivita' di trasferimento dei beneficiari da un immobile ad un altro, i costi di locazione e delle utenze sostenuti dall'ente locale per entrambe le strutture sono riconosciuti sino ad un massimo di quindici giorni. I termini di cui al precedente periodo decorrono la data di inserimento sulla piattaforma FNAsilo della nuova struttura individuata.
 
  4.  I costi di manutenzione straordinaria sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui l'immobile sia di proprieta' dell'ente locale o nel caso di immobili confiscati alla criminalita' organizzata assegnati agli enti locali per finalita' istituzionali, nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo del progetto a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento. Sono inammissibili i costi previsti dall'art. 29.
 
  5.  In caso di mancata attivazione della struttura non sono riconosciuti i costi di adeguamento o di manutenzione sostenuti.
 
  6.  I costi relativi ad immobili con capacita' superiore alla porzione immobiliare destinata all'accoglienza sono riconosciuti in proporzione alle spese complessive dell'intera struttura.
 
 

 
Capo V 

Disposizioni di carattere finanziario

 
  Art. 24. 

Modalita' di assegnazione del finanziamento

 
  1.  Con decreto del Ministro dell'interno sono ammessi al finanziamento i progetti presentati dagli enti locali approvati dalla Commissione di valutazione ai sensi degli articoli 14, 15, 16.
 
 
  Art. 25. 

Riduzione del finanziamento

 
  1.  In caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA, la Direzione centrale puo' disporre la riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso, fatte salve particolari necessita' in relazione a determinate tipologie di beneficiari di cui all'art. 7, comma 3, con le modalita' di cui all'art. 12, comma 5. Con decreto del Ministro dell'interno si procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento accordato.
 
 
  Art. 26. 

Riduzione dei posti di accoglienza

 
  1.  La richiesta di riduzione dei posti finanziati puo' essere presentata dall'ente locale in qualsiasi momento alla Direzione centrale, attraverso la piattaforma FN Asilo, mantenendo l'impianto complessivo dei servizi di accoglienza indicati nella proposta progettuale approvata dalla Commissione e la qualita' degli stessi.
 
  2.  L'ente locale e' tenuto a:
   a) indicare il numero di posti da ridurre;
   b) indicare se si tratta di posti non attivi; in caso contrario, fornire l'elenco delle strutture dismesse, ovvero la diversa organizzazione logistica degli alloggi motivando tale richiesta;
   c) presentare il piano finanziario preventivo rimodulato con le modalita' di cui all'art. 12.
 
  3.  La Direzione centrale, previa istruttoria del Servizio centrale, autorizza la variazione e ridetermina le risorse assegnate.
 
 
  Art. 27. 

Sospensione delle attivita' e dei servizi

 
  1.  Qualora l'ente locale, per motivi oggettivi indipendenti dalla propria volonta' e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, ovvero per cause di forza maggiore, e' impossibilitato a garantire la continuita' delle attivita' e dei servizi di accoglienza finanziati ed e' interessato alla loro prosecuzione, presenta richiesta di sospensione temporanea delle attivita' alla Direzione centrale, adeguatamente motivata, indicandone la durata comunque non superiore a sei mesi.
 
  2.  La Direzione centrale, sentito il Servizio centrale, autorizza la sospensione sino ad un massimo di sei mesi. L'ente locale fornisce tempestivamente al Servizio centrale le informazioni necessarie al trasferimento dei beneficiari.
 
  3.  In caso di sospensione, il finanziamento riconosciuto all'ente locale e' ridotto in proporzione al periodo di attivita' svolta. In sede di rendicontazione delle spese, sono riconosciuti i costi riparametrati alle mensilita' di effettivo svolgimento dell'attivita' e di erogazione dei servizi di accoglienza, nonche' le spese sostenute sino al trasferimento dell'ultimo beneficiario dal progetto in regime di sospensione.
 
  4.  La sospensione non autorizzata delle attivita' e la mancata riattivazione dei servizi al termine del periodo di sospensione, comportano la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera h).
 
 
  Art. 28. 

Erogazione dei finanziamenti

 
  1.  Il finanziamento e' corrisposto annualmente, con le modalita' indicate nel presente articolo.
 
  2.  L'importo ammesso a finanziamento e' erogato secondo le seguenti soluzioni e tempistiche:
   a) un anticipo pari al 50% dell'importo annuale finanziato, a seguito di presentazione della Comunicazione inizio attivita' (CIA) da parte dell'ente locale, previa attivazione di almeno il 20% dei posti del progetto approvato;
   b)  un pagamento intermedio fino ad un massimo del 30% dell'importo annuale di finanziamento, da corrispondere a seguito della rendicontazione delle somme erogate ai sensi della lettera a)  , riconosciute ammissibili dal revisore contabile di cui all'art. 31 a seguito dei controlli sul rendiconto semestrale. Eventuali quote rendicontate eccedenti sono riconosciute in sede di saldo finale. L'erogazione avviene entro sessanta giorni dalla rendicontazione intermedia;
   c) saldo fino a concorrenza dell'importo finanziato dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31 sul rendiconto finale. L'erogazione avviene, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.
 
  3.  Le modalita' di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) sono derogate in caso di chiusura del bilancio dello Stato. I pagamenti sono rispettivamente effettuati nel nuovo esercizio finanziario.
 
 
  Art. 29. 

Costi inammissibili

 
  1.  Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili ne' quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.
 
  2.  Non sono ammissibili i costi dichiarati dall'ente locale titolare del finanziamento ed eventuale ente attuatore a valere su altre risorse nazionali o europee (doppia imputazione).
 
  3.  Non sono ammissibili i contributi in natura o le valorizzazioni di beni di proprieta' dell'ente locale o dell'ente attuatore.
 
  4.  Non e' ammesso il rimborso di eventuali costi sostenuti in caso di mancata attivazione dei servizi finanziati.
 
 
  Art. 30. 

Presentazione del rendiconto

 
  1.  Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale e' presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e al termine del periodo finanziato, con le modalita' indicate nel Manuale unico di rendicontazione.
 
  2.  La mancata rendicontazione delle spese sostenute nei termini previsti e con le modalita' di cui all'art. 31 non consente l'erogazione degli ulteriori importi finanziati e comporta la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera d), previa diffida della Direzione centrale ad adempiere entro sessanta giorni dalla richiesta.
 
  3.  Nel caso in cui il progetto finanziato si concluda prima della scadenza del periodo di finanziamento, il rendiconto e' presentato entro sessanta giorni dal trasferimento dell'ultimo beneficiario.
 
  4.  Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo o rimodulato redatto per ogni tipologia di accoglienza secondo quanto previsto dall'art. 12. L'ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno dieci anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.
 
  5.  L'ente locale inserisce nella banca dati Siproimi la rendicontazione delle spese, corredata dalla certificazione della spesa, rilasciata dal revisore contabile indipendente di cui all'art. 31.
 
 
  Art. 31. 

Revisore contabile indipendente

 
  1.  L'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilita' delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione. Gli esiti dell'attivita' di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 30.
 
  2.  L'incarico di revisione puo' essere affidato a:
   a) professionisti (revisori contabili iscritti al registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze o revisori dei conti degli enti locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno);
   b) societa' di servizi o di revisione contabile. In questo caso e' necessario che il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della societa' di servizi o di revisione.
 
  3.  L'atto di conferimento dell'incarico al revisore indipendente deve specificare le attivita' di revisione affidate ai sensi del presente articolo.
 
 
  Art. 32. 

Economie e restituzione di somme erogate

 
  1.  Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del progetto non sono automaticamente acquisite all'ente locale assegnatario.
 
  2.  Le economie di cui al comma 1  sono portate in compensazione, per le medesime finalita' indicate nella domanda di finanziamento, al termine di ciascun anno del periodo finanziato, previa autorizzazione della Direzione centrale, ovvero sono restituite secondo le modalita' indicate dalla medesima Direzione.
 
  3.  La mancata restituzione di somme all'erario, dovute a seguito di rendicontazioni afferenti a precedenti annualita', comporta la compensazione con i finanziamenti ancora da erogare all'ente locale anche per progetti relativi a diverse tipologie di accoglienza.
 
 

 
Capo VI 

Gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata

 
  Art. 33. 

Responsabile di progetto

 
  1.  In sede di proposta progettuale l'ente locale indica il responsabile di progetto, inserendone il riferimento sulla piattaforma FNAsilo. In caso di sostituzione il nuovo responsabile aggiorna tempestivamente e con le medesime modalita' i riferimenti nominativi di contatto.
 
 
  Art. 34. 

Servizi minimi da garantire

 
  1.  L'Ente locale garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalita' adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza , tenendo conto di vulnerabilita' o di esigenze particolari anche di natura psico-socio-sanitari, predisponendo modalita' organizzative e funzionali alle diverse specificita'.
 
  2.  I servizi minimi di cui all' art. 4, comma 1  , sono espletati con le seguenti modalita':
   a) Accoglienza materiale - Gli enti locali sono tenuti a: garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money; fornire il materiale scolastico per i minori;
   b) Mediazione linguistico-culturale - Il servizio di mediazione linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
   c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire le procedure di iscrizione anagrafica secondo quanto dispone la normativa vigente; orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell'accesso e nella fruibilita' dei servizi erogati, cosi' come previsto dal Manuale operativo; garantire l'accesso e la fruibilita' del diritto alla salute;
   d) Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori - Gli enti locali sono tenuti a: garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza; favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria; garantire l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
   e) Formazione e riqualificazione professionale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.); facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;
   f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego; facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
   g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
   h) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunita' cittadina; promuovere e sostenere la realizzazione di attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari; costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati; promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
   i) Orientamento e accompagnamento legale - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a: per i MSNA richiedenti asilo garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e le dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e garantire il supporto per la regolarizzazione degli stessi nell'ipotesi in cui formalizzino la richiesta di protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario; garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario; garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico;
   l) Tutela psico-socio-sanitaria - Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:
   garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
   nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati garantire i servizi psico-socio-educativi;
   garantire l'accompagnamento al Servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
   garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
   garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attivita' socio-assistenziali;
   garantire la flessibilita' degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilita' durante il percorso di accoglienza; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonche' dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
   costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessitino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attivita' dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:
   attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
   programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali la' dove la situazione clinica lo richieda;
   garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
   prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimita' e accesso ai servizi specialistici e strutturati. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, l'ente locale attiva programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.
 
 
  Art. 35. 

Attivita' e servizi specifici aggiuntivi in favore di minori stranieri non accompagnati

 
  1.  Fermi restando i servizi minimi indicati all'art. 34 e in applicazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47  , i progetti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere:
   a) attivita' di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;
   b)  servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'eta' adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell' art. 13 della legge n. 47/2017  . Sono altresi' previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;
   c) attivita' che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la piu' stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
   d)  servizi dedicati a minori con particolari fragilita' quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessita' di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilita' psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall' art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  . Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilita', sono attivate le misure specialistiche piu' idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.
 
 
  Art. 36. 

Equipe multidisciplinare

 
  1.  Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti a:
   a) garantire un equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'equipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
   b) garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
   c) garantire adeguate modalita' organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attivita' di programmazione e coordinamento;
   d) nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilita' o di accoglienza di minori prevedere all'interno dell'equipe figure con esperienza e professionalita' adeguate;
   e) monitorare il corretto svolgimento delle mansioni del personale impiegato nell'ambito degli interventi Siproimi.
 
 
  Art. 37. 

Popolamento e aggiornamento della banca dati Siproimi

 
  1.  Il responsabile di progetto aggiorna la banca dati Siproimi e assicura l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti.
 
  2.  Il responsabile di progetto puo' delegare uno o piu' soggetti i, anche dipendenti dell'ente attuatore, ad operare sulle diverse sezioni della banca dati, fatto salvo quanto previsto al comma 3  e inserisce le designazioni nella apposita sezione della piattaforma FNAsilo. Al responsabile di progetto e agli operatori sono rilasciate da parte del Servizio centrale le credenziali di accesso.
 
  3.  Il responsabile di progetto inserisce nella banca dati:
   a) la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonche' delle variazioni di cui all'articolo, 22 generata dalla piattaforma FNAsilo;
   b) la rendicontazione delle spese progettuali;
   c) gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.
 
  4.  Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono:
   a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
   b) inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonche' i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
   c) inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.
 
  5.  Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti ad aderire al sistema informatico gestito dal Servizio centrale assicurando la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ai collegamenti.
 
 
  Art. 38. 

Durata dell'accoglienza

 
  1.  L'accoglienza nel Siproimi ha la durata di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, debitamente motivate, nei casi previsti dall'art. 39.
 
  2.  I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.
 
  3.  Per i minori stranieri non accompagnati e' previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore eta' o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell' art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47  .
 
  4.  L'accoglienza del neo maggiorenne e' assicurata all'interno di strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto territoriale Siproimi per adulti piu' prossimo.
 
  5.  Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi di uscita dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attivita' e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualita', anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.
 
 
  Art. 39. 

Proroghe dell'accoglienza

 
  1.  Il periodo di accoglienza puo' essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale , per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonche' per le categorie vulnerabili di cui all' art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  , e successive modificazioni.
 
  2.  Il periodo di accoglienza di cui al comma 1  puo', con le medesime modalita', essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico.
 
  3.  Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle categorie vulnerabili di cui al comma 1  , la richiesta di proroga deve contenere l'esplicita indicazione della vulnerabilita', corredata dalla pertinente documentazione o dalla relazione sociale di accompagnamento.
 
  4.  In assenza di autorizzazione alla proroga da parte della Direzione centrale, non sono riconosciute spese per la prosecuzione dell'accoglienza.
 
 
  Art. 40. 

Revoca dell'accoglienza 1 L'accoglienza nel Siproimi puo' essere revocata nei seguenti casi: a) violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti; b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario nella struttura individuata dal Servizio centrale; c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre le 72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale; d) applicazione nei confronti del beneficiario della misura della custodia cautelare in carcere. 2. La revoca delle misure di accoglienza e' disposta con provvedimento adottato dall'ente locale, da comunicare tempestivamente al Servizio centrale.

 
   
 
 
  Art. 41. 

Trasferimenti

 
  1.  La Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi a un altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi e delle competenze presenti sul territorio necessari per garantire la presa in carico specialistica di:
   a) situazioni di grave disagio mentale;
   b) condizioni sanitarie comportanti un'assistenza specialistica;
   c) situazioni di vulnerabilita' che richiedono l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi.
 
  2.  I trasferimenti sono altresi' autorizzati nei casi in cui:
   a) all'ente locale venga accordata la sospensione temporanea dei servizi di accoglienza, secondo quanto previsto dall'art. 27;
   b) l'ente locale e' destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento, ovvero ha rinunciato al finanziamento.
 
  3.  Nei casi indicati ai commi 1 e 2 l'ente locale e' tenuto a fornire tempestivamente al Servizio centrale una lista delle persone in accoglienza da trasferire, corredata dalla documentazione necessaria a delinearne il livello di presa in carico dell'interessato.
 
  4.  L'ente locale destinato ad accogliere il beneficiario e' tenuto a predisporre i servizi necessari al trasferimento dei minori stranieri non accompagnati dal luogo di arrivo o di precedente accoglienza alle strutture di destinazione che rientrano nei progetti finanziati. Assicura inoltre ai beneficiari dei programmi di reinsediamento e di ingresso protetto i servizi di trasferimento dal luogo di arrivo nel territorio nazionale alle strutture di destinazione rientranti nei progetti finanziati.
 
 
  Art. 42. 

Monitoraggio del Servizio centrale

 
  1.  Il Servizio centrale provvede al monitoraggio sull'attuazione dei progetti di accoglienza realizzati dagli enti locali ai sensi delle presenti Linee guida.
 
  2.  Il monitoraggio e' diretto a verificare l'andamento del sistema di accoglienza e i livelli delle attivita' poste in essere in attuazione dei progetti finanziati, anche al fine di individuare misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale e delle presenti Linee guida.
 
  3.  Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasmessi agli enti locali e, in caso di riscontro di criticita', alla Direzione centrale, che li acquisisce ai fini delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.
 
  4.  Ai fini delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 gli enti locali sono tenuti a presentare al Servizio centrale:
   a) una relazione annuale sull'attivita' di gestione;
   b) schede semestrali e annuali di monitoraggio.
 
  5.  La relazione annuale e le schede semestrali di cui al comma 4  sono presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del rispettivo periodo di riferimento.
 
 
  Art. 43. 

Ulteriori adempimenti

 
  1.  Gli enti locali sono tenuti a conformarsi alla normativa in materia di privacy, applicando le dovute modalita' e misure di sicurezza nell'ambito delle attivita' e dei servizi erogati.
 
  2.  Gli enti locali sono tenuti a rispettare gli obblighi di trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' previsti dalla normativa in materia.
 
 

 
Capo VII 

Decadenza e revoca del finanziamento

 
  Art. 44. 

Autorita' competente

 
  1.  I provvedimenti previsti dal presente capo sono adottati dal direttore centrale nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modificazioni.
 
 
  Art. 45. 

Decadenza dal finanziamento

 
  1.  La decadenza dal finanziamento e' dichiarata nei seguenti casi:
   a) mancato avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente attuatore del progetto ammesso a finanziamento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, nel caso in cui l'ente locale si avvale di uno o piu' enti attuatori;
   b) mancato avvio delle attivita' e dei servizi entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento;
   c) annullamento d'ufficio o giurisdizionale degli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente attuatore, in assenza dell'avvio di nuova procedura nei successivi sessanta giorni. L'ente locale comunica l'avvio della nuova procedura, inserendo contestualmente i dati sulla piattaforma FNAsilo;
   d) rinuncia dell'ente locale al progetto ammesso al finanziamento.
 
 
  Art. 46. 

Revoca del finanziamento

 
  1.  Costituiscono cause di revoca del finanziamento:
   a) gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza;
   b) gravi violazioni nelle procedure di affidamento agli enti attuatori dei servizi finanziati, accertate con sentenza passata in giudicato, ovvero all'esito delle procedure di controllo;
   c) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari;
   d) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere di cui agli articoli 30 e 47.
 
  2.  In caso di attivazione parziale di posti entro diciotto mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, si procede alla revoca parziale del finanziamento, da calcolare sulla base del costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero dei posti non attivati.
 
  3.  La comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, effettuata ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , comporta la sospensione del finanziamento fino alla conclusione del medesimo procedimento.
 
  4.  L'eventuale importo da restituire e' versato dall'ente locale, con le modalita' previste nel provvedimento di revoca.
 
 
  Art. 47. 

Irregolarita' sanabili e diffida ad adempiere

 
  1.  La Direzione centrale invia all'ente locale un avviso, assegnando un congruo termine per sanare le seguenti irregolarita' nella gestione dei servizi, riscontrate in sede di controllo di cui all'art. 5 del decreto:
   a) mancata corrispondenza nell'esecuzione dei servizi prestati rispetto alle previsioni del progetto approvato e delle Linee guida;
   b) mancato inserimento e mancato aggiornamento di dati sulla banca dati Siproimi e sulla piattaforma FNAsilo;
   c) mancata autorizzazione o comunicazione sulla variazione delle strutture di cui agli articoli 20, 21 e 22, comma 2;
   d) omessa presentazione al Servizio centrale, nei termini previsti, delle relazioni annuali e delle schede semestrali di cui all'art. 42, comma 4, delle Linee guida;
   e) mancata rispondenza delle strutture di accoglienza ai requisiti previsti dall'art. 19;
   f) mancata nomina del revisore contabile indipendente;
   g) erogazione dei servizi in favore di soggetti diversi da quelli ammessi all'accoglienza nel Siproimi;
   h) sospensione delle attivita' finanziate non autorizzata ai sensi dell'art. 27 o mancata riattivazione dei servizi sospesi nei termini indicati dal provvedimento di sospensione.
 
  2.  In caso di inottemperanza entro i termini dell'avviso di cui comma 1  , la Direzione centrale diffida l'ente locale a sanare le situazioni rilevate. in caso di perdurante inottemperanza, il direttore centrale dispone la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 46.
 
 
  Art. 48. 

Disposizioni transitorie e finali

 
  1.  Fino all'attivazione delle connesse funzioni della piattaforma FNAsilo, la Direzione centrale individua le modalita' di invio delle domande e della relativa documentazione mediante apposito avviso nella home page della medesima piattaforma.
 
  2.  Fino all'attivazione in piattaforma delle funzioni connesse all'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 28, il finanziamento e' disposto annualmente con l'erogazione di tre tranches di pagamento, corrisposte in relazione ai posti attivi, secondo le seguenti modalita':
   a) prima tranche pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 31 marzo;
   b) seconda tranche, pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 31 luglio;
   c) terza tranche, pari al 34% del finanziamento erogato assegnato il 30 novembre.
 
  3.  L'erogazione della prima tranche di pagamento della prima annualita' del triennio finanziato, in corrispondenza ai posti attivati, e' subordinata all'invio della CIA, tramite la Piattaforma FNAsilo, secondo le seguenti modalita':
   a) in caso di invio della CIA entro il 31 gennaio, la prima tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il 31 marzo; la seconda tranche, pari al 33%, e' corrisposta entro il 31 luglio; la terza tranche, pari al 34%, e' corrisposta entro il 30 novembre;
   b) in caso di invio della CIA entro il 31 maggio sono corrisposte due tranche di pagamento, pari al 33% del finanziamento assegnato, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 30 novembre;
   c) in caso di invio della CIA entro il 30 settembre e' corrisposta una sola tranche di pagamento pari al 33% del finanziamento assegnato entro il 30 novembre.
 
  4.  Ai fini di eventuali conguagli la rendicontazione delle spese, certificata dal revisore indipendente, deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla erogazione. In caso di mancata rendicontazione si applicano le norma di cui all'art. 30, comma 2.
 
  5.  La Direzione centrale provvede all'aggiornamento del Manuale di utilizzo della piattaforma, di cui all'art. 2, lettera n). Il Servizio centrale, sentita la Direzione centrale, provvede all'aggiornamento dei Manuali di cui all' art. 2, comma 1  , lettere l) e m).
 
 

 
 
- Allegato B   -