Regione Toscana
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MINISTERO DELL'INTERNO  
DECRETO 23 dicembre 2015
  Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica.  
  Pubblicato in GU, n. 302 del 30/12/2015
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.interno:decreto:2015-12-23;da assegnare

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l' art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559  e in particolare l'art.2, comma 8;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43  ;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437  ;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002, istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194  , recante "modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente";

Visto l' art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  , recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125  che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza;

Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015  , che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998  , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 , attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317  , modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427  ;

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91  , recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";

Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 marzo 2008;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , e successive modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559  e successive modificazioni e integrazioni";

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;

Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17 dicembre 2015;

Decreta:


   
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Ai sensi del presente decreto si intende per:
   a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all'articolo 62 del CAD;
   b) "Autenticazione in rete": l'identificazione informatica tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
   c) "CA Autenticazione": la struttura di Certification Authority del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
   d)  "CAD": il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modifiche;
   e)  "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale del cartellino cartaceo di cui all' articolo 290 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  ;
   f)  "Centro Nazionale Trapianti": il Centro nazionale per i trapianti istituito dall' articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91  , e successive modificazioni;
   g) "Certificato di Autenticazione": il certificato digitale rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione in rete;
   h) "CIE": il documento d'identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica";
   i) "CNSD": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali;
   j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
   k) "Dati di identificazione": i dati memorizzati sul microprocessore ai fini della verifica dell'identita';
   l) "Elementi biometrici primari": l'immagine del volto del titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B;
   m)  "Elementi biometrici secondari": l'immagine delle impronte digitali del titolare della CIE ai sensi dell' art.3 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773  , secondo quanto indicato nell'allegato B;
   n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure - PKI), delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entita' e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
   o) "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
   p) "PIN": il codice segreto personale necessario alla fruizione dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete;
   q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
   r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
   s) "Postazione": l'apparato hardware e software dedicato all'acquisizione dei dati previsti;
   t) "PUK": la chiave personale non modificabile di sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;
   u) "RIPA": la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni;
   v)  "Sistema Informativo dei Trapianti" o "SIT", il sistema istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base all' articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91  , che consente la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta' in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;
   w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD;
   x) "SSCE": il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.
 
 
  Art. 2 

Oggetto

 
  1.  Il presente decreto definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando, altresi', le modalita' tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE.
 
 
  Art. 3 

Caratteristiche della CIE

 
  1.  La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di cui all'allegato A. Tale modello e' aggiornato con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
 
  2.  Il supporto fisico della CIE e' realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori, integrato con un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari e secondari, nonche' per l'autenticazione in rete, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B che sono aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
 
  3.  Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticita' della CIE e l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione.
 
 
  Art. 4 

Presentazione della richiesta della CIE La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , o presso il Consolato se cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR

 
  1.  residente all'estero, in caso di:
   a) primo rilascio;
   b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identita' in corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia;
   c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in corso di validita', previa verifica del relativo stato da parte dell'Ufficiale di anagrafe;
   d) scadenza della carta d'identita'.
 
  2.  Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) puo' prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale.
 
  3.  Il Comune o il Consolato, verificata l'identita' del richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato nell'allegato B.
 
 
  Art. 5 

Acquisizione dei dati del richiedente la CIE

 
  1.  Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
   a) elementi biometrici primari;
   b) elementi biometrici secondari;
   c) firma autografa nei casi previsti;
   d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
   e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego di organi e/o di tessuti;
   f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
 
  2.  Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al comma 1  , il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.
 
 
  Art. 6 

Consegna della CIE

 
  1.  La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato all'atto dell'acquisizione dei dati del richiedente. Per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti in ANPR la consegna della CIE avverra' secondo le modalita' stabilite dall' art. 17  del presente decreto.
 
 
  Art. 7 

Interdizione dell'operativita' della CIE

 
  1.  In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.
 
 
  Art. 8 

Cartellino elettronico

 
  1.  Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della CIE.
 
  2.  Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD.
 
 
  Art. 9 

Soggetti coinvolti

 
  1.  Le funzioni per lo svolgimento delle attivita' di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.
 
  2.  E' istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE, preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi del progetto.
 
 
  Art. 10 

Funzioni del Ministero dell'interno

 
  1.  Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il corretto espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del presente decreto mettendo a disposizione, avendone la responsabilita', l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che comprende:
   a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
   b) il sistema finalizzato a garantire l'integrita' e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ("sistema di sicurezza del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della CIE secondo quanto indicato nell'allegato B, paragrafo 6, in sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto del 2005;
   c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
   d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine tramite il collegamento con l'ANPR;
   e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al CP-CIE;
   f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
   g) il CIEonline;
   h) il Portale;
   i) la banca dati della CIE.
 
 
  Art. 11 

Funzioni dei Comuni e dei Consolati

 
  1.  I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all' articolo 5  , attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui all' art.12, comma 4  , e richiedono la produzione della CIE al Ministero dell'interno, tramite il CNSD.
 
  2.  Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui all' art.13  .
 
 
  Art. 12 

Funzioni di IPZS

 
  1.  IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e l'infrastruttura, di cui all' articolo 2  , descritta nell'allegato B, assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione operativa.
 
  2.  Per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e supporto tecnico.
 
  3.  IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto previsto all' articolo 10  .
 
  4.  IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico necessario al corretto espletamento delle attivita' connesse al rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
 
  5.  IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato nell'allegato B.
 
  6.  Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui all' art.13  , nonche' i relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione e di supporto tecnico e informativo.
 
  7.  Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite dal Ministero dell'interno.
 
  8.  IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE secondo quanto previsto dall' articolo 6  e in conformita' a quanto stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003.
 
 
  Art. 13 

Commissione interministeriale permanente della CIE

 
  1.  La Commissione di cui all' articolo 9, comma 2  :
   a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
   b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti;
   c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici, delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali;
   d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei Comuni e dei Consolati;
   e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica ed altre iniziative governative strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
 
  2.  La Commissione e' costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti:
   a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente;
   b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un supplente;
   c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
   d) un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
   e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale e un supplente;
   f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente;
   g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
 
  3.  Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L'incarico e' rinnovabile.
 
  4.  Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
 
  5.  Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente articolo i compiti di cui al comma 1  sono svolti dal Gruppo tecnico di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
 
 
  Art. 14 

Piano di graduale rilascio della CIE

 
  1.  I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, emettono la carta d'identita' elettronica ai sensi dell' articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7  , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  , avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle modalita' stabilite dalla Commissione di cui all' articolo 13  .
 
  2.  Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE e' avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita la Commissione di cui all' articolo 13  .
 
 
  Art. 15 

Trattamento dei dati personali

 
  1.  Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della CIE, il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  e successive modifiche.
 
  2.  Il Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni e il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di dati personali di propria competenza.
 
  3.  Il Ministero dell'interno, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi all'utilizzo della CIE per l'accesso ai servizi erogati da altri soggetti.
 
 
  Art. 16 

Donazione di organi e tessuti

 
  1.  Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha facolta' di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
 
  2.  L'indicazione di cui al comma 1  e' trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato B.
 
  3.  Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune.
 
 
  Art. 17 

Emissione della CIE da parte dei Consolati

 
  1.  I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso gli Uffici consolari stessi.
 
  2.  Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e tecniche di dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.
 
 
  Art. 18 

Abrogazioni e norme transitorie

 
  1.  Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2007.
 
  2.  Le carte d'identita' in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria validita' fino alla scadenza.
 
 
  Art. 19 

Clausola di invarianza finanziaria

 
  1.  Le attivita' del presente decreto saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Il presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro dell'interno Alfano

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -