MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2016
Oggetto: Modalità ripartizione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose"
art. 12, comma 2 DL 193/2016
.
Vigente al 04/12/2024
urn:nir:ministero.interno:decreto:2016-12-30;nir-3
VISTA la
Legge 31 dicembre 2009, n. 196
;
VISO il
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
, ed in particolar gli articoli 9, 11 e 14;
VISTO il
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193
, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", pubblicato in GU n. 249 del 24-10-2016, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225
;
VISTO in particolare, l'
art. 12 comma 2 del DL 22 ottobre 2016, n. 193
, che prevede, quale misura urgente a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, l'istituzione di un fondo iscritto nella missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose", autorizzando altresì la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016;
CONSIDERATO che il medesimo articolo 12 comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo ai Comuni interessat, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo medesimo;
CONSIDERATO che al fine di consentire la ripartizione del Fondo di cui all'art. 12 comma 2, occorre individuare i criteri che tengano conto delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9, 11 e 14 del
decreto legislativo 142 del 18 agosto 2015
, nell'anno 2016, aree di sbarco attrezzate (hotspot) e porti di sbarco;
DECRETA
Art. 1.
Criteri di ripartizione del Fondo
1.
In attuazione di quanto previsto dall'
art. 12 comma 2 del DL 22 ottobre 2016, n. 193
, sono definite le modalità di ripartizione del Fondo iscritto nella missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni reloigiose".
2.
A valere sulla disponibilità del Fondo, per l'anno 2016, la dotazione di 100 milioni è ripartita a favore dei Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale secondo i seguenti criteri:
a)
95% del Fondo pari a 95 milioni di euro per i Comuni che accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai sensi degli artt. 9, 11 e 14 del
DLgs. n. 142 del 18 agosto 2015
;
b) 1% del Fondo pari a 1 milione di euro per i Comuni di Lampedusa-Linosa, Pozzallo, Trapani e Taranto che accolgono richiedenti protezione nelle aree attrezzate di sbarco (hotspot) realizzate ai sensi della Roadmap italiana adottata a seguito della Decisione del Consiglio europeo n. 1523 del 14 settembre 2015 e n. 1601 del 22 settembre 2015;
c) 4% del Fondo pari a 4 milioni di euro per i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale in quanto interessati da numerosoi eventi di sbarco.
3.
Per l'erogazione delle risorse si tiene conto dei seguenti criteri:
-
per la quota di cui alla lettera a) sono considerate le presenze dal 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del citato
DL 22 ottobre 2016, n. 193
, nelle strutture ralizzate ai sensi degli artt. 9 e 11 del
D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015
. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante presente.
-
per la quota di cui alla lettera a) è considerato il numero dei posti attivi alla data del 24 ottobre 2016 delle strutture di accoglienza del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'
art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
, considerando i Comuni ove sono collocate le strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante.
- per la quota di cui alla lettera b) per le aree di sbarco attrezzate è presa in considerazione la media delle presenze registrate nel periodo 1 gennaio 2016 - 24 ottobre 2016. il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro a migrante.
- per la quota di cui alla lettera c) il finanziamento erogato è pari a 25 euro a migrante sbarcato quale somma forfettaria dello Stato ai maggiori oneri dei Comuni.
4.
L'accesso da parte dei Comuni alle quote di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma è da intendersi anche cumulativo. L'importo complessivo del finanziamento concesso al Comune non potrà superare il valore del 15% della spesa corrente risultante dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione finanza locale.
5.
Le eventuali economie della quota el Fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 1, sono utilizzate per l'incremento per l'incremento delle presenze registratosi il 24 dicembre 2016 rispetto al dato del 24 ottobre nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del
D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015
, nonchè per l'incremento dei posti attivi registrato nello stesso periodo nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione di richicdenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'
art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
. Il finanziamento è riconosciuto fino ad un massimo di 500 euro.
6.
I finanziamenti concessi in conformità al presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo.
Art. 2
Modalità di erogazione e monitoraggio
1.
Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione eroga le risorse del Fondo ai Comuni interessati sulla base dei dati già disponibili e di quelli attestati dalle Prefetture competenti relativi alle presenze nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
e nelle aree attrezzate di sbarco, nonchè sulla base dei dati relativi ai posti attivi nel sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attestati dal servizio centrale istituito ai sensi dell'
art. 1-sexies, comma 4 del DL 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
.
Art. 3
Disposizioni finali
1.
Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.
Roma, 30 dicembre 2016
Il Ministro dell'Interno Marco Minniti
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pietro Carlo Padoan
ALLEGATI:
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Allegato
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