Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DECRETO REGIONALE 16 maggio 2016, n. 18-R
  Regolamento di attuazione dell' articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13  (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo).  
 
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:regione.toscana:decreto.giunta:2016-05-16;18-r

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione  , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1  ;

Visto l' articolo 42, comma 2, dello Statuto  ;

Vista la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006  ed in particolare l' art. 1, comma 1  , che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all' art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003  ;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'11 maggio 2006;

Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell' articolo 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13  (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);

EMANA

il seguente Regolamento:


   
  Art. 1 

Oggetto

 
  1.  Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, delle aziende sanitarie della Regione Toscana, degli enti, aziende, agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
 
  2.  Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre Regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate.
 
  3.  I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati sensibili e giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, secondo il disposto degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice in materia di protezione dei dati personali).
 
 
  Art. 2 

Disposizioni generali

 
  1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell' articolo 4 del D.Lgs. 196/2003  .
 
  2.  Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
 
 
  Art. 3 

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

 
  1.  I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all' articolo 1  , nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
   a) ALLEGATO A (Schede da A1 a A35 ) Regione Toscana - Giunta regionale; enti, aziende e agenzie regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione Toscana:
   1. Giunta regionale;
   2. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT;
   3. Agenzia regionale di sanità - ARS;
   4. Centro per lo studio e la prevenzione oncologica - CSPO - Istituto scientifico della Regione Toscana;
   5. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Centro;
   6. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Nord Ovest;
   7. Ente per i servizi tecnico amministrativi Area Sud Est;
   8. Istituto Zooprofilattico sperimentale regioni Lazio Toscana;
   9. Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura - ARTEA;
   10. Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale - ARSIA;
   11. Agenzia di promozione economica della Toscana - APET;
   12. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze;
   13. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa;
   14. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena;
   15. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET;
   16. Istituto degli Innocenti di Firenze;
   17. Autorità di bacino di rilievo regionale;
   18. Autorità di bacino di rilievo interregionale;
   19. Consorzi di bonifica interregionali;
   20. Enti parco regionali;
   21. IPAB;
   b) ALLEGATO B (schede da B1 a B41):
   1. Aziende Unità Sanitarie Locali;
   2. Aziende ospedaliere;
   3. Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico;
   4. Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
 
 
  Art. 4 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.
 

Firenze, 16 maggio 2006

MARTINI



ALLEGATI:  
- Allegato A   -

 
- Allegato B   -