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DECRETO LEGISLATIVO 07 Aprile 2003 , n. 85
  Attuazione della direttiva 2001/55/CE  relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.  
  Pubblicato in GU, n. 93 del 22/04/2003
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 22/04/2003
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001  ,sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea incaso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozionedell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevonosfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39  , recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee - legge comunitaria 2001 , che ha delegato ilGoverno a recepire la citata direttiva 2001/55/CE  , ed in particolarel' articolo 1   e l'  allegato I;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvatocon decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successivemodificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  , recante disciplinadell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza delConsiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nellariunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delMinistro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, diconcerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1.  

Finalita'

 
  1.   Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001  del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.
 
 
  Art. 2.  

Definizioni

 
  1.   Ai fini del presente decreto s'intende per:
   a)  "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
   b)   
"   ": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
   c)  "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell' articolo 1 della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
   d)  "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;
   e)  "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell' articolo 1 della Convenzione di Ginevra;
   f)  "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;
   g)  "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;
   h)   " decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001  che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
 
 
  Art. 3.  

Misure di protezione temporanea

 
  1.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell' articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , di seguito denominato: " testo unico ", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all' articolo 12 , le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio , ai sensi dell' articolo 5 della direttiva 2001/55/CE  per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio , una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
 
  2.   La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio .
 
 
  Art. 4.  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

 
  1.   Il decreto di cui all' articolo 3, comma 1  , stabilisce:
   a)  la data di decorrenza della protezione temporanea;
   b)  le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
   c)  la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
   d)   le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b)  , degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;
   e)   le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b)  , del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all' articolo 3, comma 4, del testo unico  ;
   f)  il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
   g)   le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
   h)  gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
   i)   gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio , compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f)  ;
   l)  le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
 
  2.   Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all' articolo 33 del testo unico  .
 
 
  Art. 5.  

Casi di esclusione

 
  1.   Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:
   a)  un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;
   b)  un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica, sono considerate di natura non politica;
   c)  atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.
 
  2.   Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale  , per reati previsti dall' articolo 380 , commi 1 e 2, del codice di procedura penale  , ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
 
  3.   Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalita'.
 
  4.   Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell' articolo 13 del testo unico  .
 
 
  Art. 6.  

Ricongiungimento familiare

 
  1.   Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere richiesto per:
   a)  il coniuge non legalmente separato;
   b)  i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;
   c)  i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
   d)  i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.
 
  2.   I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1  possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
 
  3.   Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.
 
  4.   I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
 
 
  Art. 7.  

Istanze di asilo

 
  1.   L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all' articolo 3, comma 1  , stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.
 
  2.   Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1  , il richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.
 
  3.   Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1  , il decreto di cui all' articolo 3, comma 2  , stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.
 
 
  Art. 8.  

Informazioni

 
  1.   Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
 
  2.   Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all' allegato I .
 
 
  Art. 9.  

Ricorsi

 
  1.   Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell' articolo 6, comma 10, del testo unico  , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell' articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all' articolo 30, comma 6, del testo unico  .
 
  2.   I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.
 
 
  Art. 10.  

Divieto di allontanamento

 
  1.   Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.
 
 
  Art. 11.  

Rimpatri

 
  1.   Con il decreto di cui all' articolo 3, comma 2  , sono stabilite:
   a)  le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;
   b)  le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignita' umana;
   c)  le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;
   d)  le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
 
 
  Art. 12.  

Copertura finanziaria

 
  1.   All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183  .
 
  2.   Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987  .
 
  3.   Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.
 
 
  Art. 13.  

Norme finali

 
  1.   Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico  , e successive modificazioni.
 
  2.   Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 7 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Pisanu, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli