Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1989, n. 416
  Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.  
  Pubblicato in GU, n. 303 del 30/12/1989
  Vigente al 04/12/2024 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di asilo politico e di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, nonchè di regolarizzare tali cittadini e gli apolidi già presenti nel territorio dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:


   
 
[ Art. 1.  ] [1]  
 
 
 
Art. 1 

Rifugiati

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722  , poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.
 
  2.  Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.
 
  3.  Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e' riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
 
 
[ 4.  ] [3]  
 
 
[ 5.  ] [6]  
 
 
[ 6.  ] [9]  
 
 
[ 7.  ] [10]  
 
  8.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversio e del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione di cui al comma 7.
 
  9.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore del lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.
 
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  11.  I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.
[2]  
 
 
 
[ Art. 1-bis.  ] [11]  
 
 
 
[ Art. 1-ter.  ] [12]  
 
 
 
[ Art. 1-quater.  ] [13]  
 
 
 
[ Art. 1-quinquies.  ] [14]  
 
 
 
Art. 1-sexies. 

 

 
[ ... ] [16]  
   
 
[ ... ] [17]  
   
 
Sistema di accoglienza e integrazione[20]  
 

 
 
[ 1.  ] [21]  
 
 
[ 1.  ] [22]  
 
 
1.  Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili,  
 
[ ... ] [24]  
  qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
   
[ a)  ] [25]  
   
a)  protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, dicui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251  ; [26]  
   b)  protezione sociale, di cui all' articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   c)  violenza domestica, di cui all' articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   e)  particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater  
 
,[28]  
  del decreto legislativo n. 286 del 1998 ;
   f)  atti di particolare valore civile, di cui all' articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998  ;
   g)  casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,  
 
del[29]  
  decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132  .
[23]  
 
 
1-bis.  Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei servizi di cui al  
 
[ ... ] [31]  
   
 
comma 1[32]  
  , gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all' articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47   
 
, nonche' i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)[33]  
  . [30]  
 
 
1-ter.  L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica.[34]  
 
 
1-quater.  I titolari di protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si presentano presso la struttura di destinazione individuata dal servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo, secondo la valutazione del prefetto della Provincia di provenienza del beneficiario.[35]  
 
 
[ 2.  ] [36]  
 
 
2.  Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali. [37]  
 
 
2-bis.  Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
   a)  servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale  
 
di cui al comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[39]  
  , tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
   b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
[38]  
 
 
[ 3.  ] [40]  
 
  4.  Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione  
 
[ ... ] [41]  
   
 
dei soggetti di cui al comma 1[42]  
  e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1  . Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
 
  5.  Il servizio centrale di cui al comma 4  provvede a:
   a)  monitorare la presenza sul territorio  
 
[ ... ] [43]  
   
 
dei soggetti di cui al comma 1[44]  
  ;
   b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
   d)  fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1  ;
   e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
 
  6.  Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
[15]  
 
 
 
Art. 1-septies. 

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

 
  1.  Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
   a)  le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui all' articolo 1-sexies  e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
   b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
 
  2.  Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
  4.  Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
[45]  
 
 
 
[ Art. 2.  ] [46]  
 
 
 
[ Art. 2  ] [47]  
 
 
 
[ Art. 3.  ] [48]  
 
 
 
[ Art. 3  ] [49]  
 
 
 
[ Art. 4.  ] [56]  
 
 
 
[ Art. 4  ] [57]  
 
 
 
[ Art. 5.  ] [64]  
 
 
 
[ Art. 5  ] [65]  
 
 
 
[ Art. 6.  ] [66]  
 
 
 
[ Art. 7.  ] [67]  
 
 
 
[ Art. 7  ] [68]  
 
 
 
[ Art. 7-bis.  ] [77]  
 
 
 
[ Art. 8.  ] [78]  
 
 
 
[ Art. 9.  ] [79]  
 
 
 
[ Art. 9  ] [80]  
 
 
 
[ Art. 10.  ] [81]  
 
 
 
[ Art. 10  ] [82]  
 
 
 
[ Art. 11.  ] [83]  
 
 
 
[ Art. 11  ] [84]  
 
 
 
[ Art. 12.  ] [85]  
 
 
 
[ Art. 12  ] [86]  
 
 
 
[ Art. 13.  ] [87]  
 
 
 
[ Art. 13  ] [88]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro per gli affari sociali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39.  In vigore dal 01/03/1990

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, comma1, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. In vigore dal 31/12/1989 al 18/01/2008

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, comma1, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 31/12/1989 al 01/03/2008

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo32, comma1, letteraa, legge 30 luglio 2002, n. 189. In vigore dal 31/12/1989 al 09/09/2002

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo40, comma1, letteraa, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In vigore dal 10/09/2002 al 01/03/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2017

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge 7 aprile 2017, n. 47. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 06/05/2017 al 21/10/2020

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 06/05/2017 al 04/10/2018

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letteraa, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 5 maggio 2023, n. 50. In vigore dal 31/12/1989 al 05/05/2023

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterab, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 31/12/1989 al 19/12/2020

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, letterac, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 5 maggio 2023, n. 50.  In vigore dal 06/05/2023

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 31/12/1989 al 03/12/2018

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[43] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 31/12/1989 al 04/10/2018

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, comma1, letterab, legge 30 luglio 2002, n. 189.  In vigore dal 10/09/2002

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[58] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388. In vigore dal 31/12/1989 al 02/10/1993

[59] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma2, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[63] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma3, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[64] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[66] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 31/12/1989 al 26/03/1998

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[69] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge 30 settembre 1993, n. 388.  In vigore dal 03/10/1993

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[71] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332. In vigore dal 31/12/1989 al 22/08/1995

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma2, legge 8 agosto 1995, n. 332.  In vigore dal 23/08/1995

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.  In vigore dal 15/06/1993

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 15/06/1993 al 26/03/1998

[78] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. In vigore dal 31/12/1989 al 28/02/1990

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 28 febbraio 1990, n. 39. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, letterae, legge 6 marzo 1998, n. 40. In vigore dal 01/03/1990 al 26/03/1998