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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2016
  Delega di funzioni in materia di pari opportunita' e di adozioni internazionali al Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento on. avv. Maria Elena Boschi.  
  Pubblicato in GU, n. 143 del 21/06/2016
  Vigente al 04/12/2024 


 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286  ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303  ;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014  con il quale l'onorevole avv. Maria Elena Boschi e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014  con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014  con il quale al predetto Ministro senza portafoglio sono state delegate le funzioni in materia di riforme costituzionali, rapporti con il Parlamento e attuazione del programma di Governo;

Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata dichiarazione;

Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209  ;

Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000  , recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215  , nonche' la direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parita' di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'articolo 21, nonche' l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, recante «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246  » e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184  , e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012  recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunita', e l'articolo 19, comma 3, ai sensi del quale, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, opera, con autonomia gestionale e funzionale, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2016  con il quale all'on. avv. Enrico Costa sono state delegate funzioni in materia di affari regionali e autonomia nonche' di famiglia, ed in particolare, l'articolo 5, comma 5, ai sensi del quale il predetto Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, ad eccezione dell'Ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2014  , con il quale il Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv. Maria Elena Boschi, in aggiunta a quanto gia' delegato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014  , le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:


   
  Art. 1 

Pari opportunita'

 
  1.  Il Ministro senza portafoglio on. avv. Maria Elena Boschi, di seguito denominato il Ministro, e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione.
 
  2.  In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro e' delegato:
   a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;
   b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita';
   c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere;
   d)  ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  ;
   e)  ad esercitare le funzioni di cui all' articolo 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233  ;
   f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili;
   g) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee;
   h) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
   i) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita' di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   l)  a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; alle mutilazioni genitali femminili e alla violazione dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine; allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24  e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016;
   m) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone disabili, degli anziani e di altri gruppi vulnerabili;
   n) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;
   o)  a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall' articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400  , in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;
   p)  ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251  , recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile , non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell' articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120  ».
 
  3.  Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269  , nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38  .
 
  4.  Il Ministro, di concerto con l'Autorita' delegata per gli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall' articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52  , per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parita', pari opportunita', azioni positive.
 
  5.  Nelle materie oggetto del presente articolo il Ministro e' altresi' delegato:
   a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
   b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
   c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
 
  6.  Nelle materie oggetto del presente articolo, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  .
 
  7.  Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente articolo, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.
 
  8.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita', ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).
 
 
  Art. 2 

Ulteriori disposizioni

 
  1.  Le funzioni di cui all' articolo 1  possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott.ssa Maria Teresa Amici e sen. Luciano Pizzetti.
 
 
  Art. 3 

Adozioni internazionali

 
  1.  Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione di iniziative, anche normative, in materia di adozioni internazionali, e quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione dell' articolo 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476  .
 
  2.  Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, nonche' delle proprie strutture di diretta collaborazione.
 
  3.  A decorrere dalla data del presente decreto, cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2014  , recante delega di funzioni al Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali.
 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
 

Roma, 9 giugno 2016

Il Presidente: Renzi