DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 Maggio 1990 , n. 136
Pubblicato in GU, n. 132 del 08/06/1990
Vigente al 04/12/2024
Il Presidente della Repubblica
visti gli articoli 10 e 87, quinto comma , della costituzione;
vista la
legge 24 luglio 1954, n. 722
, di ratifica della convenzione di ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
vista la
legge 14 febbraio 1970, n. 95
, di ratifica del protocollo di new york del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati;
vista la
legge 15 dicembre 1954, n. 1271
, concernente approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il governo italiano e l'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati, concluso a roma il 2 aprile 1952;
ritenuta la necessità, ai sensi dello
art. 1, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
, di riorganizzare la disciplina del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato;
visto l'
art. 17, comma secondo, della legge 23 agosto 1988, n. 400
;
udito il parere del consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 26 febbraio 1990;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri , adottata nella riunione del 27 aprile 1990 ;
sulla proposta dei ministri degli affari esteri e dell'interno;
emana:
il seguente regolamento:
Art.1.
1.
Ai fini della procedura di cui al presente regolamento, l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'
art. 1, comma quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma quarto dello stesso art. 1 , invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa l'istanza ricevuta. in caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio.
2.
La questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui all' art. 1, comma quarto, del decreto- legge sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'
art. 2
, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura.
Art.2.
1.
La
Commissione nazionale per il diritto di asilo
[2]
per il riconoscimento dello status di rifugiato è nominata con decreto del presidente del consiglio dei ministri , su proposta congiunta dei ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la presidenza del consiglio dei ministri, da un funzionario del ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del ministero dell'interno, di cui uno appartenente al dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del delegato in Italia dell'alto commissario delle nazioni unite per i rifugiati.
2.
Con i criteri di cui al
comma primo
il presidente del consiglio dei ministri può costituire più sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.
3.
Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione .
4.
Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.
5.
Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella commissione e nelle sezioni.
Art.3.
1.
Il richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente da parte della commissione. il richiedente ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e, ove questa non sia conosciuta da almeno un membro della commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua francese o inglese o spagnola. se non conosce le predette lingue e, comunque, quando occorra la commissione nomina un interprete.
2.
La commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al
comma primo
.
3.
La commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento della domanda. la decisione motivata è notificata per iscritto all'interessato.
Art.4.
1.
Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la commissione rilascia apposito certificato.
2.
Il questore rilascia allo straniero in possesso di detto certificato un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.
Art.6.
1.
Le attività relative al riconoscimento dello status di rifugiato esercitate dalla commissione paritetica di eleggibilità, di cui al decreto interministeriale 12 gennaio 1989 , sono prorogate sino all'entrata in funzione della commissione di cui all'
art. 2
.
2.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1990
Cossiga
Andreotti, presidente del consiglio dei ministri
De michelis, ministro degli affari esteri
Gava, ministro dell'interno
Visto, il guardasigilli: Vassalli