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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525
  Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all' art.1,comma secondo,lettera a),della legge18 aprile1962, n.230  , sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.  
  Pubblicato in GU, n. 307 del 26/11/1963
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 11/12/1963
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-10-07;1525

Indice


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L' ART. 87, COMMA QUINTO, DELLA COSTITUZIONE  ;

VISTO L' ART. 1  , COMMI SECONDO, LETTERA A) , E SESTO DELLA LEGGE 18 APRILE 1962  ,

N. 230 , SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO;

UDITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO;

SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE;

DECRETA:


   
  ART.1.   
  1.  È APPROVATO NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO E VISTATO DAL MINISTRO PROPONENTE, L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ AVENTI CARATTERE STAGIONALE PER LE QUALI, AI SENSI DELL' ART. 1 , COMMI SECONDO, LETTERA A)  E SESTO  , DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230 , SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, È CONSENTITO PER IL PERSONALE ASSUNTO TEMPORANEAMENTE L'APPOSIZIONE DEL TERMINE NEI CONTRATTI DI LAVORO.
 

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E FARLO OSSERVARE.
 

SEGNI LEONE - DELLE FAVE

VISTO, IL GUARDASIGILLI: BOSCO

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI,ADDÌ 20 NOVEMBRE 1963 ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO N. 176, FOGLIO N. 54. - VILLA



ALLEGATI:  
- Annesso A   -

 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI, AI SENSI DELL' ART. 1 SECONDO COMMA, LETTERA A), DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230  , È CONSENTITA PER IL PERSONALE ASSUNTO TEMPORANEAMENTE LA APPOSIZIONE DI UN TERMINE NEI CONTRATTI DI LAVORO.

ARTICOLO UNICO

1 . SGUSCIATURA DELLE MANDORLE.

2 . SCUOTITURA, RACCOLTA E SGRANATURA DELLE PIGNE.

3 . RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI SOTTOBOSCO (FUNGHI, TARTUFI, FRAGOLE, LAMPONI, MIRTILLI, ECC.).

4 . RACCOLTA E SPREMITURA DELLE OLIVE.

5 . PRODUZIONE DEL VINO COMUNE (RACCOLTA, TRASPORTO, PIGIATURA DELL'UVA, TORCHIATURA DELLE VINACCE, COTTURA DEL MOSTO, TRAVASAMENTO DEL VINO).

6 . MONDA E TRAPIANTO, TAGLIO E RACCOLTA DEL RISO.

7 . MOTOARATURA, MIETITURA, TREBBIATURA MECCANICA DEI CEREALI E PRESSATURA DEI FORAGGI.

8 . LAVORAZIONE DEL FALASCO.

9 . LAVORAZIONE DEL SOMMACCO.

10 . MACIULLAZIONE E STIGLIATURA DELLA CANAPA.

11 . ALLEVAMENTO BACHI, CERNITA, AMMASSO E STUFATURA DEI BOZZOLI.

12 . AMMASSO, SGRANATURA, LEGATURA, MACERAZIONE E STESA ALL'APERTO DEL LINO.

13 . TAGLIO DELLE ERBE PALUSTRI, DISERBO DEI CANALI, RIORDINAMENTO SCOLINE DELLE OPERE CONSORTILI DI BONIFICA.

14 . RACCOLTA, INFILZATURA ED ESSICCAMENTO DELLA FOGLIA DEL TABACCO ALLO STATO VERDE.

15 . CERNITA E CONDIZIONAMENTO IN COLLI DELLA FOGLIA DEL TABACCO ALLO STATO SECCO.

16 . TAGLIO DEI BOSCHI, PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE PER LEGNAME DA OPERA, ALLE OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE, ALLE OPERAZIONI DI CARBONIZZAZIONE NONCHÉ ALLE RELATIVE OPERAZIONI DI TRASPORTO.

17 . DIRADAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO.

18 . SCORZATURA DEL SUGHERO.

19 . SALATURA E MARINATURA DEL PESCE.

20 . PESCA E LAVORAZIONE DEL TONNO.

21 . LAVORAZIONE DELLE SARDINE SOTT'OLIO (PER LE AZIENDE CHE ESERCITANO SOLO TALE ATTIVITÀ).

22 . LAVORAZIONE DELLE CARNI SUINE.

23 . PRODUZIONE DI FORMAGGI IN CASEIFICI CHE LAVORANO ESCLUSIVAMENTE LATTE OVINO.

[ ... ] [1]  

24. LAVORAZIONE INDUSTRIALE DI FRUTTA, ORTAGGI E LEGUMI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CONSERVATI E DI BEVANDE (LIMITATAMENTE AL PERSONALE ASSUNTO NEL PERIODO DI LAVORAZIONE DEL PRODOTTO FRESCO), NONCHE' FABBRICAZIONE DEI RELATIVI CONTENITORI.  

25 . PRODUZIONE DI LIQUIRIZIA.

26 . ESTRAZIONE DELL'OLIO DALLE SANSE E SUA RAFFINAZIONE.

27 . ESTRAZIONE DELL'OLIO DAL VINACCIOLO E SUA RAFFINAZIONE.

28 . ESTRAZIONE DELL'ALCOOL DALLE VINACCE E DALLE MELE.

29 . FABBRICAZIONE DEL GHIACCIO (DURANTE IL PERIODO ESTIVO).

30 . ESTRAZIONE DI ESSENZE DA ERBE E FRUTTI ALLO STATO FRESCO.

31 . SPIUMATURA DELLA TIFFA.

32 . SGRANELLATURA DEL COTONE.

33 . LAVATURA DELLA PAGLIA PER CAPPELLI.

34 . TRATTURA DELLA SETA.

35 . ESTRAZIONE DEL TANNINO.

36 . FABBRICAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI SPECIALITÀ DOLCIARIE NEI PERIODI PRECEDENTI LE FESTIVITÀ DEL NATALE E DELLA PASQUA.

37 . CAVE DI ALTA MONTAGNA.

38 . MONTAGGIO, MESSA A PUNTO E COLLAUDO DI ESERCIZIO DI IMPIANTI PER ZUCCHERIFICI, PER FABBRICHE DI CONSERVE ALIMENTARI E PER ATTIVITÀ LIMITATE A CAMPAGNE STAGIONALI.

39 . FABBRICAZIONE DEI LATERIZI CON LAVORAZIONE A MANO O MISTA A MANO E A MACCHINA NELLE QUALI SI FACCIA USO DI ESSICCATOI ALL'APERTO.

40 . CERNITA E INSACCAMENTO DELLE CASTAGNE.

41 . SGUSCIATURA ED INSACCAMENTO DELLE NOCCIOLE.

42 . RACCOLTA, CERNITA, SPEDIZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E FABBRICAZIONE DEI RELATIVI IMBALLAGGI.

43 . RACCOLTA, CERNITA, CONFEZIONE E SPEDIZIONE DI UVE DA TAVOLA E DA ESPORTAZIONE.

44 . LAVAGGIO E IMBALLAGGIO DELLA LANA.

45 . FIERE ED ESPOSIZIONI.

46 . LAVORI PREPARATORI DELLA CAMPAGNA SALIFERA (SFANGAMENTO CANALI, RIPRISTINO ARGINATURE MUNGITURA E CILINDRATURA CASELLE SALANTI, SISTEMAZIONE AIE DI STAGIONATURA), SALINAZIONE (MOVIMENTO DI ACQUE, RACCOLTA DEL SALE).

47 . SPALATURA DELLA NEVE.

 

 
[ ... ] [3]  
   
 
48. ATTIVITA' SVOLTE IN COLONIE MONTANE, MARINE, E CURATIVE E ATTIVITA' ESERCITATE DALLE AZIENDE TURISTICHE, CHE ABBIANO, NELL'ANNO SOLARE, UN PERIODO DI INATTIVITA' NON INFERIORE A SETTANTA GIORNI CONTINUATIVI O A CENTOVENTI GIORNI NON CONTINUATIVI.[4]  
 

49 . PREPARAZIONE E PRODUZIONE DI SPETTACOLI PER IL PERSONALE NON MENZIONATO NELLA LETT. E) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230  , ADDETTO A SINGOLI SPETTACOLI O SERIE DI SPETTACOLI CONSECUTIVI DI DURATA PRESTABILITA.

50 . ATTIVITÀ DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ARENE CINEMATOGRAFICHE ESTIVE.

51 . ATTIVITÀ DEL PERSONALE ASSUNTO DIRETTAMENTE PER CORSI DI INSEGNAMENTO PROFESSIONALE DI BREVE DURATA E SOLTANTO PER LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI.

52 . CONDUZIONE DELLE CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI.

VISTO, IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DELLE FAVE


 
 

Note sulla vigenza

[1] - Modificato da: . In vigore dal 11/12/1963 al 09/02/1988

[2] - Modificato da: .  In vigore dal 10/02/1988

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378. In vigore dal 11/12/1963 al 29/09/1995

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.  In vigore dal 30/09/1995