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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309
  Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (Estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 255 del 31/10/1990
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 15/11/1990
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' art. 87 della Costituzione  ;

Visto l' art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162  , recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685  , del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144  , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297  , del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103  , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176  , del codice di procedura penale  e della citata legge n. 162 del 1990  ;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5 settembre 1990; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990  , pubblicato neila Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministii ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162  ;

Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita';

EMANA il seguente decreto:


   
  Art. 86 

Legge 26 giugno 1990, n. 162  , art. 23, comma 1)  - Espulsione dello straniero condannato

 
  1.  Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73  , 74  , 79  e 82, commi 2   e 3  , a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
 
  2.  Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
 
  3.  Se ricorre lo stato di flagranza di cui all' art. 382 del codice di procedura penale  in riferimento ai delitti previsti dai commi 1  , 2   e 5   dell'art. 73 , il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1990

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli