Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Art.80 (estratto)  
  Pubblicato in GU, n. 305 del 31/12/2002
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 01/01/2003
  urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289


   
 
 
 
  Art. 80 

(Misure di razionalizzazione diverse)

 
  1.  Alla legge 25 luglio 2000, n. 209  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
 all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole:  
", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane"
  sono soppresse;
   b)  
 all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole:  
", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane"
  sono soppresse;
   c)  
 all'articolo 2, il comma 3  è sostituito dal seguente:  
"3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente "
.
 
  2.   Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all' articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227  , e all' articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49   , sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
 
  3.   Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112   , convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
 
  4.  Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.
 
  5.   Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.
 
  6.   Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione   , le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112   , ne suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390  , e successive modificazioni.
 
  7.  Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474   , qualora i relativi titoli siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consulente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.
 
  8.   Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
 
  9.   Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
 
  10.   
All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189   , dopo le parole:  
"ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS"
  sono inserite le seguenti:  
"nonchè all'INAIL "
.
 
  11.   
All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , come sostituito dall' articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189   , dopo le parole:  
" Le questure forniscono all'INPS"
  sono inserite le seguenti  
"e all'INAIL"
 .
 
  12.   
All' articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189   , è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"è data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato"
 .
 
  13.  All' articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , come modificato dall' articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
 le parole:  
"al 70 per cento "
sono sostituite dalle seguenti:  
"all' 80 per cento "
;
   b)  
 le parole da:  
"incentivazione per"
  fino a:  
" istruzione universitaria "
sono sostituite dalle seguenti:  
"incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture"
 .
 
  14.   Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
 
  15.  Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
 
  16.  Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49   , sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
 
  17.   A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all' articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508  , concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381   , è aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilità.
 
  18.  Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183   , è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
 
  19.  Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18  , si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183  .
 
  20.  Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)     
  all'articolo 4, il comma 3  è sostituito dal seguente:  
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";
   b)  
 all'articolo 25, dopo il comma 3  , è aggiunto il seguente:  
"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"".
 
  21.  Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443   , possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , ripartisce una quota parte delle risorse di cui all' articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166  , tenuto conto di quanto stabilito dall' articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23  .
 
  22.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623  , e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212  , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
 
  23.  Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285   , è inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11   , quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
 
  24.  Il limite d'impegno di cui all' articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.
 
  25.  In deroga a quanto previsto dall' articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394   , la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall' articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394   , il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561  . Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
 
  26.    All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917   , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
 
  27.     Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
 
  28.    Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell' articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166   , può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall' articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798   , con le modalità ivi previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
 
  29.     Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448   . Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225   , il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell' articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992   , sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.
 
  30.    Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonchè per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400   , è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilità.
 
  31.    Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce.
 
  32.  I benefici previsti dall' articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279  , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365   , si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonchè alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
 
  33.   All' articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".
 
  34.   Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2003".
 
  35.   Il finanziamento annuale previsto dall' articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448   , è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
 
  36.    Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonchè il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonchè le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all' articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269  , e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all' articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476  , sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
  37.    Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69  , si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
 
  38.   Il contributo previsto dall' articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388   , in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
 
  39.   Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
 
  40.  40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85  , distanza successivamente ridotta dall' articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724   , è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
 
  41.  41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all' articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200   , e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalità, dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
 
  42.   Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41   , certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  43.     .  
 All' articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7  , le parole da:  
"ventiquattro " fino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".
 
  44.   .  
 All' articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30  , e successive modificazioni, la parola:  
  "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".
 
  45.   .  
 All' articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  , dopo il comma 3  è inserito il seguente:  
"3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
 
  46.      
Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile  , è aggiunto il seguente periodo:  
"Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
 
  47.   Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
 
  48.  E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
 
  49.  I trasferimenti erariali correnti di cui all' articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  , sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli oneri derivanti all'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
 
  50.  Le disposizioni previste dall'articolo44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , e successive modificazioni,si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
 
  51.   E' concessa al Ministro dell'interno la facoltà, per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
 
  52.     
All' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)     
 all'alinea, le parole:  
"valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283  ";
   b)       
alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da:  
"servizi finalizzati"a: "numero 112,"
 
sono sostituite dalle seguenti:  
  "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale ".
 
  53.   All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all' articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448   . A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001   per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attività svolta.
 
  54.   Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487  , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33  , e successive modificazioni, e dell' articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388   , possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalità di versamento.
 
  55.  La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109  , e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
 
  56.  Ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448  , alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918  , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089   , per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
 
  57.   
All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316   , è aggiunto il seguente comma:  
" Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine"
 .
 
  58.  Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all' articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86  , da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall' articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448  .
 
  59.   Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225   , d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.
 
  60.   Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).