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LEGGE 30 Settembre 1993 , n. 388
  Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica Francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica Italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.  
  Pubblicato in GU, n. 232 del 02/10/1993
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 02/10/1993
  urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388

 la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1.  

 
  1.   Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a parigi il 27 novembre 1990:
   a)  il protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli stati dell'unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
   b)  l'accordo di adesione della Repubblica Italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'italia e della francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei ministri e segretari di stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
   c)   l'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b)  .
 
 
  Art. 2.  

 
  1.   Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' articolo 1  della presente legge, dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' articolo 4, secondo comma  , del protocollo, dall' articolo 5, comma 2  , dell'accordo e dall' articolo 2  dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1  .
 
 
  Art. 3.  

 
  1.   Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale  .
 
 
  Art. 4.  

 
  1.   La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno stato richiesto dal procuratore della repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. della presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al ministero di grazia e giustizia.
 
  2.   La autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della convenzione è concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del ministero dell'interno.
 
 
  Art. 5.  

 
  1.   Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.
 
  2.   La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell' articolo 716 del codice di procedura penale  .
 
 
  Art. 6.  

 
  1.   Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al ministero di grazia e giustizia.
 
 
  Art. 7.  

 
  1.   L'articolo 54 della convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.
 
  2.   Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello stato i delitti contro la personalità dello stato.
 
 
  Art. 8.  

 
  1.   L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della convenzione è il ministro di grazia e giustizia.
 
 
  Art. 9.  

 
  1.   L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del sistema d'informazione schengen, di cui all'articolo 108 della convenzione, è il ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza. essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della convenzione. è fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
 
  2.   L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della convenzione è il garante per la protezione dei dati. fino a quando non sarà istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal comitato parlamentare di cui al secondo comma dell' articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801  , il quale può designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della convenzione stessa, uno o più dei suoi componenti e un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal comitato stesso. la designazione non ha effetto se non è comunicata all'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione.
 
 
  Art. 10.  

 
  1.   Per il funzionamento del sistema d'informazione schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.
 
  2.   Per tutto quanto non disciplinato dalla convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del garante per la protezione dei dati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1 aprile 1981, n. 121  .
 
  3.   Le disposizioni dell' articolo 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121  , si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il sistema d'informazione schengen.
 
 
  Art. 11.  

 
  1.   Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9  della presente legge, le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della convenzione, possono essere rivolte all'autorità di cui allo stesso articolo 9, comma 2  , la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 9  , ovvero anche direttamente attraverso ispezioni o accessi al fine di effettuare verifiche e controlli a norma delle disposizioni vigenti. il diritto di accesso è escluso quando la comunicazione all'interessato dell'informazione richiesta può ostacolare il perseguimento delle finalità per le quali la segnalazione è stata inserita nel sistema informativo, quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonché fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta. la segnalazione richiesta dai competenti organi italiani ha effetto per un periodo di sei mesi, salvo che gli stessi organi comunichino prima della scadenza di tale termine di dover mantenere la segnalazione per ulteriori sei mesi.
 
  2.   Nei casi previsti dal comma 1  , qualora i dati siano stati inseriti nel sistema di informazione schengen da un altro stato contraente, la risposta dovrà essere conforme al parere dell'autorità nazionale di controllo di detto stato.
 
  3.   Le disposizioni dell' articolo 10  , quinto, sesto e settimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121  , si applicano anche avverso la decisione dell'autorità che procede a norma del comma 1  .
 
 
  Art. 12.  

 
  1.   La responsabilità per i danni derivanti da condotta posta in essere in violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del sistema d'informazione schengen è disciplinata dalle disposizioni vigenti. tuttavia, qualora il danno subito non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.
 
 
  Art. 13.  

 
  1.    
Al comma 5 dell' articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "  
analogo provvedimento è adottato sulla base dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli stati contraenti
".
 
  2.    
Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , è inserito il seguente comma: "  
3-bis. ai fini dello ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli stati appartenenti alla comunità europea sulla base di specifici accordi.
" 3.I commi 9 e 10 dell' articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , sono sostituiti dai seguenti: "  
9. il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. in caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689  . 10 .il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro stato in cui sia consentita la sua immissione. la disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1.
"
 
 
  Art. 14.  

 
  1.    
Il comma 1 dell' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , è sostituito dal seguente: "  
1. possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3, che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di stati appartenenti alla comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi.
" 2.Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , è inserito il seguente: "  
1-bis. gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno stato sulla base dell'accordo di schengen del 14 giugno 1985 e della relativa convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello stato. in difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello stato, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2.
" 3.Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , sono inseriti i seguenti: "  
12-bis. un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'accordo di schengen del 14 giugno 1985 e della relativa convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano. il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4. 12-ter. quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano. in tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso. 12-quater. nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera.
"
 
 
  Art. 15.  

 
  1.    
Al comma 6 dell' articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "  
l'espulsione verso lo stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'accordo di schengen del 14 giugno 1985 e della relativa convenzione di applicazione
".
 
  2.   Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all' articolo 5  , paragrafo 1, lettera d), della convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta convenzione.
 
 
  Art. 16.  

 
  1.    
Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , dopo le parole: "  
danno alloggio per mercede
" sono aggiunte le seguenti: "  
nonché coloro che gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili
".
 
  2.    
Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "  
la comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo
".
 
 
  Art. 17.  

 
  1.   L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'italia.
 
  2.   Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della convenzione, le disposizioni della medesima convenzione relative alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell' articolo 10 della costituzione  della repubblica come attuato dalla legislazione vigente.
 
 
  Art. 18.  

 
  1.   E' istituito un comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di schengen.
 
  2.   Il comitato parlamentare di cui al comma 1  è composto da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal presidente del senato della repubblica e dal presidente della camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
 
  3.   Il comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
 
  4.   Il comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'italia, pendenti innanzi al comitato esecutivo contemplato dal titolo vii della citata convenzione. a tal fine, il rappresentante del governo italiano, chiesto eventualmente al comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dello articolo 132, paragrafo 3, della convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al comitato parlamentare. questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.
 
  5.   Le decisioni del comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal comitato parlamentare, sulla gazzetta ufficiale entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.
 
  6.   Il governo riferisce annualmente al comitato parlamentare sull'applicazione della convenzione.
 
  7.   Le spese per il funzionamento del comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del senato della repubblica e per metà a carico del bilancio interno della camera dei deputati.
 
 
  Art. 19.  

 
  1.   L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.
 
  2.   All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:
   a)  quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali";
   b)  quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento "interventi vari di competenza del ministero degli affari esteri";
   c)  quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento "interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero";
   d)  quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento "interventi vari nel campo sociale".
 
  3.   Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri.
 
  4.   Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 20.  

 
  1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.