Regione Toscana
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LEGGE 2 luglio 2010, n. 108
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 , nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.  
  Pubblicato in GU, n. 163 del 15/07/2010
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 30/07/2010
  urn:nir:stato:legge:2010-07-02;108

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1 

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
 
 
  Art. 2 

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.
 
 
  Art. 3 

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

 
  1.  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 600, il terzo comma e' abrogato;
   b)  
all'articolo 601, il secondo comma e' abrogato;
   c)  
all'articolo 602, il secondo comma e' abrogato;
   d)  
dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: «  
Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 e' aumentata da un terzo alla meta': a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'
».
 
 
  Art. 4 

Clausola di invarianza

 
  1.  Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 2 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Carfagna, Ministro per le pari opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Alfano