Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
  Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.  
  Pubblicato in GU, n. 1 del 02/01/2012
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 17/01/2012
  urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217

Indice

  Capo II - Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
   

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


 
 
Capo I  

Disposizioni generali

 
  Art. 1  

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

 
  1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.
 
  2.  La delega di cui al comma 1  e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400  , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96  .
 
  3.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell' articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96  .
 
 
  Art. 2  

Oneri relativi a prestazioni e controlli

 
  1.  In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 , commi 2   e 2-bis  , della legge 4 febbraio 2005, n. 11 , e successive modificazioni.
 
 
  Art. 3  

Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  , e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione  o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
 
  2.   
I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1  riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
 
 
  Art. 4  

Missioni connesse con gli impegni europei

 
  1.  La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia e' parte, nonche' alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.
 
  2.  All'attuazione del comma 1  si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 

 
Capo II  

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

 
  Art. 5  

Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza

 
  1.  Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  , sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  
all' articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b)  e' sostituita dalla seguente: «  
b) l'identita' del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista
»;
   b)  
articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «  
, nonche' ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato
» sono soppresse;
   c)  
all' articolo 67-terdecies, comma 4  , le parole: «  
entro quindici giorni
» sono sostituite dalle seguenti: «  
entro e non oltre trenta giorni
»;
   d)  
all' articolo 67-terdecies, comma 5  , le parole: «  
entro quindici giorni
» sono sostituite dalle seguenti: «  
entro e non oltre trenta giorni
».
 
 
  Art. 6  

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE , in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE , concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE , relativa agli istituti di moneta elettronica

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/C E del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE , 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE .
 
  2.  Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , il Governo e' tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96  , in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a)  apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  , le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;
   b)  prevedere, in conformita' alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  , per consentire che una societa' di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
   c)  prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  concernenti la libera prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle societa' di gestione armonizzate, anche al fine di garantire che una societa' di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle societa' di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;
   d)  attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE , secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  , e successive modificazioni;
   e)  modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;
   f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;
   g)  ridefinire con opportune modifiche, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE , le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;
   h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;
   i)  prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle societa' di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  , e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
   l)  in coerenza con quanto previsto alla lettera i)  , apportare alla disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  le modificazioni occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione dei criteri applicativi e delle relative procedure, efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonche' l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal fine prevedendo:
   1) in presenza di mutamenti della disciplina applicabile, l'estensione del principio del favor rei;
   2) la generalizzazione della responsabilita' delle persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal citato testo unico, con responsabilita' solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di quest'ultimo nei confronti delle prime;
   3)  l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di altri strumenti deflativi del contenzioso, nonche' l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della disciplina prevista ai sensi dell' articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287  , per le violazioni di natura organizzativa o procedurale previste nell'ambito della disciplina degli intermediari e dei mercati;
   4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza previsti dalla normativa dell'Unione europea;
   5)  una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 187-septies, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  ;
   6)  la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179  , anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  , apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti necessari;
   m)  prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
   n)  apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una societa' di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.
 
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
 
  Art. 7  

Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73 /UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2010/73 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti nell' articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96  , e secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a)  apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  , le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli emittenti, del prospetto e dell'ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa secondo quanto previsto dal citato testo unico;
   b) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina della direttiva in esame e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, contribuendo alla riduzione degli oneri che gravano sugli emittenti, senza tuttavia compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita' sull'informativa da prospetto con quanto previsto dagli altri Stati membri dell'Unione europea secondo le disposizioni della direttiva;
   c) apportare alla disciplina vigente in materia le modificazioni occorrenti perche', in armonia con le disposizioni europee applicabili, sia possibile procedere alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di approvazione dei prospetti, differenziando l'applicazione degli obblighi informativi e degli altri adempimenti sulla base delle caratteristiche e differenze esistenti tra i vari mercati e delle specificita' degli strumenti finanziari, anche potendosi escludere la pubblicazione del prospetto o limitare gli obblighi di informativa per le ipotesi meno rilevanti, apportando le modifiche occorrenti alla disciplina delle procedure decisionali delle istituzioni competenti, contestualmente provvedendo all'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita' dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, coordinando la disciplina con quella dei titoli diffusi, in maniera da non disincentivare gli emittenti esteri a richiedere l'ammissione sui mercati nazionali e da non penalizzare questi ultimi nella competizione internazionale, nonche' in maniera da considerare l'impatto della disciplina sui piccoli intermediari che fanno ricorso alla negoziazione delle proprie obbligazioni sui predetti mercati.
 
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
  Art. 8  

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24 /UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24 /UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
 
  2.  Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE , nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all' articolo 6  :
   1)  
il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;
   2)  
dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «  
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime
»;
   b)  
all' articolo 7, comma 1, lettera b)  , le parole: «  
Trattato istitutivo della Comunita' europea
» sono sostituite dalle seguenti: «  
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
»;
   c)  all' articolo 7-bis, comma 3  :
   1)  
all'alinea, le parole: «  
Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica
» sono sostituite dalle seguenti: «  
Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento
»;
   2)  
alla lettera a) , le parole: «  
di gas e di elettricita'
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo
»;
   d)  
all' articolo 7-septies, comma 1  , la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «  
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati
»;
   e)  all' articolo 8-bis  , primo comma:
   1)  
alla lettera a) , dopo le parole: «  
le cessioni di navi
» sono inserite le seguenti: «  
adibite alla navigazione in alto mare e
» e dopo le parole: «  
o della pesca
» sono inserite le seguenti: «  
nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera
»;
   2)  
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «  
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
»;
   3)  
alla lettera b) , le parole: «  
di navi e
» sono soppresse;
   4)  
alla lettera d) , le parole: «  
escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento
» sono sostituite dalle seguenti: «  
escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo
»;
   5) alla lettera e) :
   5.1)  
le parole: «  
di cui alle lettere a), b) e c)
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)
»;
   5.2)  
le parole: «  
di cui alle lettere a) e b)
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di cui alle lettere a), a-bis) e b)
»;
   6)  
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «  
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico
»;
   f)  
all' articolo 13, comma 2, lettera c)  , le parole: «  
di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6 
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6
»;
   g)  
all' articolo 17, secondo comma  , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  
Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427  , e successive modificazioni
»;
   h)  
all' articolo 38-bis, secondo comma  , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)
»;
   i)  all' articolo 67  :
   1)  
al comma 1, lettera a), le parole: «  
, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea
» sono soppresse;
   2)  
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «  
2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorita' doganale. 2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione
»;
   l)  
all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «  
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento
»;
   m)  
l' articolo 72  e' sostituito dal seguente: «  
Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437  , alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto
»;
   n)  
il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato;
   o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o alla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
 
  3.  Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all' articolo 38  :
   1)  
il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «  
4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema
»;
   2)  
la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «  
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all' articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  , e successive modificazioni
»;
   b)  
il comma 2-bis dell'articolo 41  e' sostituito dal seguente: «  
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia
».
 
  4.   
All' articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «  
7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
».
 
  5.  Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
 
 
  Art. 9  

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE , relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE , in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE , concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE , sulla metrologia

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE , 71/347/CEE , 71/349/CEE , 74/148/CEE , 75/33/CEE , 76/765/CEE , 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.
 
  2.  I decreti legislativi di cui al comma 1  recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259  , al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269  .
 
  3.   
All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177  , e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «  
6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti precedentemente, puo' essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacita' trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 
».
 
  4.  I decreti legislativi di cui al comma 2  sono adottati, altresi', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
   b)  rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848  , nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
   c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralita' tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
   d)  possibilita' di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c)  , limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove cio' sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessita' e la proporzionalita' delle misure adottate; assicurare la qualita' tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;
   e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrita' delle reti;
   f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali;
   g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualita', tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
   h)  ridefinizione del ruolo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481  , con riferimento alla disciplina dell'incompatibilita' sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilita' successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorita' medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorita' europee di regolamentazione;
   i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonche' di protezione dei dati personali e delle informazioni gia' archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalita' di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
   l)  individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorita' nazionali ai fini dell' articolo 15  , paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE ;
   m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorita' di regolazione la facolta' di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
   n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
   o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificita' delle condizioni di tali mercati;
   p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;
   q)  definizione del riparto di attribuzioni tra Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2  , nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
   r)  revisione delle sanzioni e degli illeciti gia' previsti nelle materie di cui al comma 2  del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003  , e alla legge 28 marzo 1991, n. 109  . Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96  , prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE , con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003  , anche mediante depenalizzazione;
   s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
 
  5.   
All' articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88  , le parole: «  
in favore dell'ente gestore
» sono sostituite dalle seguenti: «  
in favore del titolare dell'archivio
».
 
  6.  Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
 
  Art. 10  

Qualita' delle acque destinate al consumo umano

 
  1.   
All' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31  , la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «  
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori
».
   
 
  Art. 11  

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494  . Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime

 
  1.  Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
   a)  
il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494  , e successive modificazioni, e' abrogato;
   b)  
al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494  , e successive modificazioni, le parole: «  
di cui al comma 2 
» sono sostituite dalle seguenti: «  
di cui al comma 1 
»;
   c)  
all' articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494  , le parole: «  
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,
» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 
».
 
  2.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  , e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;
   b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
   c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
   d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
   e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
   f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;
   g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
 
  3.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2  e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
 
  4.  Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
  5.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2  , il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
 
  6.  Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494  , che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita' ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117  , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160  , le attivita' di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per le attivita' a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447  .
 
 
  Art. 12  

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 , che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonche' nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
 
  2.  La delega di cui al comma 1  deve essere esercitata in conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185  .
 
  3.  I decreti legislativi di cui al comma 1  sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' e le procedure di cui all' articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96  , con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96  , e all' articolo 1  della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche' ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185  .
 
  4.  Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste.
 
  5.  Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.
 
  6.  I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attivita' di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185  , non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.
 
 
  Art. 13  

Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08

 
  1.  Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all' articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  
al comma 1 , alinea, dopo le parole: «  
dell'articolo 15, lettere a) e b),
» sono inserite le seguenti: «  
e dell'articolo 26, comma 8,
»;
   b)  
al comma 1, lettera b) , dopo le parole: «  
apparecchi di pesca usati
» sono inserite le seguenti: «  
ovvero detenuti
»;
   c)  
al comma 1 , dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «  
c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di utilizzo di rete da posta derivante
».
 
 
  Art. 14  

Attuazione della d irettiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
 
  2.  I decreti legislativi di cui al comma 1  prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  , e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96  , su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
  3.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformita' alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994  , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  .
 
 
  Art. 15  

Attuazione della direttiva 2010/78 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE , 2002/87/CE , 2003/6/CE , 2003/41/CE , 2003/71/CE , 2004/39/CE , 2004/109/CE , 2005/60/CE , 2006/48/CE , 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati

 
  1.  Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo e' delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le integrazioni necessarie al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385  , al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  , al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210  , di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  , al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142  , di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231  , di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorita' bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010 , dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010 , dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre Autorita' previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1093/2010 , dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010 , nonche' del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
   b) prevedere che le autorita' nazionali competenti possano, secondo le modalita' e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorita' di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
   c) prevedere che le autorita' nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
   d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1093/2010 , dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010 , che stabiliscono le circostanze in cui le Autorita' di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorita' nazionali competenti;
   e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilita' di delega di compiti tra le autorita' nazionali competenti e tra le stesse e le Autorita' di vigilanza europee;
   f)  tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformita', rispettivamente, agli articoli 15 e 10 dei regolamenti istitutivi delle Autorita' di vigilanza europee di cui alla lettera a)  del presente comma;
   g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinche' le autorita' di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilita' finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorita' di vigilanza europee e degli altri Stati membri.
 
  2.  Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
 
  Art. 16  

Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilita' delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

 
  1.   
Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  
. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
».
 
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1  si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012.
 
  3.  All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307  , relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 17  

Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178  , recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09

 
  1.  Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
l'articolo 6 e' abrogato;
   b)  
all'articolo 7 , il comma 8 e' abrogato.
 
  2.   
Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine «  
puro
» abbinato al termine «  
cioccolato
» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I annesso al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178  , oppure la dizione «  
cioccolato puro
» in un'altra parte dell'etichetta deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
  Art. 18  

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE , in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE , in materia di attrezzature a pressione trasportabili

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE , 84/525/CEE , 84/526/CEE , 84/527/CEE e 1999/36/CE .
 
 
  Art. 19  

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60 /UE , in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/60 /UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.
 
 
  Art. 20  

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE , relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
 
 
  Art. 21  

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE , relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE , in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
 
 
  Art. 22  

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE , concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita' di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385  , nonche' al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  , concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia

 
  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita' di vigilanza.
 
  2.  Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva 2010/76/CE , al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all' articolo 53  :
   1)  
al comma 1 , la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «  
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione
»;
   2)  
al comma 3 , la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «  
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali
»;
   b)  all' articolo 67  :
   1)  
al comma 1 , la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «  
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione
»;
   2)  
il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «  
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo' inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali
».
 
  3.  Per le medesime finalita' di cui al comma 2  , al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 6, comma 2-bis, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «  
a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione
»;
   b)  
all'articolo 7 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: «  
2. La Banca d'Italia puo' emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attivita', le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale
».
 
  4.   
All' articolo 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153  , e successive modificazioni, le parole: «  
al 10 per cento del proprio patrimonio
» sono sostituite dalle seguenti: «  
alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis
».
 
 
  Art. 23  

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209  , recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

 
  1.  Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209  , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «  
possono consegnare
» sono sostituite dalla seguente: «  
consegnano
»;
   b)  
all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «  
dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)
» sono sostituite dalle seguenti: «  
degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti
».
 
 
  Art. 24  

Disposizioni finali

 
  1.  Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1  e 2   della legge 4 giugno 2010, n. 96 . Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
 
  2.  Il decreto legislativo di cui all' articolo 7  e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011