LEGGE 30 dicembre 2005, n. 281
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Pubblicato in GU, n. 4 del 05/01/2006
Vigente al 04/12/2024
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'
articolo 1
, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall' articolo 9 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli