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LEGGE 25 settembre 2013, n. 33
  Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.  
 
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:stato:legge:2013-09-25;33

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.
 
 
  Art. 2   
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, della convenzione.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 18 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI , Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DARIDA



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

  CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

ANIMATI DAL DESIDERIO di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico HANNO

STABILITO di concludere un accordo che sostituisca la Convenzione del 30 dicembre 1950 ed hanno quindi nominato loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sen. Libero DELLA BRIOTTA Il Presidente della Repubblica d'Austria il Ministro Federale per gli Affari Esteri Dr. Willibald PAHR. I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 .

1. Nella presente Convenzione sono da intendersi come segue le espressioni: 1) "Austria": La Repubblica d'Austria, "Italia": la Repubblica italiana; 2) "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che si riferiscono alla materia di sicurezza sociale, di cui all'articolo 2 ; 3) "Autorità competente": per l'Austria: il Ministro Federale per l'amministrazione sociale e, per gli assegni familiari, il Ministro Federale delle finanze; per l'Italia: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in materia di assistenza sanitaria, il Ministro della sanità; 4) "Istituto": l'Ente o l'Autorità, cui spetta in tutto o in parte l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2 ; 5) "Istituto competente": l'istituto presso il quale la persona e' iscritta al momento della domanda, o nei cui confronti ha o avrebbe ancora diritto a prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato contraente nel quale era da ultimo assicurata; 6) "Familiare": un familiare secondo la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio abbia sede l'istituzione a carico della quale debbano essere corrisposte le prestazioni; 7) "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati che siano validi secondo la legislazione di uno Stato contraente; 8) "Prestazioni in denaro a, "Pensioni" o "Rendita": una prestazione in denaro, una pensione o una rendita, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, i supplementi, gli adeguamenti e gli aumenti, nonchè le indennità in capitale e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione tutte le altre espressioni hanno il significato che e' loro attribuito dalle legislazioni rispettive.

Articolo 2 .

1. La presente Convenzione si applica: 1) in Austria, alla legislazione concernente: a) l'assicurazione contro le malattie; b) l'assicurazione contro gli infortuni; c) l'assicurazione per la pensione; d) l'assicurazione contro la disoccupazione; e) gli assegni familiari; 2) in Italia, alla legislazione concernente: a) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità; b) l'assicurazione contro la tubercolosi; c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) l'assicurazione contro la disoccupazione; f) gli assegni familiari; g) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, incluse le gestioni speciali per determinate categorie di lavoratori indipendenti in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi indicati nelle precedenti lettere.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le norme giuridiche che codifichino, modifichino o completino la legislazione di cui al paragrafo 1.

3. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni che prevedano nuovi regimi o nuovi settori della sicurezza sociale.

4. Le norme giuridiche che risultino da accordi conclusi con Stati terzi, nonchè dal diritto sovranazionale, non sono prese in considerazione nell'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 3.

Laddove non venga disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonchè agli aventi diritto da una delle summenzionate persone.

Articolo 4.

Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato: a) i cittadini dell'altro Stato contraente; b) i profughi ai sensi della Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente; c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente.

Articolo 5.

1. Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonchè ai familiari ed ai superstiti, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Il paragrafo 1 si applica, altresì, alle persone di cui alla Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonchè alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi.

3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo.

4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilita' al lavoro.

Articolo 6.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente.

PARTE II - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7.

Laddove gli articoli 8 e 9 non dispongano diversamente, si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio si esercita l'attivita' lavorativa. Ai lavoratori dipendenti questa norma si applica anche nel caso in cui la residenza del lavoratore o del suo datore di lavoro si trovi nel territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo 8.

1. Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori ad essi assimilati che risiedano nel territorio di uno Stato contraente e vengano inviati nel territorio dell'altro Stato contraente da un datore di lavoro che normalmente li occupa nel territorio del primo Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente come se essi lavorassero nel suo territorio, fino alla scadenza del ventiquattresimo mese di occupazione nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Ad un lavoratore dipendente da un'impresa di trasporti, con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, che venga inviato nel territorio dell'altro Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente, come se egli svolgesse l'attivita' lavorativa nel territorio di tale Stato.

3. Ai membri dell'equipaggio di una nave, nonche' alle persone che siano occupate non solo occasionalmente su una nave, si applica la legislazione dello Stato contraente di cui la nave batte bandiera.

4. I lavoratori che siano occupati in una azienda che si estende dal territorio di uno Stato contraente al territorio dell'altro Stato contraente si considerano occupati nel territorio dello Stato contraente al cui interno l'impresa abbia la propria sede. 5. Il paragrafo 4 si applica per analogia ai lavoratori indipendenti.

Articolo 9.

1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonchè ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari.

2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.

Articolo 10.

Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonchè su richiesta del lavoratore indipendente, le competenti Autorità dello Stato contraente, la cui legislazione dovrebbe applicarsi in base agli articoli da 7 a 9, possono esentare dall'applicazione di questa legislazione, a condizione che la persona interessata venga assoggettata alla legislazione dell'altro Stato contraente. La decisione deve tener conto della natura e delle circostanze di svolgimento dell'attivita' lavorativa. Prima di decidere bisogna dar modo alle competenti Autorità dell'altro Stato contraente di esprimere in merito il proprio parere. Se il lavoratore dipendente non e' occupato nel suo territorio egli deve essere trattato come se fosse occupato in questo territorio.

PARTE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11.

Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una persona secondo le legislazioni dell'uno e dell'altro Stato contraente, sono cumulati, a condizione che non coincidano.

Articolo 12.

1. Una persona che soddisfa o potrebbe soddisfare le condizioni per il diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente qualora risieda o soggiorni nel territorio dell'altro Stato contraente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto competente, da parte dell'istituto del luogo ove risieda o soggiorna, secondo le norme vigenti per detto Istituto. In caso di temporaneo soggiorno si applica solo quando lo stato di salute della persona renda immediatamente necessaria la corresponsione di tali prestazioni.

2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, la concessione di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza e' subordinata all'autorizzazione dell'Istituto competente, a meno che la corresponsione della prestazione non possa essere rinviata senza mettere seriamente in pericolo la vita o la salute dell'interessato.

3. I paragrafi precedenti sono applicabili per analogia ai familiari di una persona di cui al paragrafo 1.

4. Se in base alle norme di entrambi gli Stati contraenti si dovessero corrispondere prestazioni sanitarie ad una persona che si trovi sul territorio di uno Stato contraente, il diritto viene sospeso secondo le norme dell'altro Stato contraente.

Articolo 13.

1. Al titolare di pensione dovuta in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede. La pensione dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato.

2. Il paragrafo 1 e' applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.

Articolo 14.

Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 3, nonchè dall'articolo 13 le prestazioni solo corrisposte in Austria: dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati competente per il luogo di residenza o di soggiorno delle persone in questione; in Italia: dall'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.

Articolo 15.

1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, secondo comma, escluse le spese di amministrazione.

2. Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorità possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.

Capitolo II - VECCHIAIA, INVALIDITA' E MORTE (Pensioni)

Articolo 16. 1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi compiuti da una persona in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti debbono essere cumulati a condizioni che non si sovrappongono. 2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle prestazioni la cui concessione rientra nel potere discrezionale di un Istituto.

Articolo 17.

1)Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti o i suoi superstiti pretendono una pensione, l'Istituto competente deve determinare le prestazioni come segue: a) l'Istituto deve stabilire se, secondo la legislazione che deve applicare, la persona in questione ha diritto alla prestazione cumulando i periodi assicurativi; b) in caso di diritto ad una prestazione, l'istituto deve innanzitutto stabilire l'importo teorico della prestazione che spetterebbe se tutti i periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti fossero stati compiuti esclusivamente secondo la legislazione per esso vigente. Se l'importo della prestazione e' indipendente dalla durata dell'assicurazione detto importo vale come importo teorico; c) l'Istituto deve calcolare la prestazione parziale dovuta in base all'importo calcolato in base alla lettera b), secondo il rapporto che sussiste tra la durata dei periodi assicurativi da considerare in virtù della legislazione cui si deve attenere e la durata complessiva dei periodi assicurativi che debbono essere considerati secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti.

2. Se i periodi assicurativi, che in virtù della legislazione di uno Stato contraente debbono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, non raggiungono complessivamente 12 mesi e se in virtù di detta legislazione, in base a detti periodi soltanto, non sussiste il diritto a prestazioni, in base a detta legislazione non viene corrisposta alcuna prestazione. In questo caso l'Istituto dell'altro Stato contraente deve prendere in considerazione i predetti periodi come se fossero periodi compiuti secondo la propria legislazione sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione.

Articolo 18.

I competenti Istituti austriaci debbono applicare gli articoli 16 e 17 secondo le regole seguenti:

1. Per determinare l'Istituto competente debbono essere considerati esclusivamente i periodi assicurativi austriaci.

2. Le disposizioni degli articoli 16 e 17 non sono valide per il premio di fedeltà (Bergmarnsteuergeld) previsto dall'assicurazione pensione austriaca per gli addetti alle miniere.

3. Nell'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, vale quanto segue: a) i periodi di assicurazione italiana sono presi in considerazione senza tener conto della legislazione austriaca sulla imputabilità; b) sono da considerare periodi neutri quei periodi durante i quali, secondo la legislazione italiana, l'interessato ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia o di invalidità; c) la base di calcolo e' determinata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione per la pensione austriaca; d) i contributi dell'assicurazione supplementare, il supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, il supplemento per assistenza continuativa (Hilflosenzuschuss) e l'assegno integrativo non debbono essere presi in considerazione.

4. Nell'applicare l'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c) i periodi assicurativi che si sovrappongono debbono essere considerati nella loro durata effettiva.

5. Per l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), vale quanto segue: Se la durata complessiva dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti supera la durata massima prevista dalla legislazione austriaca per la fissazione dell'importo di maggiorazione, la prestazione parziale dovuta deve essere calcolata in base al rapporto esistente tra la durata dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtù della legislazione austriaca ed il predetto limite massimo di mesi assicurativi.

6. Per il calcolo del supplemento per assistenza continuativa (Hilflosenzuschuss) vale l'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c); l'articolo 21 e' applicabile per analogia.

7. L'importo calcolato secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e' aumentato eventualmente degli importi di maggiorazione per i contributi versati all'assicurazione supplementare, del supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, del supplemento per assistenza continuativa e dell'assegno integrativo.

8. Se, in base alla legislazione austriaca, la concessione delle prestazioni dell'assicurazione pensioni dei minatori e' subordinata alla condizione che un'attivita' mineraria sia stata effettivamente prestata in imprese indicate da detta legislazione, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione solo i periodi assicurativi italiani relativi ad una attivita' similare prestata in un'impresa italiana.

9. I versamenti speciali da parte dell'assicurazione pensione austriaca sono dovuti al pro-rata della prestazione parziale austriaca; l'articolo 21 e' applicabile analogicamente.

Articolo 19.

I competenti organismi italiani applicano gli articoli 16 e 17 secondo le regole seguenti:

1. Qualora secondo la legislazione italiana la concessione di determinate prestazioni sia subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono presi in considerazione soltanto i periodi compiuti in Austria nella stessa professione. Se, nonostante la presa in considerazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare di queste prestazioni, tali periodi debbono egualmente essere presi in considerazione per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

2. a) L'istituto assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base agli articoli 16 e 17 fossero stati compiuti dell'assicurazione italiana. Tuttavia, per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione austriaca, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi o delle retribuzioni stabiliti per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana; b) in base a questo ammontare calcolato ai sensi della lettera a) l'Istituto assicuratore italiano determina la prestazione dovuta secondo il rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione italiana e la durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Stati contraenti tenendo conto tuttavia dei periodi compiuti nell'assicurazione austriaca solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani; c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione italiana per beneficiare di una prestazione completa, l'istituto competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione ai fini della precedente lettera b).

3. Allorché una persona soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto alla prestazione senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti in Austria, l'Istituto italiano e' tenuto a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti sotto la legislazione italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, in base alla legislazione austriaca, ad una calcolata ai sensi degli articoli 16 e 17.

Articolo 20.

1. Se ai sensi della legislazione austriaca sussiste il diritto a pensione senza applicare l'articolo 16, l'Istituto competente austriaco e' tenuto a concedere la pensione spettante in base ai periodi di assicurazione da considerare ai sensi della legislazione austriaca finche' non sussista un diritto a prestazione ai sensi della legislazione italiana.

2. Le pensioni di cui al precedente paragrafo debbono essere ricostituite ai sensi dell'articolo 17 quando si determina un diritto a prestazioni ai sensi della legislazione italiana. La ricostituzione decorre dal giorno di decorrenza della prestazione italiana. La forza giuridica di precedenti decisioni non si oppone alla ricostituzione.

Articolo 21.

Se in base alla legislazione austriaca una persona ha diritto, anche senza ricorrere all'applicazione dell'articolo 16, ad una prestazione il cui importo sia più elevato della somma delle prestazioni austriache calcolate secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dalle prestazioni italiane spettanti, l'Istituto austriaco e' tenuto a corrispondere, oltre alla pensione parziale a suo carico, un complemento uguale alla differenza fra l'importo totale delle prestazioni e l'importo della prestazione dovuta unicamente in virtù della legislazione austriaca.

Capitolo III - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 22.

1. Una persona che, in base alla legislazione di uno Stato contraente, abbia diritto a prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in caso di residenza o soggiorno nel territorio dell'altro Stato continente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'istituto competente, da parte dell'istituto del luogo in cui risiede o soggiorna, secondo le norme cui si deve attenere detto Istituto. L'articolo 12, paragrafo 2, e' applicabile per analogia.

2. Le prestazioni sanitarie previste dal paragrafo 1 vengono corrisposte in Austria; dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati, competenti per il luogo di residenza o di soggiorno della persona in questione; in Italia: dall'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.

3. Per il rimborso delle spese che risultino secondo il paragrafo 1, si applica per analogia l'articolo 15.

4. Nei casi previsti dal paragrafo i le prestazioni economiche debbono essere corrisposte dall'Istituto competente secondo la legislazione per esso vigente.

Articolo 23.

Qualora un cittadino di uno dei due Stati contraenti, recandosi ad assumere servizio nell'altro Stato contraente in base ad un regolare contratto di lavoro, subisca un incidente durante il viaggio, effettuato senza interruzione e percorrendo la via piu' breve per raggiungere il luogo di lavoro, i danni causati da tale incidente debbono essergli risarciti da quest'ultimo Stato contraente secondo la legislazione vigente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; cio' vale anche per un incidente che occorra ad un lavoratore durante il ritorno in patria immediatamente dopo l'estinzione del contratto di lavoro in base al quale egli si era recato nell'altro Stato contraente.

Articolo 24.

1. Se una malattia professionale deve essere indennizzata secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni debbono essere corrisposte solo secondo la legislazione dello Stato contraente in cui sia stata svolta da ultimo un'occupazione che potrebbe aver causato tale malattia professionale. In questo caso tuttavia, ove necessario, bisogna tener conto di ogni attivita' simile svolta nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Nei casi di silicosi o di asbestosi, l'Istituto dell'altro Stato contraente deve rimborsare all'Istituto tenuto a provvedere alle prestazioni secondo il paragrafo 1 la meta' dell'importo delle spese per le prestazioni in danaro, ivi compresa la rendita. Il rimborso di cui al comma precedente non ha luogo se il periodo di occupazione dello Stato contraente di cui al comma precedente che potrebbe aver causato la silicosi o l'asbestosi, e' inferiore al 10 per cento del totale dei periodi di occupazione che potrebbero aver causato la silicosi o l'asbestosi nei due Stati contraenti.

Capitolo IV - PRESTAZIONI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 25.

1. Ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della durata dell'indennità di disoccupazione, i periodi di lavoro soggetti al versamento dei contributi che siano stati compiuti secondo le disposizioni legislative dell'altro Stato contraente vengono totalizzati a condizione che negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta della indennità di disoccupazione l'interessato possa far valere complessivamente nel primo Stato almeno 13 settimane di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2. La condizione stabilita al paragrafo 1, relativa ad un periodo minimo di lavoro di 13 settimane, non e' richiesta nei confronti di coloro che siano rimasti disoccupati involontariamente ovvero che siano cittadini dello Stato nel quale presentino domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione.

3. Per la determinazione della durata dell'indennità di disoccupazione in uno Stato si tiene conto del periodo durante il quale e' stata percepita, nei dodici mesi precedenti la domanda, l'indennità di disoccupazione nell'altro Stato contraente.

4. Qualora un disoccupato non percepisca l'indennità di disoccupazione nello Stato in cui era occupato e nel quale e' rimasto disoccupato (Paese di occupazione) ma la percepisca nell'altro Stato, l'istituto assicuratore di detto Stato ha diritto di ottenere da parte dell'Istituto assicuratore del Paese di occupazione il rimborso dell'indennità di disoccupazione erogata alle seguenti condizioni e nella seguente misura: Se nel corso dei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione il rapporto di lavoro nello Stato in cui la disoccupazione si e' verificata: a) ha avuto una durata di almeno 26 settimane, l'indennita' corrisposta viene rimborsata per un massimo di 60 giorni; b) ha avuto una durata di almeno 52 settimane, l'indennita' corrisposta viene rimborsata per un massimo di 120 giorni; c) ha avuto una durata superiore a 26 settimane, ma inferiore a 52 settimane, l'indennita' viene rimborsata per un periodo di giorni proporzionale ai relativi periodi di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito secondo le lettere a) e b).

5. Se l'interessato, in relazione all'ultima occupazione, ha percepito nello Stato in cui si e' verificata la disoccupazione, l'indennita' per un certo numero di giornate, tale numero deve essere sottratto dal numero delle giornate da rimborsare a norma del precedente paragrafo 4.

6. L'articolo 4 non e applicabile per quanto concerne la legislazione austriaca in materia di sussidio in caso di bisogno (Notstandhilfe). Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e del paragrafo 1 dell'articolo 26 concernenti la totalizzazione dei periodi di assicurazione non sono applicabili all'assegno di congedo non retribuito (Karenzurlaubsgeld).

7. L'articolo 5 non e' applicabile alle prestazioni corrisposte in caso di disoccupazione.

Articolo 26.

1. I lavoratori frontalieri percepiscono l'indennita' di disoccupazione da parte dello Stato in cui risiedono abitualmente. Per l'accertamento del diritto e per la determinazione della durata dell'indennita', sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette all'assicurazione contro la disoccupazione.

2. Tuttavia i lavoratori frontalieri, i quali negli ultimi 3 anni precedenti immediatamente l'inizio dello stato di disoccupazione abbiano lavorato per almeno 18 mesi nello Stato diverso da quello in cui risiedono abitualmente (Stato di occupazione), ottengono l'indennita' di disoccupazione in questo Stato contraente. Trova applicazione l'articolo 25, paragrafo 3.

3. Con l'espressione "lavoratore frontaliero", ai sensi del presente articolo, si designa un lavoratore che e' occupato nel territorio di uno Stato contraente e che risiede nel territorio dell'altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Capitolo V - ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 27.

1. Una persona che svolge in uno Stato contraente una attivita' dipendente, ha diritto agli assegni familiari, secondo la legislazione di detto Stato, anche per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente.

2. Per il diritto agli assegni familiari i lavoratori sono trattati come se avessero la loro residenza esclusivamente in quello Stato contraente in cui viene esercitata l'attivita'.

3. Se ad un lavoratore che e' occupato nel territorio di uno Stato contraente si applica, ai sensi degli articoli 8 e 10, la legislazione dell'altro Stato contraente, i figli che risiedono nel primo Stato contraente sono considerati residenti nello Stato contraente la cui legislazione e' applicabile.

Articolo 28.

Gli assegni familiari concessi per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente debbono essere concessi nell'intero ammontare dell'importo come previsto per i figli che risiedono nello Stato contraente secondo la cui legislazione sono stati concessi gli assegni familiari.

Articolo 29.

1. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede determinati periodi di attesa per l'acquisizione del diritto agli assegni familiari, si prendono in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente.

2. I lavoratori che percepiscono prestazioni in danaro in virtu' della legislazione di uno Stato contraente in materia di assicurazione malattia o disoccupazione sono da trattare, per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, come se fossero occupati nello Stato contraente in virtu' della cui legislazione percepiscono dette prestazioni in danaro.

Articolo 30.

Se, secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto della presente Convenzione, esistono per un figlio le condizioni per la concessione di assegni familiari di entrambi gli Stati contraenti, gli assegni familiari per questo figlio sono da concedere esclusivamente secondo la legislazione di quello Stato contraente in cui il figlio risiede.

Articolo 31.

Figli, ai sensi del presente capitolo, sono le persone per le quali sono previsti assegni familiari dalla legislazione applicabile.

PARTE IV - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32.

1. Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione con un accordo che potra' essere concluso anche prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ma che entrera' in vigore al piu' presto contemporaneamente alla Convenzione.

2.Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti dovranno tenersi vicendevolmente informate su: a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione; b) tutto le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione della presente Convenzione.

3. Le Autorita' amministrative e gli Istituti dei due Stati contraenti sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto nell'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero la propria legislazione. La collaborazione e' gratuita, ma le Autorita' competenti possono concordare il rimborso di determinate spese.

4. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli Istituti e in Autorita' dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro nonche' con le persone interessate o i loro incaricati.

5. Gli Istituti, le Autorita' ed i Tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o qualsiasi altro tipo di scrittura che venga loro presentato, perche' redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente. 6. I controlli sanitari, che vengano effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituto del luogo di residenza o soggiorno, su richiesta del competente Istituto ed a suo carico. 7. Per l'assistenza giudiziaria valgono le disposizioni vigenti fra i due Stati in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili.

Articolo 33.

Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per permettere un facile e rapido collegamento tra gli Istituti dei due Stati contraenti, le competenti Autorita' dovranno designare degli uffici di collegamento.

Articolo 34.

1. Tutte le esenzioni o riduzioni previste dalle norme di uno Stato contraente che riguardino le tasse di bollo, i diritti di cancelleria o di registro per gli atti o di documenti che debbano essere presentati in applicazione della legislazione di detto Stato contraente, si applicano anche ai corrispondenti atti o documenti che debbano essere presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione dell'altro stato contraente.

2. I documenti e gli atti di qualsiasi tipo, richiesti per l'applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere legalizzati.

Articolo 35.

1. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che vengano presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di uno Stato contraente, ad una Autorita', ad un Istituto o a un qualsiasi altro Ente competente di uno Stato contraente, debbono essere considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati ad una Autorita', ad un Istituto o a un qualsiasi altro Ente competente dell'altro Stato contraente.

2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno Stato contraente vale anche come domanda per ottenere una prestazione corrispondente secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, che possa essere presa in considerazione tenendo conto della presente Convenzione; la disposizione non si applica se il richiedente chiede espressamente che la determinazione della prestazione per anzianita' acquisita secondo la legislazione di uno Stato contraente venga proposta.

3. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato contraente debbano essere presentati ad una Autorita', ad un Istituto o ad un qualsiasi altro Ente competente di detto Stato entro un termine determinato, possono essere presentati entro lo stesso termine ai corrispondenti Uffici dell'altro Stato contraente.

4. Nei casi previsti dai paragrafi da 1 a 3, l'Ufficio cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso e' stato presentato deve inoltrarli senza indugio al corrispondente Ufficio dell'altro Stato contraente.

Articolo 36.

1. Gli Istituti di uno Stato contraente che, secondo la presente Convenzione, debbano effettuare dei versamenti a favore di aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, possono effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del primo Stato contraente; i pagamenti da effettuare a favore di Istituti che si trovino nel territorio dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di questo Stato contraente.

2. Il trasferimento delle somme necessarie per l'attuazione della presente Convenzione deve avvenire secondo gli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati, al momento del trasferimento.

Articolo 37.

1. Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonche' gli atti pubblici esecutivi degli Enti ed Autorita' di uno Stato contraente nei settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione sono riconosciuti nell'altro Stato contraente.

2. Per il rifiuto del riconoscimento delle decisioni giudiziarie si osserveranno analogicamente le disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 7 dell'accordo del 16 novembre 1971 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie di atti notarili. Per gli altri atti di cui al paragrafo 1 il riconoscimento potra', tuttavia, essere negato solo se contrasta con l'ordine pubblico dello Stato contraente in cui l'atto deve essere riconosciuto.

3. Le decisioni giudiziarie e gli atti esecutivi, riconosciuti secondo il paragrafo 1, vengono eseguiti nell'altro Stato contraente. Il procedimento esecutivo si svolge secondo le norme vigenti per l'esecuzione delle sentenze e degli atti corrispondenti emessi in tale Stato contraente. La copia della sentenza o dell'atto deve essere munita della formula esecutiva.

4. I crediti relativi a contributi arretrati spettanti ad un Ente di uno Stato contraente, in caso di esecuzione forzata, di procedura fallimentare o di concordato nell'altro Stato contraente, godono degli stessi privilegi di cui godono i corrispondenti crediti in tale Stato contraente.

Articolo 38.

Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato un anticipo, l'importo dovuto successivamente per il medesimo periodo dall'Istituto dell'altro Stato contraente per una corrispondente prestazione, alla quale si abbia diritto secondo la legislazione di detto Stato, deve essere trattenuto da quest'ultimo Istituto, su richiesta ed a favore del primo Istituto. Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato una somma piu' elevata di quella spettante per un periodo per il quale l'Istituto assicuratore dell'altro Stato concede successivamente una corrispondente prestazione, l'importo eccedente deve essere considerato quale anticipo e trattenuto secondo quanto stabilito al primo comma .

Articolo 39.

1. Le controversie tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione dovranno essere risolte, per quanto possibile, dalle competenti Autorita' degli Stati contraenti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione in questo modo, su richiesta di uno Stato contraente, la controversia dovra' essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale, che sara' composto come segue: a) ognuna delle Parti sceglie un arbitro entro un mese a partire dal giorno cui perviene la richiesta di ricorso alla procedura arbitrale. I due arbitri cosi' nominati scelgono un cittadino di uno Stato terzo come terzo arbitro, entro due mesi a partire dal giorno in cui la Parte che ha scelto per ultima il suo arbitro lo ha notificato; b) se uno Stato contraente non ha scelto l'arbitro entro il termine fissato l'altro Stato contraente puo' pregare il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di sceglierlo. Allo stesso modo si deve procedere, su richiesta di uno Stato contraente, se i due arbitri non riescono ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro.

3. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolate per entrambi gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente sostiene le spese per l'arbitro da lui nominato. Le spese rimanenti vengono divise tra gli Stati contraenti in parti uguali. Il Tribunale arbitrale regola da se' la sua procedura.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40.

1. In base alla presente Convenzione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, del punto 8 del Protocollo finale della Convenzione, nonche' dell'articolo 42, paragrafo 2 e dell'articolo 43, paragrafo 2 della Convenzione: a) debbono essere corrisposte anche le prestazioni per gli eventi coperti da assicurazione che si siano verificati prima della sua entrata in vigore; b) per stabilire le prestazioni debbono essere considerati anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore; c) non sussiste il diritto a percepire i pagamenti per prestazioni relative a periodi precedenti alla sua entrata in vigore; d) nell'applicazione della legislazione di cui all'articolo 2 , paragrafo 1, numero 1, lettera c), della presente Convenzione sulla assicurazione per la pensione dei lavoratori indipendenti, su richiesta dall'avente diritto, debbono essere concesse o ricostituite: aa) le pensioni spettanti solo in base alla presente Convenzione, per gli eventi coperti da assicurazione che si siano verificati prima che entrasse in vigore, oppure bb) le pensioni che siano state concesse gia' prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Se la domanda di concessione o di ricostituzione viene presentata entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, le pensioni debbono essere concesse a partire dalla sua entrata in vigore; in caso contrario, a partire dal giorno fissato secondo la legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti.

2. Qualora nel periodo antecedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, sia stato da parte austriaca derogato alle disposizioni della Convenzione del 30 dicembre 1950 menzionata all'articolo 43, paragrafo 1, della presente Convenzione, per quanto riguarda le decisioni relative alla determinazione del diritto e dell'importo delle prestazioni, tali deroghe non potranno essere eccepite relativamente al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, ove dette deroghe si siano rese necessarie in applicazione delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale successivamente all'entrata in vigore della Convenzione del 30 dicembre 1950 ed esse non contrastino con i principi della presente Convenzione.

Articolo 41.

I diritti che secondo la legislazione austriaca spettano ad una persona che abbia subito dei danni nella sua condizione giuridica di assicurato sociale per motivi politici o religiosi o per motivi di origine, non vengono modificati dalla presente Convenzione.

Articolo 42.

1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Roma.

2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. L'articolo 41 della presente Convenzione entrera' in vigore con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1967.

4. La presente Convenzione e' conclusa a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente potra' denunciarla per iscritto, per via diplomatica, con un preavviso di almeno tre mesi.

5. In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione per i diritti acquisiti continuano ad essere valide, senza riguardo alle eventuali disposizioni restrittive previste nei rispettivi regimi previdenziali per il caso di soggiorno all'estero di un assicurato.

Articolo 43.

1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati: la Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950, il Protocollo aggiuntivo in pari data e il secondo Protocollo aggiuntivo del 29 maggio 1952.

2. La presente Convenzione, fermo restando il precedente paragrafo 1, nonche' l'articolo 40, lettera d/bb), non pregiudica i diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari di ciascuno Stato hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Vienna il 21 gennaio 1981. In due originali in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana Libero DELLA BRIOTTA

Per la Repubblica d'Austria Willibald PAHR

 
- Allegato 2   -

  PROTOCOLLO FINALE  
 

alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria In occasione della firma della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, i Plenipotenziari di entrambi gli Stati contraenti hanno dichiarato concordemente di aver convenuto quanto segue:

1. Ad articolo 2 della Convenzione: a) il paragrafo 1, numero 1, non riguarda la legislazione austriaca sulla assicurazione notarile; b) il paragrafo 4 non vale per gli accordi conclusi dall'Austria, laddove ne derivino regolamenti sulla assunzione di oneri di assicurazione.

2. Ad articolo 4 della Convenzione: a) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, relative alla rappresentanza degli assicurati e dei datori di lavoro negli organi degli Istituti e delle Associazioni, nonche' negli organi giurisdizionali di sicurezza sociale restano invariate; b) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti relative alla assicurazione di persone occupate presso una Rappresentanza di uno dei due Stati contraenti in Stati terzi, o a persone occupate presso membri di tali Rappresentanze, restano invariate; c) i provvedimenti contenuti negli accordi conclusi dall'Austria relativi all'assunzione di oneri di assicurazione restano invariati; d) le disposizioni della legge federale austriaca del 22 novembre 1961, sui diritti alle prestazioni e sui periodi di attesa relativi all'assicurazione per la pensione e contro gli infortuni sul lavoro, per attivita' svolte all'estero, nonche' le disposizioni sulla presa in considerazione dei periodi di attivita' indipendente compiuti fuori dall'Austria, nel territorio della ex monarchia austro-ungarica, restano invariate.

3. Ad articolo 5 della Convenzione: il paragrafo 1 non si riferisce all'assegno integrativo ai sensi della legislazione austriaca.

4. Ad articolo 9 della Convenzione: le disposizioni del paragrafo 1 valgono analogamente per il delegato commerciale austriaco ed i suoi collaboratori.

5. Ad articolo 12 della Convenzione: la disposizione del paragrafo 1, seconda parte, laddove si tratti ai un soggiorno temporaneo, e' valida in Austria relativamente alle cure di medici, dentisti ed odontotecnici, in quanto liberi professionisti, solo per le seguenti persone: a) persone che soggiornino in Austria per svolgere la loro attivita' lavorativa, nonche' i familiari che li accompagnano; b) persone che si rechino in Austria in visita presso la loro famiglia, che abitualmente risiede in Austria; c) persone che si trovino in Austria per altri motivi, se e' stata loro concessa una cura ambulatoriale, a carico della Cassa mutua malattie territoriale, competente per il luogo ove soggiornano.

6. Ad articolo 15 della Convenzione: il rimborso delle spese sostenute, secondo l'articolo 13, paragrafo 1, comma secondo della Convenzione, a favore degli aventi diritto in base all'assicurazione per la pensione austriaca, viene effettuato prelevandolo dai contributi che giungono alla Associazione degli Enti austriaci per la sicurezza sociale (Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstrager), da parte della assicurazione contro le malattie dei pensionati.

7. Agli articoli 27 e 28 della Convenzione: a) il diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione austriaca sussiste solo se l'occupazione non viola le norme sull'occupazione dei lavoratori stranieri; b) il pagamento degli assegni familiari secondo la legislazione austriaca viene effettuato trascorso almeno un mese solare di occupazione in Austria; c) il diritto agli assegni familiari maggiorati per figli gravemente handicappati secondo la legislazione austriaca sussiste solo per i figli che risiedono in Austria.

8. Ad articolo 40 della Convenzione: gli Istituti austriaci procedono come segue: La parte III, capitolo II, viene applicata, in relazione al calcolo delle prestazioni per il periodo dal 1 gennaio 1956 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, nei casi in cui valga la parte IV della legge generale sull'assicurazione sociale (Allgemeines Sozialversichertaggesetz ASVG). Laddove per il periodo dal 1 gennaio 1956 in poi siano state riconosciute o versate prestazioni parziali piu' elevate delle prestazioni parziali che spetterebbero calcolandole secondo la parte III, capitolo II, della presente Convenzione, le prestazioni finora riconosciute o versate sono considerate prestazioni parziali. Il presente Protocollo finale costituisce parte integrante della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale. Esso entrera' in vigore al momento dell'entrata in vigore della citata Convenzione e rimarra' in vigore per la stessa durata.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari di ciascuno Stato hanno firmato il presente Protocollo finale.

FATTO a Vienna il 21 gennaio 1981. In due originali, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi essendo ugualmente autentici.

Per la Repubblica italiana: Libero DELLA BRIOTTA

Per la Repubblica d'Austria Wilibald PAHR

Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO