LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385
Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.
Pubblicato in GU, n. 98 del 23/04/1958
Vigente al 04/12/2024
Vigente dal: 08/05/1958
urn:nir:stato:legge:1958-02-07;385
Art. 1
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
Art. 2
1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1958
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
ALLEGATI:
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Allegato
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