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LEGGE 14 dicembre 1994, n. 703
  Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.  
  Pubblicato in GU, n. 301 del 27/12/1994
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 28/12/1994
  urn:nir:stato:legge:1994-12-14;703

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo di emendamento alla convenzione sulla riduzione dei casi di pluralita' di nazionalita' e sugli obblighi militari in caso di nazionalita' plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all' articolo 1  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.
 
 
  Art. 3.    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 14 dicembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINO, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: BIONDI



ALLEGATI:  
- ALLEGATO   -

 

PROTOCOLLO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

SECONDO PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DEI CASI DI NAZIONALITA' MOLTEPLICI E SUGLI OBBLIGHI MILITARI IN CASO DI NAZIONALITA' MOLTEPLICI.

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo;

Avendo ritenuto necessario di modificare il capitolo 1 della Convenzione sulla riduzione dei casi di molteplicita' di nazionalita', e sugli obblighi militari in caso di molteplicita' di nazionalita', firmata a Strasburgo, il 6 maggio 1963, di seguito denominata "la Convenzione";

Considerando il numero importante di migranti insediati in maniera permanente negli Stati membri del Consiglio d'Europa e la necessita' di portare a termine la loro integrazione, in particolare quella dei migranti della seconda generazione, nello Stato di accoglienza mediante l'acquisizione della nazionalita' di tale Stato;

In considerazione del numero importante di matrimoni misti negli Stati membri e della necessita' di facilitare l'acquisizione da parte di uno dei coniugi; della nazionalita' dell'altro coniuge, come pure l'acquisizione da parte dei figli, della nazionalita' di entrambi i genitori, al fine di promuovere una univocita' di nazionalita' in seno alla stessa famiglia;

Considerando che la conservazione della nazionalita' d'origine e' un fattore importante per la realizzazione di tali obiettivi, tenendo conto delle Risoluzioni (77) 12 e 13 del Consiglio d'Europa relative alla nazionalita' dei coniugi di nazionalita' diverse ed alla nazionalita' dei figli nati in costanza di matrimonio, nonche' dell'evoluzione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. All'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti tre paragrafi formulati come segue:

"5 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabile, del paragrafo 2 di cui sopra, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalita' di un'altra Parte contraente sul di cui territorio e' nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell'eta' di 18 anni, ciascuna di queste Parti puo' disporre che conservi la sua nazionalita' d'origine.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabili, dei paragrafi 2 e 5 di cui sopra, in caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti puo' disporre che il coniuge che acquisisce di sua libera volonta' la nazionalita' dell'altro coniuge, conservi la sua nazionalita' d'origine.

7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra qualora applicabile, se un cittadino minorenne di una Parte contraente i cui genitori sono cittadini di Parti contraenti diverse, acquisisce la nazionalita' di uno dei suoi genitori, ciascuna di tali Parti puo' disporre che conservi la sua nazionalita' d'origine".

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'Articolo 4 della Convenzione non si applicheranno a questioni previste dal presente Protocollo.

Articolo 3

1. Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla presente Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di tale Convenzione e che sono altresi' Parti al presente Protocollo, sara' applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a) come modificato dal presente Protocollo; oppure

b) qualora gli Stati interessati siano anche parti al Protocollo del 24 Novembre 1977 di emendamento della Convenzione, come modificati da detto Protocollo e dal presente Protocollo.

2. Nelle relazioni tra gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di detta Convenzione, le Parti al presente Protocollo, e gli Stati Parti alla Convenzione che applicano le disposizioni del Capitolo I di quest'ultima senza essere Parti al presente Protocollo, sara' applicabile il Capitolo I della Convenzione:

a) nel suo contenuto originale; oppure

b) qualora gli Stati interessati siano anche Parti al Protocollo del 24 Novembre 1977 recante emendamento alla Convenzione, nel suo contenuto modificato da detto Protocollo.

Articolo 4

1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' firmare senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non e' gia' o se non diviene contestualmente uno Stato contraente alla Convenzione, ed a patto che applichi le disposizioni del capitolo I della Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

1. Il presente protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale due Stati membri del Consiglio d'Europa, Stati contraenti alla presente Convenzione, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 4.

2. Per quanto concerne ogni altro Stato membro che successivamente esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, tale Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 6

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che avra' aderito alla Convenzione, potra' aderire al presente Protocollo a condizione di avere accettato le disposizioni del capitolo 1 della Convenzione.

2. Ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa invitato ad aderire alla Convenzione sara' considerato come invitato ad aderire al presente Protocollo, a condizione di avere accettato le disposizioni del Capitolo 1 di quest'ultima.

3. Per ogni Stato aderente, il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

1. Ciascuna Parte puo', in ogni momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale sara' stata ricevuta la notifica da parte del Segretario Generale.

3. La denuncia della Convenzione comporta di diritto quella del presente Protocollo.

Articolo 8

1. Nessuna riserva e' ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 9

1. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed al Governo di ogni Stato avente aderito o essendo stato invitato ad aderire alla Convenzione:

a) ogni firma del presente Protocollo;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con i suoi articoli 5 e 6;

d) ogni notifica ricevuta in attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 e la data alla quale la denuncia ha effetto.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 2 febbraio 1993, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.