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Legge 20 febbraio 1958, n. 75
  Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui .  
  Pubblicato in GU, n. 55 del 04/03/1958
  Vigente al 04/12/2024 


  Vigente dal: 19/03/1958
  urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica promulga

la seguente legge:


 
 
Capo I  

Chiusura delle case di prostituzione.

 
  Art. 1.    
  1.  E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
 
  Art. 3.    
  1.   
Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del codice penale  sono sostituite dalle seguenti:"  
1. E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell' art. 240 del codice penale  :

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

2. In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

3. I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.
"
 
 
  Art. 4. 

 
  1.  La pena è raddoppiata:
   1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;
   2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
   3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
   4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
   5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
   6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
   7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.
 
 
  Art. 5.    
  1.  Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso: 1)
   1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
   2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.
 
  2.  Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1)  e 2)  , qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza.
 
  3.  Le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
 
  4.  I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.
 
 
  Art. 6.    
  1.  I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni da un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall' art. 28 del codice penale  e dall'esercizio della tutela e della curatela.
 
 
  Art. 7.    
  1.  Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione,neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. è del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
 
 

 
Capo II  

Dei patronati ed istituti di rieducazione

 
  Art. 8.    
  1.  Il ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
 
  2.  Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.
 
 
  Art. 9.    
  1.  Con determinazione del ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello stato a norma della presente legge.
 
  2.  Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
 
  3.  Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello stato.
 
 
  Art. 10.    
  1.  Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
 
  2.  Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. a questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.
 
 
  Art. 11.    
  1.  All'onere derivante al bilancio dello stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248  .
 
 

 
Capo III  

Disposizioni finali e transitorie

 
  Art. 12.    
  1.  E' costituito un corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e delle prostituzione.
 
  2.  Con decreto presidenziale, su proposta del ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.
 
 
  Art. 13.    
  1.  Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall' art. 2  , si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
 
  2.  E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.
 
 
  Art. 14.    
  1.  Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
 
  2.  E' ammessa la prova contraria.
 
 
  Art. 15.    
  1.   
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
 

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

Gronchi

Visto, il Guardasigilli: Gonella