LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4
Pubblicato in GU, n. 20 del 26/01/2021
Vigente al 04/12/2024
Vigente dal: 27/01/2021
urn:nir:stato:legge:2021-01-15;4
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ªsessione della Conferenza generale dell'OIL.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1.
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2.
Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2021
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
ALLEGATI:
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Allegato
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