LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451
Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
[2]
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
Pubblicato in GU, n. 302 del 30/12/1997
Vigente al 04/12/2024
urn:nir:stato:legge:1997-12-23;451@2009-08-03
Art. 1
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
[4]
1.
E' istituita la
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
[6]
con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
2.
La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3.
La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4.
La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
4-bis.
La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonche' dell'affido e dell'adozione.
[7]
6.
E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore
dal 14/01/1998
al 26/08/2009
[2] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore dal 27/08/2009
[3] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore
dal 14/01/1998
al 26/08/2009
[4] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore dal 27/08/2009
[5] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore
dal 14/01/1998
al 26/08/2009
[6] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore dal 27/08/2009
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo2, comma2, legge 3 agosto 2009, n. 112.
In vigore dal 27/08/2009
[8] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
In vigore
dal 14/01/1998
al 06/08/2007
[9] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
In vigore
dal 14/01/1998
al 06/08/2007
[10] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
In vigore
dal 14/01/1998
al 06/08/2007
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo11, comma1, letteraa, decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
In vigore
dal 14/01/1998
al 06/08/2007