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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 dicembre 2023, n. 1044
  Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza.  
  Pubblicato in GU, n. 295 del 19/12/2023
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2023-12-11;1044

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, comma 1;

Considerato che dal mese di ottobre 2023 si e' determinato un aggravamento della situazione di crisi internazionale in atto in Medio Oriente;

Considerato che gli accadimenti in atto stanno determinando l'esodo di migliaia di civili dall'area della striscia di Gaza alle Regioni confinanti, inclusa la Repubblica Araba di Egitto;

Dato atto della richiesta di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita dagli accadimenti in argomento, avanzata dalle autorita' egiziane;

Ritenuto che la situazione verificatasi comporta la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi in loco;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2023 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010  recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Dispone:


   
  Art. 1 

Iniziative urgenti di protezione civile

 
  1.  Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in conseguenza degli accadimenti in atto nei territori della Repubblica Araba di Egitto a seguito dell'afflusso di profughi da Gaza, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  e successive modificazioni, interviene a supporto delle autorita' della Repubblica Araba di Egitto per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione, anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).
 
  2.  Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1  , il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio nei territori interessati dagli accadimenti in rassegna di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di mezzi e attrezzature e materiali, individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all' art. 5  .
 
  3.  Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte negli elenchi territoriali si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018  . Le regioni e le province autonome intervenute a supporto provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020  , all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  , per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti, con oneri posti a carico delle risorse di cui all' art. 5  .
 
  4.  Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura integrativa al personale di cui al comma 2  , con oneri a carico delle risorse di cui all' art. 5  .
 
 
  Art. 2 

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile

 
  1.  Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1  e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all' art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dai rispettivi ordinamenti una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile nelle attivita' di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attivita' connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione europea.
 
  2.  Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attivita' di cui alla presente ordinanza e' riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili pro-capite.
 
  3.  Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001  , alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza: per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego; per l'impiego sul territorio nazionale, una indennita' mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 
  4.  Al fine di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all' art. 1, comma 1  , al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  , inviato all'estero per l'impiego in attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, e' corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennita' ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale e' riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.
 
  5.  Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1  e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 23 gennaio 2023, Rep. n. 87, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attivita' espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale del Paese interessato dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potra' essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000  , previa dichiarazione da parte dell'Ambasciata d'Italia in Egitto che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione.
 
  6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell' art. 5  .
 
 
  Art. 3 

Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione

 
  1.  Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di materiali, mezzi e attrezzature necessarie all'assistenza alla popolazione, inviate ai sensi del comma 2 dell'art. 1  .
 
  2.  All'individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1  si provvede con atto di donazione sottoscritto con le autorita' della Repubblica Araba di Egitto, ovvero con scambio di note da effettuarsi anche per il tramite delle autorita' diplomatiche italiane in loco, accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna.
 
  3.  Al reintegro delle attrezzature di cui all' art. 1, comma 2  ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all' art. 5  .
 
 
  Art. 4 

Deroghe

 
  1.  Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1  e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
   regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440  , recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
   regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827  , recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
   decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010  , recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
   decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254  , recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;
   leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
 
  Art. 5 

Copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2023.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 11 dicembre 2023

Il Capo del Dipartimento Curcio