Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 settembre 2022, n. 926
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.  
  Pubblicato in GU, n. 231 del 03/10/2022
  Vigente al 04/12/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2022-09-22;926

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  ed in particolare gli articoli 25  , 26  e 27  ;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022  , n. 873 del 6 marzo 2022  , n. 876 del 13 marzo 2022  , n. 881 del 29 marzo 2022  , n. 882 del 30 marzo 2022  , n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022  , n. 898 del 23 giugno 2022  e n. 902  e n. 903 del 13 luglio 2022 recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Vista la proposta di collaborazione avanzata dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e la positiva valutazione del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si inquadra nell'ambito di una piu' ampia azione, promossa dal medesimo Dipartimento, di sostegno, protezione e supporto all'inclusione delle persone provenienti dall'Ucraina, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi a favore di donne vulnerabili sfollate dall'Ucraina e al rafforzamento professionale per facilitarne l'inclusione socio-lavorativa;

Ravvisata la necessita' di adottare ulteriori disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;

Ravvisata infine, la necessita' di adottare ulteriori disposizioni di assistenza alla popolazione interessata dal contesto emergenziale in rassegna;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Convenzione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per le attivita' a sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina

 
  1.  Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza e per le ragioni di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la rappresentanza italiana dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).
 
  2.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attivita' di cui al comma 1  si provvede entro il limite massimo di euro 430.000,00 a valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976 del centro di responsabilita' 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono conseguentemente incrementate del medesimo importo mediante variazione compensativa dal capitolo 493 del centro di responsabilita' 8 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
 
  Art. 2 

Ulteriori disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa

 
  1.  Al fine di consentire l'efficace espletamento delle attivita' di controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa di cui all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, le prefetture interessate possono provvedere, nel limite del contributo di cui all'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza n. 895 del 24 maggio 2022, all'acquisizione di servizi finalizzati allo scopo anche con le modalita' derogatorie di cui agli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
 
 
  Art. 3 

Integrazione delle competenze dei Commissari delegati e presidenti delle province autonome

 
  1.  I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 872/2022, anche all'organizzazione dei trasporti per il rimpatrio delle salme dei profughi deceduti nel territorio nazionale e per le sepolture o cremazioni degli stessi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie trasferite per fronteggiare l'emergenza. I Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle stesse risorse, riconoscono le eventuali spese sostenute dai comuni, per le medesime attivita', dal 4 marzo 2022.
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 22 settembre 2022

Il Capo del Dipartimento: Curcio