Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO  
PROTOCOLLO INTESA 30 settembre 2024
  Per la semplificazione delle procedure d'ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato ai sensi all' art.24 bis del D Lgs. 286/1998  (TUI).  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:protocollo.intesa:2024-09-30;nir-1

Tra

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali del terzo settore e migratorie - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

e

Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito TUI);

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione";

- VISTO, in particolare, il c omma 3 dell' articolo 24-bis del TUI  , secondo il quale "l'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 1-ter  , secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis";

PREMESSO CHE

- agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato, di cui agli articoli 22  e 24  del TUI ;

- le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (di seguito indicate come Organizzazioni Datoriali), firmatarie del presente documento, nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale e territoriale, nei diversi settori economici, attività di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro che ad esse aderiscono o conferiscono apposito mandato;

CONSIDERATO CHE

- l' art. 24 bis del TUI  , con riferimento agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, reca la disciplina per le verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche riguardo agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili;

- le verifiche sono demandate ai professionisti di cui all' articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12  e alle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate;

- le verifiche di congruità sono condotte in conformità alle indicazioni fornite con Circolare INL prot. n. 3 del 5 luglio 2022 e con Nota INL - DC Tutela prot. n. 2066 del 21 marzo 2023;

- in caso di esito positivo di dette verifiche è rilasciata apposita asseverazione;

- il comma 3 dell' art. 24-bis del TUI  esclude la presentazione della asseverazione con riferimento alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito Protocollo di Intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 24-bis del TUI  ;

- la sottoscrizione del Protocollo di Intesa consente altresì - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all' art. 27, comma 1-ter  e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis del TUI - l'applicazione della procedura semplificata che sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con la comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- le Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente protocollo possono avvalersi dell'ausilio delle proprie articolazioni territoriali, organizzazioni associate e/o delle società di servizi da esse controllate e/o partecipate per l'espletamento delle suddette procedure semplificate;

LE PARTI CONCORDANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA


   
  Art. 1 

Oggetto del Protocollo

 
  1.  Le parti si impegnano a collaborare per la semplificazione delle procedure d'ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato ai sensi all'art.24 bis del TUI.
 
  2.  Le Organizzazioni Datoriali firmatarie si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 24-bis del TUI  relativamente alla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato e ad acquisire l'attestazione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del Protocollo.
 
  3.  Le Organizzazioni Datoriali sono tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la documentazione prodotta dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità e utilizzata ai fini delle verifiche in questione.
 
  4.  L'adesione dell'Organizzazione Datoriale al presente Protocollo esonera il datore di lavoro dalla presentazione della asseverazione di cui al comma 2 dell'art. 24-bis del TUI  ai fini dell'inoltro delle istanze di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini non comunitari ai sensi degli artt. 22  e 24  del TUI e della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
 
 
  Art. 2 

Durata

 
  1.  Il presente Protocollo ha validità quadriennale ed entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
  2.  La revoca dell'adesione al Protocollo da parte dell'Organizzazione Datoriale deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it
 
 
  Art. 3 

Modifiche

 
  1.  Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art. 4 

Adesione

 
  1.  L'adesione al presente Protocollo da parte delle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale avviene attraverso sottoscrizione comunicata a mezzo PEC all'indirizzo dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it, previa verifica dei requisiti previsti.
 
 
  Articolo 5 

Trattamento dei dati

 
  1.  Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di Intesa nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003  , "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101  .
 

 

Roma, 30 settembre 2024

Il Direttore Generale Stefania Congia



ALLEGATI:  
- Allegato   -