Tra
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali del terzo settore e migratorie - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
e
Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito TUI);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione";
- VISTO, in particolare, il c omma 3 dell' articolo 24-bis del TUI , secondo il quale "l'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 1-ter , secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis";
PREMESSO CHE
- agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato, di cui agli articoli 22 e 24 del TUI ;
- le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (di seguito indicate come Organizzazioni Datoriali), firmatarie del presente documento, nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale e territoriale, nei diversi settori economici, attività di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro che ad esse aderiscono o conferiscono apposito mandato;
CONSIDERATO CHE
- l' art. 24 bis del TUI , con riferimento agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, reca la disciplina per le verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche riguardo agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili;
- le verifiche sono demandate ai professionisti di cui all' articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 e alle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate;
- le verifiche di congruità sono condotte in conformità alle indicazioni fornite con Circolare INL prot. n. 3 del 5 luglio 2022 e con Nota INL - DC Tutela prot. n. 2066 del 21 marzo 2023;
- in caso di esito positivo di dette verifiche è rilasciata apposita asseverazione;
- il comma 3 dell' art. 24-bis del TUI esclude la presentazione della asseverazione con riferimento alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentate tramite le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito Protocollo di Intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 24-bis del TUI ;
- la sottoscrizione del Protocollo di Intesa consente altresì - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all' art. 27, comma 1-ter e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis del TUI - l'applicazione della procedura semplificata che sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con la comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- le Organizzazioni Datoriali firmatarie del presente protocollo possono avvalersi dell'ausilio delle proprie articolazioni territoriali, organizzazioni associate e/o delle società di servizi da esse controllate e/o partecipate per l'espletamento delle suddette procedure semplificate;
LE PARTI CONCORDANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA
Oggetto del Protocollo
Durata
Modifiche
Adesione
Trattamento dei dati
Roma, 30 settembre 2024
Il Direttore Generale Stefania Congia