Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DECRETO 9 gennaio 2012
  Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.  
  Pubblicato in GU, n. 26 del 01/02/2012
  Vigente al 21/12/2024 


  Vigente dal: 16/02/2012
  urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2012-01-09;nir-1

Indice


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

ed IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l' art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l' art. 39, comma 4, del Testo unico  , che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l' art. 46  del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , di seguito denominato «Regolamento», sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  , recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' art. 1, comma 376  e 377  , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », e in particolare l' art. 1, comma 5  ;

Considerate le disponibilita' comunicate dalle Universita' statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2011-2012;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Dato a Roma, 9 gennaio 2012

Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata

Il Ministro dell'interno Cancellieri

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo