Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DECRETO 20 febbraio 2013
  Istituti di patronato  
 
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2013-02-20;nir-1

Indice

  Allegato  

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152  , recante "Nuova discipiina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193  , recante "Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato ai sensi dell' articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152  ";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20  ;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228  , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)":

VISTO in particolare l' articolo 1, comma 10, della citata legge di stabilità 2013  che, al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, modifica alcune disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 152  , per garantire ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazioni sul territorio nazionale, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione di criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

VISTO, altresi, l' articolo 1, comma 14, della citata legge di stabilità 2013  che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193  , a punteggio zero, in attesa della predetta valorizzazione, in via sperirnentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni integvento non finanziato avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto del Ministro del Iavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli stessi;

VISTO il Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007 , recante modifica degli allegati del regolamento (CE) 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relative aIl'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);

CONSIDERATO che la ripartizione territoriale prevista per l'ItaIia dalla Classificazione NUTS1, di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 1 febbraio 2007, n. 105/2007 , in cinque zone geografiche individuate in Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed Isole (Sardegna, Sicilia), risponde ai criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale previsti dalle modifiche introdotte all' articolo 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001  , dall" articolo 1, comma 10, lett. c), della citata legge di stabilità 2013  ;

VISTI gli interventi in materia previdenziale, in materia di danni da Iavoro e alla salute e in rnateria socio-assistenziale, attualmente a punteggio zero, inseriti rispettivamente nelle tabelle A, C e D, allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193  :

CONSIDERATO che gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative, rispettivamente INPS ed INAIL, cui il comma 14 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2013  e l' articolo 12, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193  , demandano la verifica dell'intervento attualmente non finanziato, avviato con modalità telematiche e definito positivamente, ai fini del riconoscimento del punteggio 0,25 previsto dal predetto comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, hanno richiesto l'esclusione delle seguenti voci per le motivazioni di seguito riportate: A10 (Pensioni complementari), A13 (Assegno ai lavoratori anziani licenziati) A24 (Sussidio straordinario di disoccupazione), A45 (Dichiarazioni reddituali) e C33 (Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette) in quanto prodotti/servizi non attuali a seguito di evoluzione normativa ovvero non gestiti dagli enti medesimi; A14 (lntegrazione pensioni facoltative), A30 (Denuncia, recupero e regolarizzazione contributive) e A3 (operazioni relative a costituzione di posizioni assicurative obbligatorie), in quanto prodotti/servizi gestiti in modalità cartacea; A41 (Trasferimento pensioni), A42 (Variazione dati pensione) e A43 (Delega a riscuotere) in quanta prodotti/servizi consistenti in mere attività gestionali su prestazioni già liquidate; A27 {Controversie per maternità e malattia) e A32 (Opposizione a rimborso prestazioni "indebite") in quanto gli attuali applicativi informatici dedicati alla gestione del contenzioso amministrativo in materia di prestazioni non consentono una adeguata ed agevole rilevazione; A38 (lntegrazione volontaria) e A40 (Accredito contributi figurativi), in quanto consistenti in attività assorbite in altri prodotti/servizi; D13 (Assegno di matemità) e D14 (Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli) in quanto prodotti/servizi non gestiti in via esclusiva dagli enti medesimi;

CONSIDERATO, inoltre, che, al fine di consentire una più efficace, univoca e coerente rilevazione delle attività, l'lNPS ha proposto una parziale ridenominazione dei seguenti interventi nel senso di seguito indicate: A17 Assegni al nucleo familiare ai pensionati; A18 Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS); A21 Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli; A36 Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative; C32 Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio:

CONSIDERATA, altresì, - in relazione a quanto previsto dalI' articolo 1, comma 114 della citata legge di stabilità 2013  , ove si stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica, riconoscendo la facoltà per il cittadino di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea - l'opportunita manifestata dall'INPS in considerazione dell"attività di assislenza che potrà essere svolta dagli istituti di patronato di individuare un apposito intervento nell'ambito del presente decreto cui attribuire il punteggio pari a 0,25;

RITENUTO che, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, prevista dal citato articolo 1, comma 14, della legge di stabilità 2013  , ai fini del finanziamento, é possibile, in via sperimentale, individuare un apposito intervento nominato "A99 Rilascio CUD INPS ( articolo 1 , comma 114, legge 24 dicembre 2012, n. 228  )", cui altribuire il punteggio pari a 0,25;

RAVVISTA, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui all' articoIo 1, comma 10, lett. c)  , e comma 14 delta citata legge di stabilità 2013  ;

DECRETA


   
  Art. 1   
  1.  A decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando il requisito richiesto dalI' art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001  , come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228  , gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno la metà delle province di ciascuna delle seguenti 5 aree geografiche: Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed Isole (Sardegna, Sicilia), inciividuate per I'Italia dalla Classificazione NUTS1 di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 1 febbraio 2007, n. 105/2007 . Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.
 
  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  , gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1  . Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano Ia propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.
 
 
  Art. 2   
  1.  Al fine di incentivare Ia qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193  , a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall' articolo 1, comma 14, della Iegge 24 dicembre 2012, n. 228  é riconosciuto anche per le prestazioni e i scrvizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalità telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
 
  2.  Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l'attivita dall' articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193  .
 
  3.  Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull'andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticità ai fini delI'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, 20 febbraio 2013

Il Ministro: Elsa Fornero



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

TABELLA A

TabADM20130220.pdf