Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
DECRETO REGIONALE 26 marzo 2008, n. 15
  Regolamento di attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  . Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.  
  Pubblicato in BURT, n. 10 del 02/04/2008
  Vigente al 21/12/2024 


  Vigente dal: 17/04/2008
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Indice

  Allegato  

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l' articolo 121 della Costituzione  , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1  ;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto ;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 57  ;

Visto, in particolare, l' articolo 62, comma 1  , della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;

- i requisiti professionali per il personale addetto;

- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all' articolo 20, comma 3  , della citata legge regionale;

- i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 24, comma 2  , della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

- i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

- requisiti organizzativi specifici;

- e modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 23 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture di cui all' articolo 29 della legge regionale n. 44/2003  ;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 7 marzo 2008;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni espresso dalla 4 Commissione consiliare nella seduta del 20 febbraio 2008;

Dato atto dell'accoglimento parziale delle suddette raccomandazioni espresse dalla 4 Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2008, n. 231, che approva il Regolamento di attuazione dell' articolo 62, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2007, n. 57  ;

emana

il seguente Regolamento


 
 
CAPO I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1 

Oggetto ed ambito di applicazione

 
  1.  Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41  (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:
   a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;
   b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
   c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
   d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.
 
  2.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture, di cui agli articoli 21  e 22  dellal.r. 41/2005 , di nuova istituzione.
 
  3.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:
   a) variazione del numero di posti letto o modifica della destinazione d'uso di locali o spazi;
   b) trasferimento della struttura in altra sede;
   c) modifica della tipologia di servizio erogato.
 
 

 
CAPO II 

Strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione

 
  Art. 2 

Strutture soggette ad autorizzazione

 
  1.  Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all' articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005  , così di seguito suddivise:
   a)  strutture residenziali, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005  , così articolate:
   1) strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti;
   2) strutture residenziali per persone disabili gravi con attestazione di gravità;
   b)  strutture residenziali a carattere comunitario, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005  , così articolate:
   1) strutture residenziali a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale o in condizioni di disagio relazionale;
   2) strutture residenziali a carattere comunitario per persone adulte disabili in stato di dipendenza prevalentemente non in situazione di gravità;
   c)  strutture residenziali per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera d) della l.r. 41/2005  ;
   d)  centri di pronta accoglienza per minori, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 41/2005  ;
   e)  case di accoglienza e gruppi appartamento, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 41/2005  ;
   f)  servizi residenziali socio-educativi per minori, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 41/2005  , così articolati:
   1) comunità familiari;
   2) comunità a dimensione familiare;
   g)  gruppi appartamento per adolescenti e giovani, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera h) della l.r. 41/2005  ;
   h)  strutture semiresidenziali, di cui all' articolo 21, comma 1, lettera i) della l.r. 41/2005  , così articolate:
   1) strutture semiresidenziali per persone anziane;
   2) strutture semiresidenziali per persone disabili;
   3) strutture semiresidenziali per minori.
 
  2.  Le strutture di cui all' articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005  , sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel piano integrato sociale, ai sensi dell' articolo 14, comma 5, della l.r. 41/2005  .
 
 
  Art. 3 

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

 
  1.  La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all' articolo 2  al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
 
 
  Art. 4 

Requisiti strutturali ed organizzativi

 
  1.  Le strutture di cui all' articolo 2, comma 1  , ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell' allegato A  al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
 
 
  Art. 5 

Requisiti professionali per il personale

 
  1.  Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all' articolo 2, comma 1  , opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
 
  2.  A ciascun addetto di cui al comma 1  deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
   a) addetto all'assistenza di base;
   b) operatore socio sanitario;
   c) educatore professionale;
   d) infermiere;
   e) fisioterapista;
   f) animatore socio-educativo.
 
  3.  L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f)  , deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
   a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
   b) diploma di dirigente di comunità;
   c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
 
 
  Art. 6 

Figure professionali preposte alla direzione

 
  1.  La funzione di direzione delle strutture di cui all' articolo 2  , ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2  .
 
  2.  Il soggetto di cui al comma 1  :
   a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
   b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
   c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
   d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
   e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
 
  3.  Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 4, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40  (Disciplina del servizio sanitario regionale).
 
 
  Art. 7 

Decadenza dell'autorizzazione

 
  1.  Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento, la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale e professionale previsti, per ciascuna tipologia di struttura, dall'allegato A, ovvero il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
 
  2.  Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.
 
 

 
CAPO III 

Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

 
  Art. 8 

Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

 
  1.  Le strutture di cui all' articolo 22, comma 1, della l.r. 41/2005  , sono tenute a comunicare l'avvio della relativa attività.
 
 
  Art. 9 

Comunicazione di avvio di attività

 
  1.  Il legale rappresentante delle strutture di cui all' articolo 8  , è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui allo stesso articolo al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.
 
  2.  La comunicazione di cui al comma 1  deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.
 
  3.  Il comune, per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all' articolo 8  , può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all' articolo 17  .
 
 
  Art. 10 

Utenza accolta

 
  1.  Le strutture di cui all' articolo 8  accolgono temporaneamente o permanentemente:
   a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
   b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
   c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
   1) permesso premio o licenza;
   2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
   3) libertà vigilata;
   4) attesa di processo definitivo;
   5) ex detenute;
   d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
   e)  donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all' articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59  (Norme contro la violenza di genere);
   f)  persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell' articolo 18 del d.lgs. 286/1998  ;
   g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.
 
 
  Art. 11 

Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

 
  1.  Le comunità di tipo familiare, di cui all' articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005  e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all' articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005  , oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
   a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
   b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
   d)  assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato. I requisiti delle strutture oggetto di progetti sperimentali sono individuati secondo quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005  .
 
 
  Art. 12 

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

 
  1.  Le comunità di tipo familiare, di cui all' articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005  , oltre a quanto previsto dall' articolo 11  , devono possedere i seguenti requisiti:
   a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
   b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
   c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
   d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
   e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
   f) prevedere ripostigli per vari usi;
   g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
   h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.
 
 
  Art. 13 

Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

 
  1.  Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all' articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005  , oltre a quanto previsto dall' articolo 11  , devono possedere i seguenti requisiti:
   a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
   b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
   c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
   d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
   e) prevedere un locale adibito a deposito;
   f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
   g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.
 
 
  Art. 14 

Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

 
  1.  In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.
 
 

 
CAPO IV 

Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato

 
  Art. 15 

Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema integrato sociale

 
  1.  Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005  devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:
   a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico-educativa e psicologica;
   c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
   d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
   1) operatore dei servizi sociali;
   2) tecnico dei servizi sociali;
   3) dirigente di comunità;
   e)  
qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "  
Repertorio regionale dei profili professionali
" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32  (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007 n. 40  , i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.
 
 

 
CAPO V 

Diffusione dati delle strutture

 
  Art. 16 

Diffusione dati delle strutture

 
  1.  I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei nuovi procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.
 
 

 
CAPO VI 

Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare

 
  Art. 17 

Commissione multidisciplinare

 
  1.  Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all' articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005  .
 
 
  Art. 18 

Composizione e nomina

 
  1.  La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2  , sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci .
 
  2.  La commissione multidisciplinare è composta:
   a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
   b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
   c) da un tecnico afferente all'area tecnicoedilizia;
   d) da un assistente sociale;
   e) da un operatore del servizio igiene;
   f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
   g) da un funzionario amministrativo.
 
  3.  La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1  . Per ciascun componente multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.
 
 
  Art. 19 

Durata in carica

 
  1.  La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.
 
  2.  I componenti indicati all' articolo 18, comma 2  , lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.
 
 
  Art. 20 

Funzionamento

 
  1.  La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.
 
  2.  La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.
 
  3.  Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.
 
  4.  In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1  , la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti.
 
  5.  Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4  al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.
 
 

 
CAPO VII 

Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali

 
  Art. 21 

Composizione

 
  1.  La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:
   a) un rappresentante dei medici;
   b) un rappresentante degli assistenti sociali;
   c) un rappresentante degli psicologi;
   d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
   e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
   f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
   g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
   h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
   i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
   j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
   k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
   l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
   m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
   n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
   o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
   p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.
 
 
  Art. 22 

Procedura di nomina

 
  1.  I componenti della commissione di cui all' articolo 21  sono designati dai seguenti soggetti:
   a)  i rispettivi ordini per i componenti di cui all' articolo 21, comma 1  , lettere a)  , b)  , c)  ;
   b)  le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all' articolo 21, comma 1, lettera d)  ;
   c)  le rispettive consulte per i componenti di cui all' articolo 21, comma 1  , lettere e)  , f)  , g)  ;
   d)  le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all' articolo 21, comma 1  , lettere h)  , i)  , j)  , l)  ;
   e)  i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all' articolo 21, comma 1  , lettere k)  , m)  , n)  , o)  , p)  .
 
  2.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1  comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.
 
  3.  La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2  è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.
 
 

 


ALLEGATI:  
- Allegato   -