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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2008
  Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l'anno 2008.  
  Pubblicato in GU, n. 288 del 10/12/2008
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2008-12-03;nir-1

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l' art. 3  del Testo unico sull'immigrazione, che dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007  , concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008;

Considerata l'attuale congiuntura economica e l'esigenza di dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e di assistenza alla persona;

Rilevato che alla data del 31 maggio 2008 e' stato inviato agli sportelli unici per l'immigrazione un numero di richieste di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari notevolmente superiore alla corrispondente quota massima di ingressi prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007  ;

Considerato che l'elevato numero di richieste di assunzione inviate agli sportelli unici per l'immigrazione, rimaste non soddisfatte dopo l'esaurimento delle quote relative alla programmazione transitoria per l'anno 2007, esprime un fabbisogno socialmente rilevante, con particolare riferimento al settore dell'assistenza domiciliare, che si ritiene di dover soddisfare;

Ritenuto di dover introdurre, per l'attuazione del presente provvedimento nuovi criteri di selezione rispetto alle richieste di assunzione inviate da persone fisiche di nazionalita' non comunitaria, in qualita' di datori di lavoro, accogliendo le istanze solo delle persone fisiche che dimostrano maggiore radicamento sul territorio nazionale e che in tal modo possono offrire, come datori di lavoro, le opportune garanzie di stabilita' del rapporto di lavoro;

Ritenuta l'urgenza di definire, per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007  , con il quale la quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi in Italia per l'anno 2007 e' stata determinata in 170.000 unita';

Visto l' art. 21  del Testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Decreta:


   
  Art. 1.    
  1.  In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unita' da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell'interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
   a) 4.500 cittadini albanesi;
   b) 1.000 cittadini algerini;
   c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
   d) 8.000 cittadini egiziani;
   e) 5.000 cittadini filippini;
   f) 1.000 cittadini ghanesi;
   g) 4.500 cittadini marocchini;
   h) 6.500 cittadini moldavi;
   i) 1.500 cittadini nigeriani;
   l) 1.000 cittadini pakistani;
   m) 1.000 cittadini senegalesi;
   n) 100 cittadini somali;
   o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
   p) 4.000 cittadini tunisini.
 
 
  Art. 3.    
  1.  Nell'ambito della quota di cui all' art. 1  , sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all' art. 2  , entro una quota di 105.400 unita' per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
 
 
  Art. 4.    
  1.  La quota complessiva massima di 150.000 unita' di cui all' art. 1  , e' soddisfatta tramite le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007  , risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell' art. 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007  .
 
  2.  Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all' art. 1  del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
 
  3.  Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, e' necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all' art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.
 
  4.  Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell'interesse all'assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l'istanza di nulla-osta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2007  , nonche' il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3  del presente articolo. La conferma dovra' essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile nel sito www.interno.it .
 
 
  Art. 5.    
  1.  Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all' art. 1  , possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all' art. 3  , sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro.
 

 

Roma, 3 dicembre 2008

Il Presidente: Berlusconi