Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2011
  Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011.  
  Pubblicato in GU, n. 65 del 21/03/2011
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2011-02-17;nir-1

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto in particolare l' art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  , e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto in particolare l'art. 38-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-ter del predetto Testo Unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2010  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010  , in quanto l'ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

Decreta:


   
  Art. 1    
  1.  In via di programmazione transitoria delle quote massime d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota di 60.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
  2.  La quota di cui al comma 1  riguarda:
   a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia - Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria.
   b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
 
 
  Art. 2   
  1.  Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1  sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei paesi indicati nelle lett. a)  e b)   del comma 2 del medesimo art. 1 , che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
 
  2.  Le disposizioni attuative relative ale procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'Interno di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero degli Affari Esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette amministrazioni.
 
  3.  Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure d'ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.
 

 

Roma, 17 febbraio 2011

Il Presidente: Berlusconi