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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005
  Istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, ai sensi dell' articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  .  
  Pubblicato in GU, n. 161 del 13/07/2005
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2005-06-28;nir-1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400  , concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  , concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002  , concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476  , recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 . Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184  in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492  , «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476  », nel quale sono indicate le modalita' per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalita' operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'autorita' centrale;

Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 46 comma 2 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 , dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa;

Visti i decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002  e del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunita' e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione per le adozioni internazionali, istituita dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476  ed operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l' art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilita' del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184  »;

Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalita' interpretative sull'applicazione dell' art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  ;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione;

Visto l' art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  , ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184  », nonche' la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005;

Ritenuto di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati nell'anno 2004, in considerazione della irretroattivita' delle disposizioni;

Visto l' art. 1, comma 349 della legge 30 dicembre 2004, n. 311  , per l'istituzione delle nuove aliquote IRE;

Considerata la necessita' di porre in essere concrete azioni politiche che diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell'impegno assunto dall'Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Ritenuto che, ai fini dell'individuazione dell'ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, e' necessario escludere il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, deducibili ai sensi dell' art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;

Considerato che, lo stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto a copertura delle agevolazioni di cui all' art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311  , consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:


   
  Art. 1.  

Soggetti beneficiari

 
  1.  Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184  , uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004 e' concesso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione, secondo le disposizioni del presente decreto.
 
 
  Art. 2.  

Modalita' di presentazione delle istanze

 
  1.  I genitori adottivi, di cui all' art. 1  del presente decreto, presentano istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissione per le adozioni internazionali - entro il 31 agosto 2005, sul modello A allegato al presente decreto.
 
  2.  L'istanza di rimborso, deve essere corredata dai seguenti documenti:
   a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
   b)  certificazione rilasciata, ai sensi dell' art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;
   c) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;
   d)  nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi dell' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso di cui alla lettera a)  .
 
  3.  In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia ai sensi dell' art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476  , i genitori adottivi devono allegare all'istanza di rimborso copia del provvedimento, emesso dal tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonche' copia della dichiarazione dei redditi presentata negli anni di riferimento, da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione.
 
  4.  Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1  sono inammissibili.
 
 
  Art. 3.  

Ammontare e natura dei rimborsi

 
  1.  L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi dell' art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  e' pari a:
   a) il 50 % (fino ad un limite massimo di Euro 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a Euro 29,000,00;
   b) il 30 % (fino ad un limite massimo di Euro 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra Euro 29.000,00 e Euro 70.000,00.
 
  2.  Raccolte tutte le istanze, l'amministrazione effettuera' la ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati nel comma 1  e nei rigorosi limiti della disponibilita' del Fondo, anche riducendo proporzionalmente le quote di cui al comma 1  .
 
  3.  L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale.
 

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 28 giugno 2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

(allegare alla domanda i documenti indicati nell'allegato 1) Documenti da allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):

1) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla commissione per le adozioni internazionali;

2) certificazione rilasciata, ai sensi dell' art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  , dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;

3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;

4) autocertificazione, resa ai sensi dell' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (corredata della documentazione contabile giustificativa), ove si attesti che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso (solo nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato).

Invece: (per i cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero, i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell' art. 36, comma 4 della legge n. 184/1983  come modificata dalla legge n. 476/1998  ) i documenti da allegare sono:

1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;

2) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;

3) copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa agli anni di riferimento da cui si possa evincere la quota parte di spese per adozione ivi portata in deduzione;

4) autocertificazione, resa ai sensi dell' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  (corredata della documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.

 
- Allegato 2   -