Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 26 ottobre 2012, n. 183
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.  
  Pubblicato in GU, n. 253 del 29/10/2012
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:stato:legge:2012-10-26;183

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


   
  Art. 1  

Autorizzazione alla ratifica

 
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.
 
 
  Art. 2  

Ordine di esecuzione

 
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
 
 
  Art. 3  

Copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge, valutati in euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , per le spese di missione previste dall'Accordo di cui alla presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  , il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196  , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122  , e successive modificazioni.
 
  3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2  .
 
  4.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4  

Entrata in vigore

 
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 26 ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi

Di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

ACCORDO 10 agosto 2012
  TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE  

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,

HANNO CONVENUTO quanto segue

   
  Articolo 1  

Definizioni

 
  1)  Ai fini del presente Accordo:
   a) "condanna" e' qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;
   b) "sentenza" e' una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
   c) "Stato Trasferente" e' lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
   d) "Persona condannata" e' la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;
   e) "Stato Ricevente" e' lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta.
 
 
  Articolo 2  

Principi Generali

 
  1)  Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente puo' essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli e' stata inflitta. A tale proposito, e' a norma del presente Accordo, egli puo' manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volonta' di essere trasferito.
 
  2)  Il trasferimento puo' essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.
 
  3)  Il trasferimento puo' essere richiesto da una persona condannata che e' cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente.
 
  4)  Il presente Accordo non e' applicabile se la persona e' stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.
 
 
  Articolo 3  

Autorita' Centrali

 
  1)  Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorita' Centrali degli Stati Contraenti.
 
  2)  L'Autorita' Centrale per il Governo della Repubblica italiana e' il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorita' Centrale per il Governo della Repubblica dell'India e' il Ministero dell'Interno.
 
  3)  In caso uno Stato Contraente cambia Autorita' Centrale, dovra' notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.
 
 
  Articolo 4  

Condizioni per il trasferimento

 
  1)  Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:
   a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato Ricevente;
   b) la sentenza e' definitiva;
   c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;
   d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;
   e) la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;
   f) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
   g) Lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.
 
 
  Articolo 5  

Obbligo di fornire informazioni

 
  1)  Ogni persona condannata, alla quale puo' essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
 
 
  Articolo 6  

Richiesta e documenti a sostegno

 
  1)  Ogni persona condannata puo' richiedere di essere trasferita in conformita' al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorita' dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.
 
  2)  Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovra' trasmetterla allo Stato Trasferente;
 
  3)  Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:
   a) se la richiesta e' presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta;
   b) nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identita' e, laddove possibile, le impronte digitali;
   c) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
   d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
   e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;
   f) copia delle disposizioni di legge su cui e' fondata la sentenza;
   g) una dichiarazione che indichi la parte della condanna gia' scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
   h) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente;
   i) una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata.
 
  4)  Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformita' a questo Accordo, lo Stato Ricevente inviera' i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia gia' deciso di non acconsentire al trasferimento:
   a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata e' un cittadino dello Stato Ricevente;
   b) copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
   c) una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;
   d) la disponibilita' dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;
   e) qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario.
 
  5)  Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorita' centrali degli Stati Contraenti.
 
 
  Articolo 7  

Consenso e verifica

 
  1)  Lo Stato Trasferente garantira' che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge dello Stato Trasferente.
 
  2)  Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.
 
 
  Articolo 8  

Decisione

 
  1)  Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorita' degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonche' la gravita' del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
 
 
  Articolo 9  

Continuazione dell'esecuzione della condanna

 
  1)  Salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Accordo, le autorita' dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.
 
  2)  L'esecuzione della sentenza sara' disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sara' competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.
 
  3)  Se la condanna e' per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo puo', con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare. Riguardo la natura e la durata, la pena cosi' modificata dovra' corrispondere il piu' possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovra', tuttavia, aggravare ne per natura ne per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.
 
 
  Articolo 10  

Revisione della sentenza

 
  1)  Soltanto lo Stato Trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.
 
 
  Articolo 11  

Grazia, amnistia, indulto

 
  1)  Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
 
  2)  Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.
 
 
  Articolo 12  

Cessazione dell'esecuzione

 
  1)  Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena e' informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
 
 
  Articolo 13  

Informazioni concernenti l'esecuzione

 
  1)  Lo Stato Ricevente fornira' informazioni allo Stato Trasferente:
   a) quando l'esecuzione della pena e' stata completata;
   b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prendera' provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformita' alle leggi dello Stato Ricevente;
   c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.
 
 
  Articolo 14  

Transito

 
  1)  Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita e' diretta dovra' presentare preventivamente richiesta di transito all'altro.
 
  2)  Uno Stato pofra' rifiutare il transito se la persona condannata e' un proprio cittadino.
 
  3)  Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.
 
 
  Articolo 15  

Spese

 
  1)  Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.
 
  2)  Lo Stato Ricevente puo', tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.
 
 
  Articolo 16  

Lingua

 
  1)  Le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.
 
 
  Articolo 17  

Ambito di Applicazione

 
  1)  Il presente Accordo e' applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.
 
 
  Articolo 18  

Risoluzione delle controversie

 
  1)  Le Autorita' Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.
 
  2)  Se le Autorita' Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sara' risolta attraverso canali diplomatici.
 
 
  Articolo 19  

La Consegna delle Persona Condannata

 
  1)  La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovra' avvenire in una localita' concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente e' responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.
 
 
  Articolo 20  

Disposizioni Finali

 
  1)  Il presente Accordo e' subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notifichera' all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.
 
  2)  Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avra' validita' come l'Accordo stesso.
 
  3)  L' Accordo avra' validita' per un periodo indeterminato. Tuttavia, puo' essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avra' effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.
 
  4)  Nonostante la rescissione, questo Accordo continuera' ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformita' di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.
 

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti i i testi facenti egualmente fede. In caso di diversita' di interpretazione, prevarra' il testo inglese.

 

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dell'India