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LEGGE 6 febbraio 1963, n. 405
  Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.  
  Pubblicato in GU, n. 93 del 06/04/1963
  Vigente al 21/12/2024 


  Vigente dal: 21/04/1963
  urn:nir:stato:legge:1963-02-06;405

Indice

  Allegato  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA:

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e', data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI

PICCIONI

BOSCO

BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO



ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Convenzione di Ginevra del 25 giugno 1958:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_822_721_1/index.html