LEGGE 6 febbraio 1963, n. 405
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
Pubblicato in GU, n. 93 del 06/04/1963
Vigente al 21/12/2024
Vigente dal: 21/04/1963
urn:nir:stato:legge:1963-02-06;405
Art. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione e', data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI
PICCIONI
BOSCO
BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
ALLEGATI:
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Allegato
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