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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2011, n. 3970
  Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.  
 
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2011-10-21;3970

Indice


Il Presidente del Consiglio dei Minsitri

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011  , con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;

Visti l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011  recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011 , l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, n. 3935  , n. 3934 e n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011  , articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011  , n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011  , n. 3956 del 26 luglio 2011  , n. 3958 del 10 agosto 2011  , n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011  e n. 3966 del 30 settembre 2011;

Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Vista la richiesta del 27 settembre 2011 della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del 27 settembre 2011 del Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone


   
  Art. 1   
  1.  Per consentire alla Croce Rossa Italiana di continuare ad assicurare le proprie esigenze istituzionali, l'autorizzazione di spesa prevista all' art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011  , e' ridotta di euro 1.800.000,00.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il Commissario delegato di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e' autorizzato a mettere a disposizione del Ministero dell'interno le unita' navali per il trasporto di migranti provenienti dalla Tunisia. Al relativo onere, pari a euro 1.250.000,00, si provvede a carico delle risorse stanziate ai sensi dell' art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011  .
 
 
  Art. 3   
  1.  Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati provenienti dal nord Africa, le comunita' di accoglienza per minori autorizzate o accreditate possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni e delle Province Autonome nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.
 
 
  Art. 4   
  1.  Al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011  le parole: «Dopo il comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12. Per"», sono cosi' sostituite: «Dopo il comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "12-bis. Per"».
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 21 ottobre 2011

Il Presidente Berlusconi