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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011, n. 3935
  Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. Centri di identificazione ed espulsione temporanei nei comuni di: Santa Maria Capua Vetere - Palazzo San Gervasio - Trapani localita' Kinisia.  
 
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:presidente.consiglio.ministri:ordinanza:2011-04-21;3935

Indice


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011  , con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa;

Visti l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011  recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitario nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea», e l' art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  ;

Visto l'Accordo di Cooperazione del 5 aprile 2011 tra i Ministri dell'Interno di Italia e Tunisia disciplinante tra l'altro le azioni di rimpatrio e di trattenimento dei cittadini tunisini irregolarmente presenti sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2011  con il quale sono state tra l'altro definite le misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore dei cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1 gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011;

Considerato che nei confronti degli stranieri che non si trovano nelle condizioni di accoglienza di cui all' art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011  , trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10  , 13  e 14   del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011  , recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitario nel territorio del nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Vista l' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;

Considerata l'urgente necessita' di dover trattenere gli stranieri che non si trovano nelle gia' citate condizioni di accoglienza di cui all' art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011  , nei centri di identificazione ed espulsione (CIE);

Preso atto che nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune Palazzo San Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani localita' Kinisia sono gia' esistenti strutture temporanee attivate per l'accoglienza dal Commissario delegato per l'emergenza umanitaria;

Vista la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 16 aprile 2001 prot. n. 555-DOC/C/STRAN/SORD/3353-11;

Ravvisata la necessita' che le suddette strutture operino, dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino a cessate esigenze e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, come centri di identificazione ed espulsione dei cittadini stranieri che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle misure umanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010  , con il quale e' stato prorogato su tutto il territorio nazionale per l'anno 2011 lo stato di emergenza per la prosecuzione delle attivita' di gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002  , n. 3244 del 1° ottobre 2002  , n. 3262 del 31 gennaio 2003  , n. 3287 del 23 maggio 2003  , n. 3298 del 3 luglio 2003  , n. 3326 del 7 novembre 2003  , n. 3361 dell'8 luglio 2004  , n. 3417 del 24 marzo 2005  , n. 3425 del 20 aprile 2005  , n. 3476 del 2 dicembre 2005  , n. 3506 del 23 marzo 2006  , n. 3551 del 9 novembre 2006  , n. 3559 del 27 dicembre 2006  , n. 3576 del 29 marzo 2007  , n. 3603 del 30 luglio 2007  , n. 3620 del 12 ottobre 2007  , n. 3631 del 23 novembre 2007  , n. 3661 del 19 marzo 2008  , n. 3669 del 17 aprile 2008  , n. 3703 del 12 settembre 2008  , n. 3746 del 12 marzo 2009  , n. 3828 del 27 novembre 2009  ;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2008  con il quale e' stato approvato il Capitolato d'appalto per la gestione dei centri di accoglienza (CDA), dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), con particolare riferimento agli standards di accoglienza ivi previsti;

Vista la nota del 19 aprile 2011 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno;

Vista la richiesta del Ministero dell'Interno; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1   
  1.  Al fine di trattenere gli stranieri che non si trovano nelle condizioni di accoglienza di cui all' art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2001  , le strutture temporanee gia' esistenti, attivate per l'accoglienza dal Commissario delegato per l'emergenza umanitaria di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio n. 3924 del 18 febbraio 2011  e n. 3925 del 23 febbraio 2011 articolo 17  , nel comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Caserma Fornaci e Parisi (ex Andolfato), nel comune di Palazzo San Gervasio (PZ) e nel comune di Trapani localita' Kinisia, operano, a far data dalla presente ordinanza e fino a cessate esigenze, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, come centri di identificazione e di espulsione nel numero massimo di 500 posti da ripartire nelle predette strutture.
 
 
 
 
  Art. 2   
  1.  Per i necessari interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria delle strutture di cui all' articolo 1  il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, provvede per l'anno 2011 nel limite massimo di 6.000.000 di euro a valere sulle disponibilita' dello stanziamento del capitolo 7351 - piano gestionale 2.
 
 
  Art. 3   
  1.  Agli oneri derivanti dalla gestione delle strutture di cui all' articolo 1  , si provvede per l'anno 2011 nel limite massimo di 4.000.000 di euro, mediante utilizzo delle somme iscritte sul capitolo 3001 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da imputare quanto a euro 2.100.000 sul piano gestionale 1 e quanto a euro 1.900.000 sul piano gestionale 4.
 

La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi