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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 luglio 2024, n. 1088
  Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, con riferimento a specifiche esigenze verificatesi sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo.  
  Pubblicato in GU, n. 165 del 16/07/2024
  Vigente al 21/12/2024 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2024-07-08;1088

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85  , recante «Attuazione della direttiva 2001/55/C E relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022  , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003  ;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14  , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28  , ed in particolare l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall' art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16  , ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  , recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91  , recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142  , recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16  , recante «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1 ;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;

Visti i commi da 669 a 671 dell' art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  , con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n. 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del 29 dicembre 2023, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto l' art. 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132  , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170  , recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» con cui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse di cui all' art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16  ;

Visto l' art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191  , recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;

Visto l' art. 1  , dal comma 389 fino al comma 396 della legge 30 dicembre 2023 n. 213  ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;

Considerato che la Regione Lombardia ha rappresentato specifiche esigenze derivanti da una recrudescenza di richieste di accoglienza in strutture da parte di persone e famiglie precedentemente in autonoma sistemazione, anche in considerazione del protrarsi degli eventi bellici in corso e, pur dando corso a rinnovate azioni volte al riallineamento degli strumenti di gestione alle misure poste in essere nelle altre regioni, ha evidenziato la necessita' di introdurre specifiche disposizioni mirate a fronteggiare le peculiari esigenze in atto;

Considerato che, per stesse motivazioni, anche le Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo nella riunione del 27 marzo scorso hanno rappresentato a questo Dipartimento analoghe esigenze derivanti da una recrudescenza di richieste di accoglienza in strutture da parte di persone e famiglie precedentemente in autonoma sistemazione;

Acquisita l'intesa delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1 

Prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento temporaneo in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina sul territorio delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo

 
  1.  Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', l'assistenza e l'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto, i Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, nominati Commissari delegati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, esperite le opportune verifiche concernenti l'impossibilita' di ricorrere, anche nel territorio di altre regioni e province autonome alle altre forme di accoglienza garantita dallo Stato, sono autorizzati a consentire, in via residuale, anche successivamente alla scadenza indicata nell' OCDPC n. 937/2022  , ciascuno sul territorio di propria competenza, la temporanea prosecuzione delle soluzioni di alloggiamento e assistenza temporanee di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della citata OCDPC n. 872/2022  . A tal fine, i Commissari documentano le azioni poste in essere periodicamente, provvedendo al relativo monitoraggio con cadenza trimestrale, per l'individuazione di possibili soluzioni alternative ovvero volte all'eventuale rimodulazione in progressiva riduzione, alle condizioni economicamente piu' vantaggiose, delle vigenti convenzioni per allinearle ai costi previsti per le attivita' di accoglienza diffusa, fin quando non si siano verificate le condizioni oggettive per conformarsi a quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC n. 937/2022.
 
  2.  Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come da ultimo integrate dall' art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213  .
 
 
  Art. 2 

Prosecuzione delle misure di cui all' art. 2 dell'OCDPC n. 1028/2023 

 
  1.  Attese le perduranti esigenze di accoglienza nei territori di competenza, al fine di preservare, in particolari situazioni, l'inserimento dei profughi nelle comunita' territoriali di riferimento, e' autorizzata, fino al termine dello stato di emergenza, la prosecuzione da parte dei Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio e Abruzzo, in qualita' di Commissari delegati, della rimodulazione dell'accoglienza temporanea di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1028 del 5 ottobre 2023, anche oltre il limite delle numero delle persone gia' ospitate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, a condizione che siano state esaurite le altre disponibilita' di accoglienza diffusa sul territorio di rispettiva competenza e fermo restando il rispetto del limite di costo unitario di 33 euro per die per il complesso dei servizi offerti previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022.
 
  2.  Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e trasferite per fronteggiare l'emergenza, come da ultimo integrate dall' art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre 2023, n. 213  .
 

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 8 luglio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio