Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 13 marzo 2025, n. 14605
  Oggetto: Concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5  e 9  della legge n. 91/1992 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 30 gennaio - 7 marzo 2025 - Esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per i soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2025-03-13;14605

AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, per conoscenza, AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE - SEDE


 

Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, l'art. 9.1 della legge n. 91/1992  richiede, come è noto, che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente dimostri il «possesso [.] di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)» attraverso l'attestazione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dai Ministeri competenti, ovvero con la produzione di un'apposita certificazione rilasciata da uno degli Ente certificatori riconosciuti.

Dal suddetto obbligo di attestazione della conoscenza della lingua sono esentati unicamente i soggetti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all' art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998  (testo unico immigrazione), nonché coloro che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

Al riguardo, occorre segnalare che la disposizione in esame è stata oggetto di recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 25, pubblicata nella G.U. 1° Serie Speciale n. 11 del 12 marzo 2025, allegata alla presente) che - ritenendo fondata la questione sollevata dal T.A.R. Emilia Romagna con ordinanza n. 145 del 30 maggio 2024 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge n. 91 del 1992  «nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».

Ai fini dell'individuazione della formula di esonero adeguata al caso di specie, la Consulta nella medesima sentenza rinvia espressamente a quanto già previsto in relazione al test di lingua richiesto per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo che, all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021 (recante "Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009  "), esclude la necessità del superamento del test linguistico con riferimento «allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».

Tale formula di esonero, diversamente da quella prevista con riferimento ai soggetti che sottoscrivono l'accordo di integrazione di cui all' art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998  , non menziona la possibilità che l'attestazione medica di cui sopra possa essere rilasciata, oltre che da strutture sanitarie pubbliche, anche da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Deve, pertanto, ritenersi esclusa la possibilità di ottenere l'esenzione dalla sottoposizione al test linguistico mediante produzione di certificazione del "medico di base".

Si rappresenta dunque che, ferme restando le istanze già definite, i soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico che presentino istanza di concessione della cittadinanza italiana (o che abbiano presentato domanda ancora in istruttoria) saranno tenuti a produrre, in luogo dell'attestazione della conoscenza della lingua, apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza delle suddette gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità.

Si precisa che, per i richiedenti residenti in Italia, eventuali certificazioni sanitarie straniere dovranno essere, in ogni caso, prodotte unitamente alla prescritta certificazione di una struttura sanitaria pubblica italiana; per gli istanti residenti all'estero, la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria estera dovrà essere debitamente tradotta e legalizzata.

Si invitano le SS.LL. ad adeguare l'azione amministrativa alle indicazioni fornite, in adempimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale.


 

IL DIRETTORE CENTRALE F.to Orano