
All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - TRIESTE
Alla Regione Siciliana - PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
e p.c.
- All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
- Al Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie
- Alla Direzione Generale per l'Innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca
- Alla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Alla Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione - SEDE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - ROMA
Al Ministero dell'Interno - ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ROMA
Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ROMA
Al Ministero del Turismo - ROMA
Si fa seguito alla circolare congiunta di questa Amministrazione con il Ministero dell'Interno, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo, prot. n. 9032 del 24 ottobre 2024, relativa al DPCM in oggetto, per attribuire le quote relative ai flussi 2025 per lavoro subordinato agli Ispettorati d'area metropolitana (IAM), agli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché alle Regioni e alle Province Autonome - tramite il sistema informativo SILEN - ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI).
Come indicato nella circolare congiunta del 24 ottobre 2024, le quote relative agli ingressi per lavoro subordinato stagionale e non che la scrivente assegna sul SILEN saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, per singola istanza ordinata secondo la cronologia di ricevimento, nei termini previsti dalla normativa.
Preliminarmente si rappresenta che il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 , ha posto fuori quota:
. le richieste di conversione presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 1, comma 1, lett. f punto 6);
. le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità (art. 1, comma 1, lett. d).
Per l'anno 2025, il DL n. 145/2024 ha altresì previsto che le quote per lavoro stagionale siano ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva dei lavoratori le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel settore agricolo ( art. 7, comma 4 del DPCM 27 settembre 2023 ) e nel settore turistico/alberghiero ( articolo 7, comma 5 del DPCM 27 settembre 2023 ).
Con riferimento alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale relative al settore turistico-alberghiero, il DL n. 145/2024 ha previsto che sia possibile assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del click day previsto per il 12 febbraio 2025 e il restante 30% a seguito del click day previsto per il 1° ottobre 2025.
Inoltre, il DL n. 145/2024 - come convertito dalla legge n. 187/2024 - all'art. 2, comma 7-bis ha riservato alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.
Analogamente, il DL n. 145/2024 ha destinato alle lavoratrici fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze fuori quota per il settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità e grandi anziani.
Per l'anno 2025, sulla base del fabbisogno di manodopera non comunitaria nei settori produttivi indicati dal DPCM 27 settembre 2023 , espresso alla scrivente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito delle consultazioni a livello territoriale con istituzioni e parti sociali del territorio di rispettiva competenza previo raffronto con il numero delle domande precompilate, questa Direzione Generale procede ad assegnare, a livello territoriale, le seguenti quote (v. Allegati 1 e 2):
. Lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici (art. 6, co. 3 lett. a e b, co. 4 lett. c) n. 42.835 quote, di cui:
- n. 17.129 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato non stagionale;
- n. 15.000 quote riservate a lavoratori di Paesi con i quali siano vigenti accordi o intese di cooperazione in materia migratoria;
- n. 5.006 quote riservate a cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio di riferimento del DPCM di cui all'oggetto entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, delle quali:
- n. 1.542 quote riservate a lavoratori di cittadinanza tunisina (v. Memorandum di Intesa di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori sottoscritto tra Italia e Tunisia il 20 ottobre 2023);
- n. 3.464 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità sottoscritto il 2 novembre 2023 da Italia e India, ed entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 5.700 quote riservate a lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
. Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero (art. 7, co. 1, co. 2 lett. a, co. 3, 4 e 5): n. 38.462 quote, di cui:
- n. 15.380 riservate alle lavoratrici di tutte le tipologie di quote per lavoro subordinato stagionale;
- n. 2.101 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità sottoscritto il 2 novembre 2023 da Italia e India, ed entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 841 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale;
- n. 13.736 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: COLDIRETTI- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, CONFAGRICOLTURA-Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, COPAGRI- Confederazione di Produttori Agricoli, AGCI-Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
- n. 3.143 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico presentate dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, ACEARI ITALIA -Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL,ASSOINTRATTENIMENTO - Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME - Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative;
- n. 3.261 quote residuali per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero.
Con riferimento alle quote previste dall'art. 6, co. 4 lett. b) e dall' art. 7 co. 2 lett. c) del DPCM 27 settembre 2023 (apolidi e rifugiati) si fa presente che saranno rese immediatamente disponibili sulla base delle richieste provenienti dai territori.
Le quote non ripartite a livello territoriale con la presente nota restano nella disponibilità di questa Direzione Generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, che saranno segnalate alla scrivente dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
Qualora a livello territoriale vengano rilevate un numero significativo di quote non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day ( art. 9, co. 2 del DPCM 27 settembre 2023 ), sulla base delle effettive necessità riscontrate, fermo restando il limite massimo complessivo di quote previste all'art. 5 del medesimo DPCM.
Stefania Congia