Art. 20
1.
Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante "misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso", continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresi', la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'
articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2.
Fatto salvo quanto stabilito al
comma 1
, con una o piu' ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al
comma 1
, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85
, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51
. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresi': a)
a)
al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonche' l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'
articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022
, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b)
alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'
articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022
per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalita' di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;
d)
a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato
decreto-legge n. 21 del 2022
, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191
. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'
articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
.
3.
Le ordinanze di cui al
comma 2
possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'
articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015
, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresi', ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al
comma 2
.