Art. 1
1.
Al fine di favorire il rapido espletamento degli interventi previsti per il superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 , i Prefetti di Roma, Milano e Napoli, Commissari delegati ai sensi dell'
comma 1
, delle ordinanze di protezione civile numeri
3676
,
3677
e
3678
del 30 maggio 2008, sono autorizzati a procedere all'individuazione di uno specifico contingente di personale, composto da un numero massimo di dieci unita', comprensive anche del personale di cui all'art. 2, comma 3, delle ordinanze di protezione civile sopra richiamate, da destinare allo svolgimento delle attivita' di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza. A tal fine i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002, e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ai sensi dell'art. 4, comma 2, delle citate ordinanze numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008.
2.
Per l'attuazione delle iniziative di cui al
comma 1
, i Commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi, in qualita' di soggetti attuatori, di soggetti pubblici, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente impartite dagli stessi Commissari. I Commissari delegati possono, altresi', avvalersi degli uffici tecnici dei comuni, delle province e delle regioni territorialmente interessati.
3.
Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1
, le risorse finanziarie rese disponibili dalle Regioni e dagli Enti locali affluiscono, anche senza specifici accordi o convenzioni, sulle contabilita' speciali istituite ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008.
4.
Con le stesse modalita' di cui al
comma 3
affluiscono, altresi', alle medesime contabilita' speciali le risorse finanziarie previste dall'
art. 61, comma 18, della legge 6 agosto 2008, n. 133
, nei limiti indicati dal decreto interministeriale di attuazione del 3 febbraio 2009, e dai successivi provvedimenti di esecuzione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.