
All'Ispettorato Nazionale del Lavoro - ROMA
Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - TRIESTE
Alla Regione Siciliana - PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento - TRENTO
e p.c. All'Ufficio di Gabinetto del Ministro - SEDE
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - ROMA
Al Ministero dell'Interno - ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - ROMA
Al Ministero del Turismo - ROMA
Facendo seguito alle precedenti attribuzioni territoriali delle quote di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023 (note prot. n. 1054 del 12.02.2025 e prot. n. 2500 del 9.05.2025), si comunica di aver attribuito sul sistema SILEN 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico - alberghiero (articolo 7 del D.P.C.M. indicato in oggetto).
Al riguardo, si rappresenta che il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 , per l'anno 2025, ha previsto che le quote per lavoro stagionale fossero ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva dei lavoratori le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel settore agricolo ( art. 7, comma 4 del DPCM 27 settembre 2023 ) e nel settore turistico/alberghiero ( articolo 7, comma 5 del DPCM 27 settembre 2023 ).
Con riferimento alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale relative al settore turistico-alberghiero, il D.L. n. 145/2024 ha previsto altresì di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025 (art. 2, comma 6).
Inoltre, il D.L. n. 145/2024 all'art. 2, comma 7-bis ha riservato alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria.
La scrivente attribuisce le quote a livello territoriale (v. Allegato 1) sulla base dei dati comunicati il 23.09.2025 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, relativi alle istanze precompilate sul Portale Servizi ALI per tipologie indicate di seguito, tenendo conto del fabbisogno espresso alla scrivente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Lavoro subordinato stagionale settore turistico-alberghiero (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023 ): n. 9.783 quote, di cui:
. n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale - settore turistico alberghiero;
. n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
. n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale - settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
. n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico - alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale.
Il Direttore generale Stefania Congia